Cassation court dismisses appeal against transport carrier liability verdict due to lack of new evidence and double conformity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Improta Trasporti S.R.L. and Ciro Falzarano inadmissible. The appellants argued for a retrial on factual issues regarding the theft of pharmaceutical goods and alleged procedural violations, but the court found these arguments merely requested a re-examination of the trial court's fact-finding. The court determined that the lower courts had already evaluated the evidence and that the appellants failed to demonstrate a 'double conformity' of grounds between the first-instance and appellate judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.; Art. 115, 116, 1176, 1218 cod. civ. The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the grounds cited are identical to those of the lower court decisions, constituting a 'double conformity' that triggers preclusion, and if the appeal merely requests a re-evaluation of facts already decided.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20369/2023 R.G. proposto da IMPROTA TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Claudio Fabricatore, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro EURODIFARM S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Raffaella D’Albertie dall’avv. Marianna Paniate, con domicilio digitale come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Andrea Siccardi e Aldo Verini Supplizi, con domicilio digitale come per legge - controricorrente - nonché FALZARANO CIRO - intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 706 /20 2 3 , pubblicata in data1° marzo 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello FATTI DI CAUSA 1. Ace European Group LTD, ora Chubb European Group LTD, quale compagnia assicuratrice di Chiapparoli Logistica s.r.l., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Eurodifarm s.r.l. e Ciro Falzarano chiedendone la condanna “alternativamente e/o solidalmente, al pagamento della somma di euro 48.879,20”, deducendo di avere corrisposto l’indennizzo contrattualmente previsto a seguito della perdita della merce verificatasi in data 29 maggio 2014, quando l’automezzo condotto da Ciro Falzarano, dipendente del sub-vettore Improta s.r.l., aveva subito una rapina sulla strada statale 162 bis nei pressi dello svincolo Ponticelli - Barra, in conseguenza della quale la merce trasportata (prodotti farmaceutici) era stata interamente trafugata.
Precisava che la merce era stata affidata per il trasporto da Abiogen Pharma s.p.a. a Silvano Chiapparoli Logistica s.r.l. che, a sua volta aveva incaricato Eurodifarm s.r.l. e quest’ultima ne aveva affidato l’esecuzione al sub vettore Improta Trasporti s.r.l. Costituitasi Eurodifarms.r.l., la quale negava la responsabilità, in quanto la rapina, per le circostanze di tempo e di luogo in cui si era consumata, integrava cas o fortuit o idoneo ad escludere qualsiasi profilo di colpa, veniva autorizzata la chiamata in causa di Improta Trasporti s.r.l., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice.
A ll’esito della costituzione di Ciro Falzarano, che chiedeva di essere estromesso dal giudizio e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di parte attrice, il Tribunale adito , dopo avere espletato l’attività istruttoria, condanna va E u rodifarm s.r.l. a pagare, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del carico, la somma richiesta edichiarava, altresì, Improta Trasporti s.r.l.tenuta a manlevare Eurodifarm s.r.l. del danno nella misura del 50 per cento di quanto quest’ultima sarebbe stata obbligata a corrispondere alla società assicuratrice. 1.1.
Siffatta sentenza è stata impugnata da Improta Trasporti s.r.l. e, in via incidentale, da Eurodifarm s.r.l. e Ciro Falzaranodinanzi alla Corte d’appello di Milano , la quale ha respinto i gravami, confermando la sentenza di primo grado. Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici d’appello hanno ritenuto, anzitutto, raggiunta la prova della titolarità del diritto azionato in capo a Chubb European Group SE, desumibile dall’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’assicurata, nel quale erano dettagliatamente indicati gli estremi della polizza, il riferimento al sinistro e la cessione di ogni diritto da parte della danneggiata alla società assicuratrice, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ.; anche se l’efficacia della quietanza era subordinata all’effettivo pagamento della somma, hanno osservato che Eurodifarm s.r.l. non aveva mai eccepito l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.
Con riguardo alla responsabilità vettoriale, la Corte territorialeha osservato che la rapina della merce trasportata di per sé non era sufficiente a integrare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1693 cod. civ. se non congiunta a circostanze di fatto tali da superare la prevedibilità ed evitabilità, in rapporto al contesto in cui era avvenuto il trasporto. In particolare, ha posto in rilievo che, nel caso di specie, risultava in modo inequivocabile la colpa grave di Eurodifarm s.r.l. e di Improta Trasporti s.r.l., essendo emerso che:
i) il trasporto era stato eseguito con un solo autista ii) Improta e lo stesso autista Falzarano erano rimasti coinvolti in più occasioni in rapine iii) il conducente del mezzo aveva deciso di percorrere una strada statale in luogo della più sicura autostrada, soggetta a maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezzaiv) il conducente non aveva azionato le chiusure di sicurezza della porta lato guidatore v) il tasto antirapina non era funzionante, come accertato dal perito incaricato dalla Chubb European Group SE, anche raccogliendo le dichiarazioni dell’autista; a tanto si aggiungeva che la Eurodifarm s.r.l. aveva affidato il trasporto a Improta Trasporti, già vittima in passato di altre rapine e lo stesso Falzarano aveva dichiarato al perito della compagnia di assicurazione che in precedenza era stato vittima di altre due rapine quando si trovava alla guida dello stesso automezzo; elementi tutti che connotavano la condotta grave dei vettori, rendendo inapplicabili i limiti risarcitori previsti dall’art. 1696 cod. civ. 1.2.
Improta Trasporti s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Eurodifarm s.r.l. deposita atto denominato controricorso, ove dichiara di aderire parzialmente alle censure mosse dalla ricorrente. Resiste con separato controricorso la società Chubb European Group SE. L’altro intimatonon ha svolto attività difensiva.
2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Ragioni della decisione 1. Va anzitutto osservato che avendo la società Eurodifarm s.r.l. espressamente dichiarato di aderire parzialmente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata, così come avanzata dalla ricorrente Improta Trasporti s.r.l., l’atto dalla medesima prodotto va riqualificato come ricorso incidentale adesivo (cfr. fra le tante Cass.nn. 12764 del 2003; Cass., n. 26505 /2009; Cass., n. 24155 /2 017 ; Cass., n. 6154/2024).
2. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c.››. Lamenta che la responsabilità contrattuale dei vettori è stata affermata sulla base delle dichiarazioni contenute nella perizia a firma del tecnico della società assicuratrice, senza prendere in considerazione la decisiva prova dell’esistenza di un fatto esterno che avevadeterminato la perdita della merce. Evidenzia, in particolare, di avere prodotto nei gradi di merito:
a) il manuale contenente le caratteristiche del dispositivo satellitare installato sull’automezzo, da cui emergeva la possibilità per la centrale operativa di bloccare il mezzo a distanza una volta generata la segnalazione di allarme;
b) i report della centrale operativa dai quali si evinceva che l’autista del mezzo aveva tempestivamente segnalato l’evento delittuoso in corso;
c) la relazione del 9 settembre 2014, a firma di personale della centrale operativa, da cui si evinceva che le segnalazioni non erano state immediatamente visibili a causa dell’utilizzo di un dispositivo “jammer” da parte dei rapinatori;
d) i testi escussi avevano confermato la corretta installazione ed il funzionamento del dispositivo antirapina e dell’antifurto satellitare sull’automezzo di sua proprietà. I documenti prodotti ed i mezzi di prova assunti dimostravano che la perdita della merce era avvenuta per causa non imputabile al vettore, considerato che:
i) il trasporto era avvenuto durante il giorno e su di una arteria stradale particolarmente trafficata; ii) l’automezzo non era stato mai lasciato incustodito dal vettore; iii) l’automezzo era dotato di un dispositivo antirapina funzionante; la circostanza che il perito della compagnia assicuratrice ne avesse rilevato il mancato funzionamento era irrilevante perché l’elaborato era stato redatto in data 27 giugno 2014, ossia molto tempo dopo la perdita della merce e, in ogni caso, la circostanza era smentita dai report della centrale operativa; iv) il blocco del motore doveva essere disposto dalla centrale operativa e non dal vettore.
Soggiunge che: la dichiarazione resa dal teste di parte attrice (Lucarini Daniele) era stata smentita dalle dichiarazioni rese da Ciro Falzarano, il quale non aveva mai affermato di avere lasciato aperta la porta dell’automezzo, la quale era stata aperta a causa delle minacce rivolte dai rapinatori, ed aveva, anzi, confermato di avere adottato tutte le possibili cautele per evitare la perdita della merce; invece, la perizia depositata dalla compagnia, non contenente il giuramento del tecnico che l’aveva redatta, non era attendibile e, in ogni caso, si trattava di allegazione difensiva di parte di cui il giudice non era obbligato a tenere conto; il mancato funzionamento del tasto antirapina, dedotto dal perito, era smentito dal report della centrale operativa.
Sostiene ancora che la rapina che aveva causato la perdita della merce rientrava tra gli eventi imprevedibili che valevano ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al vettore e che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che costituirebbe fatto notorio quello per il quale la strada statale sarebbe meno sicura dell’autostrada, senza peraltro considerare che l’automezzo stava percorrendo al momento della rapina la SS 162 per raggiungere l’autostrada “Napoli- Canosa” da attraversare fino all’uscita di Nola.
3. Con il secondo motivo, deducendo difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ribadisce che la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta sulla base delle sole risultanze della perizia a firma del tecnico della compagnia di assicurazioni, redatta in data 27 giugno 2014, ovvero oltre un mese dopo la rapina del 29 maggio 2014, nella quale si affermava che il sistema antirapina non funzionava; lamenta che i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in esame i documenti da essa prodotti che invalidavano le risultanze della perizia.
4. Con il terzo motivo – rubricato: ‹‹ omessa valutazione di un fatto storico ai fini della decisione della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.›› – la ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano pure affermato la responsabilità dei vettori in ragione della circostanza che l’autista Ciro Falzarano aveva in passato subito già altre due rapine , con conseguente inaffidabilità del medesimo, sicché l’incarico avrebbe dovuto essere affidatoad altro autista.
5. Con il quarto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1693 e 1696 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere affermato la responsabilità dei vettori senza spiegare perché l’assunzione delle cautele indicate e non assunte avrebbero ragionevolmente evitato la perdita della merce. Rimarca che l’automezzo era provvisto di chiusura centralizzata, che la portiera lato guida non era aperta, che l’accertamento svolto dal perito in merito al funzionamento del tasto antirapina era irrilevante, perché si riferiva alla data in cui la perizia era stata redatta e non alla data dell’evento delittuoso, quando il sistema satellitare aveva rilevato che il dispositivo funzionava perfettamente; ribadisce che tanto era sufficiente per ritenere che la rapina rientrasse nel caso fortuito inevitabile ed imprevedibile.
6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., p u ò essere superata soltanto mediante la prova che essa sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalitàdell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilitàdi opporsi.
Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata causa liberatoria della responsabilitàdel vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si verificata siano tali da renderla evitabile. Si è da questa Corte al riguardo affermato che ad integrare l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. nel contratto di trasporto non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre che sia imprevedibile (cfr. Cass., n. 14397/99; Cass., n. 7293/96 ;
Cass., n. 10262/92 ; Cass., n. 12120/90; Cass., n. 3537/82), in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (cfr. Cass., sez. 3, 07/10/1996, n. 8750 ; Cass., sez. 3, 08/08/1996, n. 7293 ; Cass., sez. 1, 16/12/1986, n. 7532) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (in tal senso, anche Cass, sez. 3, 21/04/2010, n. 9439;
Cass., sez. 3, 28/11/ 2003, n. 18235; Cass., sez. 3, 13/05/2009, n. 11024;Cass., sez. 3, 30/08/2024, n. 23395). Si è altresì posto in rilievo come la semplice denuncia non sia sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare quest'ultimo, che con la denuncia medesima si assuma vittima di una rapina, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata (Cass., 21/12/1999 n.14397; Cass., 0 7 /10/ 1996 , n. 8750; Cass., 08/08/1996,n. 7293; Cass., sez. 1, 0 7 /09/ 1992 n. 10262).
Resta, comunque, fermo che la valutazione circa la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituisce giudizio di fatto che, se congruamente e logicamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.
7. Posto ciò, i motivi, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi, sono inammissibili. 7.1. La Corte territoriale, allineandosi ai principi sopra richiamati, con adeguato accertamento di fatto, all’esito della valutazione delle prove messe a disposizione dalle parti, ha ritenuto di non poter escludere la responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, avendo ravvisato, in ragione delle modalità con le quali si era verificata la rapina, profili di colpa grave sia in capo al vettore Eurodifarm s.r.l. che in capo al sub vettore Improta Trasporti s.r.l.; ha per tale ragione escluso l’ applicabilit à dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria di cose trasportate su strada previsti dall'art. 1 legge 22 agosto 1985 n. 450,come sostituito dall'art. 7 del D.L. 20 marzo 1993 n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993 n. 162, rilevando che l'evento è derivato da comportamento connotato da inescusabile imprudenza e negligenza, essendo stataome ssa non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza che deve essere osservato da tutti (Cass. , sez. 3, 19/11/2001, n. 14456).
La motivazione offerta dalla Corte d'appello si appalesa congrua, logica ed esente da vizi giuridici e segue un percorso che denota un attento esame di tutte le risultanze del giudizio che vengono analiticamente richiamate. Difatti, la Corte del merito ha osservato che l’istruttoria svolta aveva posto in risalto che:
a) il trasporto era stato eseguito con un solo autista;
b) il sub vettore e lo stesso autista che era alla guida dell’automezzo erano rimasti già in precedenza coinvolti in altre rapine;
c) il conducente aveva scelto di percorrere una strada statale, anziché l’autostrada “notoriamente” oggetto di maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza;
d) il conducente non aveva azionato le chiusure di sicurezza della porta lato guidatore;
e) il tasto antirapina non era funzionante, come accertato dal perito incaricato dalla società assicuratrice Schubb European Group SE ;
f) Eurodifarm s.r.l. aveva affidato il trasporto al sub vettore Improta Trasporti, sebbene quest’ultimo fosse stato già vittima di rapine e lo stesso autista ne avesse subito almeno due, di cui l’ultima risalente al mese di dicembre 2013, proprio mentre si trovava alla guida dello stesso automezzo utilizzato per il trasporto di cui si discute. Trattasi, a ben vedere, di elementi precisi che denotano la mancanza di diligenza del sub vettore, con effetti tali da ripercuotersi nella sfera del vettore che lo aveva prescelto per il trasporto. Le censure che l’odierna ricorrente muove, anche sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, non sono idonee a scalfire la congruità della motivazione e comunque sono all’evidenza finalizzate a rimettere in discussione tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti di causa ed a contrapporre una ricostruzione della vicenda fattuale diversa da quella operata dai giudici di merito, nell’intento di sollecitare una integrale rivalutazione del materiale probatorio, non consentitain questa sede di legittimità.
Va al riguardo ribadito che non può in sede di legittimità essere dal ricorrente essere rimessa in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto operato dai giudici del merito con valutazione dell’acquisito compendio probatorio, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato della S.C., che ha solo il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass., s ez. 5, 22/11/2023, n. 32505).
La sentenza impugnata sfugge, dunque, alle censure mosse con il primo motivoed il quarto motivo, posto che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risponde ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 2020, mentre la (presunta) violazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia, tanto che si sollecita una diversa lettura non solo della documentazione prodotta, ma anche delle prove orali (prove testimoniali ed interrogatorio formale dell’autista) assunte nel corso del giudizio di merito; e si sottrae anche a quelle ad essa rivolte con il quarto motivo, che pure si incentrano su questioni meramente fattuali.
Né a smontare la puntuale motivazione può assumere rilevanzae decisività il fatto che la Corte d’appello abbia affermato che ‹‹costituirebbe fatto notorio quello per il quale la strada statale sarebbe meno sicura dell’autostrada oggetto di maggiori controlli…››, in quanto, anche se si volesse ritenere infondato tale assunto, in ogni caso risulterebbe confermata la responsabilità dei vettori alla stregua degli altri profili colpa evidenziati dal giudice di merito. 7.2. Parimenti inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo, poiché ricorre l'ipotesi di c . d. "doppia conforme", con conseguente operatività della preclusione prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., sicché il ricorrente per cassazione, per sottrarsi all’inammissibilità ha l’onere, nella specie non assolto, di indicare le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 5, 18/12/2024, n. 26860;
Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L, 06/08/2019, n. 20994; Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947).
8. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Chubb European Group SE, seguono la soccombenza; mentre va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, principale e incidentale adesiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo.Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, principale e incidentale adesiva. Condanna la ricorrente principalee la ricorrente incidentale al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Chubb European Group Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale adesiva parziale, al competente ufficio di merito