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Ordinanza Interlocutoria — n. 982/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for false signature inquiry on counter-claim and public prosecutor intervention.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 982/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public session to address a preliminary false signature inquiry filed by the appellant against the defendant's signature on the counter-claim. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding professional reputation damage caused by the defendant's statements. The court ruled that such a specific false signature claim must be formally investigated with the public prosecutor before the merits can be adjudicated.

Regesto Legislator

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Art. 221, 222 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A false signature claim against procedural acts in the appellate phase requires immediate remand for public session and public prosecutor intervention.

Parole chiave

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false signature inquiry counter-claim validity public prosecutor intervention procedural remand appellate litigation denuncia mendace inchiesta per falsità atti violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 221 c.p.c.
Art. 222 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n.
art. 183 c.p
Con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., primo termine, la Di Cola integrò ( a suo avviso ) la domanda, chiedendo l’accertamento nei confronti dell’avvocato Mastroianni della violazione del combinato disposto degli artt.
art. 96 c.p
articolo 360 c.p
«I) Impossibilità di trarre dalla sentenza le ragioni della decisione, motivazione apparente, riconducibile alle ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n.
articolo 132 c.p
4, in quanto comportante un difetto di attività del giudice prescritta dall’articolo 132 c.p.c., R.g.
articolo 111 Cost
4, oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 6, a pena di nullità della sentenza.
art. 116 c.p
3 e 5 - violazione e (o) falsa applicazione delle prove istruttorie e delle difese per travisamento del documento,violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 360 c.p
in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 986 del 16/01/2009
Cass. n. 4281 del 17/11/1976
606134 –01 e con riferimento alla sottoscrizione sul controricorso: Cass. n. 4281 del 17/11/1976 Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13693/2023 R.G. proposto da : DI COLA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via APPIA NUOVA n. 519, presso lo studio dell’avvocato DI COLA ANTONIETTA (DCLNNT76E44D708T) rappresentata e dife sa in proprio, con domiciliazionetelematica ex lege -ricorrente – contro DI PRATA ANTONIO, MASTROIANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA alla via LIMA, n. 28 sc . A, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE MARCO (LBNMRC63E28H501L) che li rappresenta e difende, con domiciliazione telematica ex lege -controricorrenti - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di ROMA n.2824/2023 depositata il 19/04/2023.

R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9/10/2025,dal Consigliere relatore C ristiano Valle . FATTI DI CAUSA L’avvocato Antonietta Di Cola convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, Antonio Di Prata e l’avvocato Francesco Mastroianni al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni all’immagine e alla professionalità, quantificati in euro ventimila o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, causatili dalla denuncia penale presentata dal Di Prata, asseritamente su indicazione del Mastroianni, con riferimento a una serie di liti giudiziarie tra i Viccaro e i Di Cola, nel cui ambito il Di Prata era stato assunto come teste e aveva dichiarato, in due diverse occasioni, che «nella storia della querela ha fatto tutto l’avvocato Mastroianni» e «di non conoscere l’avv.

Di Cola e di non sapere di averla querelata». Con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., primo termine, la Di Cola integrò ( a suo avviso ) la domanda, chiedendo l’accertamento nei confronti dell’avvocato Mastroianni della violazione del combinato disposto degli artt. 1375 e 1176 c.c. e degli artt. 88, 89 e 116 c.p.c. Il Mastroianni si costituìin giudizio e resistette alla domanda. Il Di Prata venne dichiarato contumace. Successivamente si costituìin giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1051 del 5/09/2017 , rigettò (testualmente in dispositivo : non accoglie) la domanda e compensòle spese di lite.

Mastroianni e Di Prata proposeroimpugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Roma. La Di Cola si costituì in fase di impugnazione e propose appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni anche con riferimento al comportamento dell’avvocato Mastroianni, di cui alla memoria 183 c.p.c., nella misura di ventimila euro o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2824 del 19/04/2023, così provvedeva:

«condanna Di Cola Antonietta alla rifusione in favore degli appellanti Mastroianni e Di Prata delle competenze del primo grado del giudizio che per ciascuno e per l’intero liquida 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Di Cola Antonietta e la condanna alla rifusione in favore di ciascuno degli appellanti principali e, quanto al Di Prata in favore del difensore antistatario, delle competenze del presente grado che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Antonietta Di Cola. Resistono con un unico controricorso Mastroianni e Di Prata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in forma camerale. La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la già evidenziatafalsità della firma del Di Prata sulla procura speciale alle litiper proporre il controricorso per cassazione e ribadisce la querela di falso già proposta nell’anno 2024 , con atto depositato telematicamente, e sulla quale il Presidente aveva rimesso la decisione al Collegio,con riferimento alla sottoscrizione del Di Prata apposta sul controricorso per cassazioneper il con riferimento della procura speciale in favore dell’avvocato Albanese.

Anche i controricorrenti hanno depositato memoria. Il Collegio all’adunanza camerale del 9/10/2025 ha riservato la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono rubricati testualmente come segue . «I) Impossibilità di trarre dalla sentenza le ragioni della decisione, motivazione apparente, riconducibile alle ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto comportante un difetto di attività del giudice prescritta dall’articolo 132 c.p.c., R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle comma 2, n. 4, oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 6, a pena di nullità della sentenza.

Mancata applicazione dell’art. 2059 cc con motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte conferma l’avvenuta dimostrazione dell’an debeatur, ma non quantifica, seppur non contestato il valore del danno subito. II) Nullità della sentenza in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia e motivazione sul motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 1375 cc e 1176 c.c.ed omesso esame di fatti decisivi, quali il contenuto delle dichiarazioni rese a verbale di udienza e sotto giuramento dal Di Prata.

III) Violazione dell’art. 360, primo comma, c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e (o) falsa applicazione delle prove istruttorie e delle difese per travisamento del documento,violazione dell’art. 116 c.p.c. vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento decisivo. IV) Violazione dell’art. 2 cost, e mancata applicazione dell’art.1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 c.p.c. V) Violazione della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c.per aver genericamente non ammesso i documenti nuovi dal n. e al 25 ed aver fondato il convincimento di su parte di essi che non erano stati depositati in primo grado.

VI) Violazione e falsa applicazione del criterio della liquidazione delle spese,violazione dell’art. 2 e 3 della Cost., violazione degli artt 91, 10, 14 c.p.c., violazione dell’ a rt. 4, e art. 5 d.m. n. 55/2014 , violazione del criterio della liquidazione sul decisum e non sul disputandum,errata condanna al pagamento dell’Iva non dovuta. » Non è necessario dare conto approfonditamente dei motivi di ricorso, allo stato, in quanto, come già evidenziato, la ricorrente ha proposto querela di falso avverso la firma del Di Prata sulla procura speciale per proporre controricorso.

R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle In via preliminare, e impregiudicata la valutazione effettiva dell’ammissibilità della quereladi falso, il Collegio ribadisce che essa è suscettibile di esperimento in fase di legittimità soltanto quando abbia ad oggetto atti propri della fase stessa, ossia il ricorso, il controricorso e la sentenza impugnata (così Cass. n. 986 del 16/01/2009 Rv. 606134 –01 e con riferimento alla sottoscrizione sul controricorso: Cass. n. 4281 del 17/11/1976 Rv. 382985 -01). A tanto consegue che, stante la ritualità della proposizione della querela di falso da parte della Di Cola, quantomeno con riferimento agli atti della fase di legittimità, e quindi del controricorso, o, meglio della sottoscrizione del Di Prata sull’atto, dovendosi esperire gli incombenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e procedere a sentire il Pubblico Ministero, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza per gli adempimenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e per l’intervento del Pubblico Ministero; rinvia la ca