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Ordinanza — n. 957/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares case extinguished due to formal renunciation by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 957/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal renunciation submitted by both the appellant and the respondent. The underlying dispute involved a compensation claim under EU Regulation 261/2004 regarding flight delays, which had been partially reduced on appeal. Since the parties mutually withdrew their positions, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis1 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When both parties formally renounce their cassation appeal and counter-appeal, the judgment is declared extinguished without examination of the substantive legal issues.

Parole chiave

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cassation appeal formal renunciation extinguishment of proceedings mutual withdrawal EU Regulation 261/2004 compensation pecuniary flight delay damages compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis1 cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
In applicazione dell’art. 391, ult.
Art. 140-bis disp. att. cod. proc. civ.
Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140 - bis disp.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 140 - bis disp. att. cod.proc.civ
Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140 - bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/09/2015, n. 19560
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28586/2022 R.G. proposto da: NEOS SPA, in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, CARLO STRADIOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO CARMELO PLATANIA (PLTLNZ78D09F205E) unitamente all'avvocato GIANLUIGI VILLASCHI (VLLGLG64T09B490L), con domicilio digitale exlege ; -ricorrente- contro VIGGIANI VINCENT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 22, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IOSSA FRANCESCO (SSIFNC49P29H742X) rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO IOSSA (SSIGNR74A13H926L), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 704/2022, depositata il 03/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con la sentenza n. 322/2021, rigettava l’opposizione al decreto n. 1520/2019 con cui a NEOS S.p.A. era stato ingiunto il pagamento di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 in favore di Vincent Viggiani e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Busto Arsizio, all’esito del giudizio di appello proposto da Neos S.p.A., ha accolto parzialmente il gravame, riducendo ad euro 300,00 la somma spettante al Viaggiani a titolo di compensazione pecuniaria.

Neos S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Vincent Viggiani ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140 - bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente dato atto che in data 14 novembre 2025 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso con contestuale accettazione del controricorrente proveniente, rispettivamente dai legali rappresentanti della Neos S.p.A. e del rappresentante legale del resistente, il cui mandato consentiva loro di rinunciare al ricorso e al controricorso.

3) Il giudizio di cassazione v a pertanto dichiarato estinto per rinuncia.

4) In applicazione dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ., non v’è da provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

5) La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 no