Cassation court allows claim for damages in unlawful occupation case due to insufficient proof of lost income opportunities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially overturned the Rome Court of Appeal's decision regarding a dispute over an illegally occupied parking space. While rejecting arguments about the applicability of the sale-lease rule and the admissibility of new property claims, the court found the appeal valid concerning the burden of proof for damages. The court ruled that the plaintiff failed to provide sufficient evidence of specific lost income opportunities, requiring the lower court to re-evaluate the compensation claim based on established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1599 c.c.; Art. 96 c.p.c.: In cases of unlawful occupation, the owner must prove concrete loss of enjoyment and specific prejudice regarding lost income, as mere possession is insufficient to establish damages without further evidentiary support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 3634 /202 2 R.G. , propost o da: ROSELLI DOMENICO, rappresentato e dife s o da ll’ avv. Angelo Cavaliere come da procurain atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro PAUDICE ANTONIO, rappresentato e difes o dall’avv. Alfiero Costantini come da procurain calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7458 /202 1 pubblicata i l 10.11.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 13634/22R.G. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 4.12.2007, Antonio Paudice convenne in giudizio Domenico Roselli dinanzi al Tribunale di Latina, assumendo di essere proprietario di un box auto sito a Latina, in Via Sterpara n. 30 (località Borgo Montello), che dal mese di agosto 2004 era stato abusivamente occupato dal convenuto, privo di qualsiasi titolo al riguardo; pertanto, poiché ogni richiesta volta alla liberazione dell'immobile era rimasta inascoltata, l'attore chiese, previo accertamento dell'abusività dell'occupazione, la condanna del Roselli "a liberare l'immobile" e a pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di indennità di occupazione "e o a qualsiasi eventuale altro titolo", o altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese processuali.
Costituitosi in giudizio, Domenico Roselli "in primis",eccepì la propria carenza legittimazione passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, contestò la ricostruzione del fatto operata dall'attore, sostenendo che il bene era stato venduto ad Antonio Paudice dalla Ebron s.r.l., di cui esso convenuto era all'epoca semplice coamministratore, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto essere evocato in giudizio in proprio, bensì "quale rappresentante della società venditrice", con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto rivolgere la domanda nei confronti di quest'ultima; inoltre sostenne l'infondatezza della domanda non solo "ex art. 1576, n. 2, c.c.", ma anche perché egli, in epoca antecedente all'acquisto del Paudice, aveva ricevuto la disponibilità del box dalla Ebron s.r.l. a titolo di comodato, evidenziando che l'attore era anche a conoscenza del "negozio giuridico e N. 13634/22R.G. possesso anteriore".
Pertanto, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria della "legittima detenzione nomine alieno del box oggetto di lite, in virtù di un valido contratto di comodato opponibile all'attore essendo sorto in epoca precedente all'acquisto del sig. Paudice, ed essendo il possesso di fatto svincolato dal possesso giuridico e comunque nella piena conoscenza del Paudice", che aveva atteso anni prima di promuovere la lite senza aver mai privato il convenuto del possesso con atti idonei ad interrompere la prescrizione; chiese anche la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa, il Tribunale, con sentenza n. 1345/14, accolse la domanda attorea, condannando Domenico Roselli a rilasciare il box in questione, nonché a versare al Paudice la somma di € 18.300,00, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione, e ancora la somma di € 150,00 mensili dalla pronuncia della sentenza sino al rilascio effettivo; infine, regolò le spese processuali secondo soccombenza. Osservò in particolare il Tribunale - dopo aver respinto le eccezioni preliminari del convenuto e dopo aver qualificato la domanda attorea quale azione di restituzione - che il contratto di comodato, intercorso tra il convenuto e la Ebron s.r.l in data 2.1.2004, non fosse opponibile all'attore perché stipulato in epoca successiva alla vendita dell'immobile in suo favore (avvenuta in data 8.4.2002); inoltre, ritenne le prove testimoniali richieste dal convenuto inammissibili (perché volte a dimostrare circostanze in contrasto "con la documentazione depositata dallo N. 13634/22R.G. stesso convenuto"), nonché inconferenti ed illogiche, ed evidenziò che il Roselli era "in ogni caso decaduto dalla prova orale".
Domenico Roselli propose dunque gravame e, nella resistenza di Antonio Paudice, la Corte d’appello di Roma lo rigettò con sentenza del 10.11.2021. Rilevò in particolare il giudice d’appello che il Paudice non aveva proposto azione di rivendicazione, in quanto egli s’era limitato a chiedere, in ragione della dedotta occupazione abusiva del box garage, soltanto "la liberazione immediata dell'immobile di sua proprietà" da parte del convenuto: pertanto, l'azione era basata esclusivamente sulla deduzione dell'insussistenza di un titolo di detenzione in capo al Roselli, che in quel momento lo deteneva, ed era rivolta, previo accertamento di quell'insussistenza, ad ottenere conseguenzialmente la consegna del bene.
Inoltre, il convenuto non aveva mai contestato il diritto di proprietà dell'attore, ma anzi lo aveva riconosciuto, tanto da far riferimento, nei suoi atti difensivi e a sostegno dell'eccezione di difetto della legittimazione passiva, alla compravendita intervenuta tra la Ebron s.r.l. ed Antonio Paudice. Conseguentemente andava escluso non solo che l'azione intrapresa dall'attore avesse natura petitoria, ma anche che la stessa potesse aver assunto una simile natura a seguito delle difese svolte dal convenuto, non avendo quest'ultimo mai sollevato alcuna contestazione circa il diritto di proprietà dell'attore o riguardo alla validità del contratto che ne aveva determinato l'acquisto, ed essendo insufficiente a determinare tale trasformazione la mera eccezione concernente la pretesa esistenza di un rapporto di comodato.
Andava dunque escluso non solo che l'attore fosse N. 13634/22R.G. onerato della c.d. "probatio diabolica", ma anche che il Tribunale, che aveva espressamente valutato il rapporto di comodato eccepito dal Roselli, fosse incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. Ancora, la Corte capitolina rilevò che l'affermazione del Roselli secondo cui, in occasione della compravendita del 2002, non si era verificato anche un trasferimento del possesso del bene dalla Ebron s.r.l. al Paudice era rimasta del tutto indimostrata e che correttamente il Tribunale aveva ritenuto decaduto il predetto dalla chiesta prova testimoniale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Domenico Roselli, sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso Antonio Paudice. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “ Violazione e Falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e dell'art. 948 del cc, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. come risultante dall'atto di citazione attoreo di primo grado, essendo l'azione proposta dallo stesso, scollegata dal contratto di comodato addotta a propria pretesa dal convenuto, e quale azione reale di rivendicazione, e non quale azione personale di restituzione dell'immobile occupato sine titulo, doveva comportare la declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della proprietà, ovvero alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente, contrariamente a come invece ritenuto dal giudice di appello”.
N. 13634/22R.G. 1.2 – Con il secondo motivo, in subordine, si lamenta la “ Violazione e falsa applicazione degli art. 101, 116 e 115, del CPC, art. 948, 2697, 1140, 1219, 1223, 1226, 1372, 2 comma, 1809, 1810, 2043, 2056, 2727, del cc. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (…) La Corte territoriale errava nella sentenza impugnata, quando riteneva che l'appellante non avesse ‘puntualmente e tempestivamente contestato la proprietà in capo all'appellato’, e incorreva nella violazione del seguente principio di diritto, secondo cui l'azione personale diretta a conseguire la restituzione di un bene detenuto a titolo precario non si trasforma in azione reale in presenza delle contestazioni dei convenuti in ordine alla proprietà del bene (Cass. n. 8930/1998;
Cass., S.U., n. 7305/2014; conf. Cass. n. 795/2020)”. 1.3 – Con il terzo motivo, sempre in subordine, si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 101,345 c.p.c. e dell'art. 1140, 1219, 1223, 1226, 1372,2 comma, 1809, 1810, 2043, 2056, 2727, del cc (art. 360, comma l n.3 c.p.c.)», in quanto la Corte di merito violato il dettato dell'art. 345 c.p.c. valutando come eccezione nuova, la contestazione della proprietà del box in capo all’appellante, dedotta in fase di appello, e altresì non valutando la possibilità della stipula del contratto di comodato in capo alla società Ebron Srl, ed il potere di fatto sull'immobile del ricorrente e altresì il carattere arbitrario della liquidazione dell'indennizzo, nonché la sostanziale configurazione del danno da occupazione "sine titulo", come "damnum in re ipsa", e non danno da provarsi con allegazione e prove, e nel determinare l'inizio dell'occupazione illegittima del bene da parte del Comune, ai fini del N. 13634/22R.G. risarcimento dei danni, in assenza di lettera, nella quale l'attore-acquirente, manifestato la sua volontà di disporre del bene acquistato, in quanto sola dalla predetta data l'occupazione del bene in questione da parte del Roselli, diventata illegittima, in quanto effettuata invito domino”. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Sostiene infatti il ricorrente che quella spiegata dal Paudice sia una vera e propria azione di rivendica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello. Senonché, può nella specie prescindersi dall’affrontare funditus la questione, perché – in ogni caso - il convenuto , odierno ricorrente, non ha affatto contestato la proprietà altrui(come pure correttamente accertato dalla Corte territoriale), ma ha sollevato eccezioni di natura personale, riconoscendo l’acquisto del Paudice da parte della Ebron s.r.l., società venditrice, ossia quello stesso soggetto che avrebbe trasferito ad esso Roselli – in thesi - un valido ius detinendi.
Pertanto, anche a considerare, in ipotesi,che quella spiegata dal Paudice sia effettivamente un’azione di rivendica, in tal caso non potrebbe che trovare applicazione il principio secondo cui “Nell'azionedi rivendicazione il rigore dellaprova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il benerivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che ilrivendicante dimostri, mediante gli oc correnti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, laprova della N. 13634/22R.G. continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (così, da ultimo, Cass. n. 4547/2025); e qui, da quanto evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, emerge che il Paudice avrebbe comunque offerto la prova della proprietà in modo idoneo (mediante la produzione del rogito dell’8.4.2002), sicché a tal punto la questione della diversa qualificazione dell’azione diventa irrilevante; in altre parole, anche a considerare che il Paudice abbia effettivamente agito ai sensi dell’art. 948 c.c., dovrebbe comunque ritenersi che egli abbia assolto il proprio onere della prova, donde appunto l’inammissibilità della censura per difetto di decisività: quand’anche essa fosse fondata, cioè, l’esito della lite non potrebbe assumere un significato favorevole per il ricorrente, sul punto. 3.1 –Il secondo motivo è infondato.
Pur prescindendo dalla generale aspecificità del mezzo, che affastella numerose questioni slegate tra loro, occorre qui rilevare che il nucleo essenziale della censura poggia sulla pretesa opponibilità al Paudice del titolo di detenzione vantato, ossia del contratto di comodato intervenuto con la Ebron s.r.l.“vita natural durante ovvero per la durata minima di anni trenta”, opponibilità esclusa dai giudici di merito. Tuttavia, il titolo invocato dal ricorrente è certamente inopponibile alPaudice, perché: 1)se antecedente alla vendita (il ricorrente assume ve ne sia stato un primo, concluso oralmente, prima che la Ebron s.r.l. vendesse il box alPaudice), ad N. 13634/22R.G. esso non si applica l’art. 1599 c.c., che detta la regola per cui emptio non tollit locatum(Cass. n. 5454/1991), sicché il contratto deve intendersi risolto , in tal caso,alla data del rogito; 2)se successivo alla vendita, è rimasta indimostrata la disponibilità di fatto del benein capo alla Ebron s.r.l., dopo il rogito, risultando anzi daquest’ultimo che la venditrice ne trasmise il possesso in capo al Paudice: la società, dunque, non avrebbe potuto concedere quel bene in comodato , non avendone la disponibilità di fatto, come appunto accertato dal giudice del merito. 4.1 – Il terzo motivo è inammissibile laddove si rileva il presunto errore ex art. 345 c.p.c., giacché la Corte d’appello non ha valutato come eccezione nuova la contestazione sulla proprietà del box in capo al Paudice, ma ha solo rilevato che la questione della diversa qualificazione della domanda era stata sollevata solo nel grado d’appello (detta questione, peraltro, deve intendersi oramai risolta con la delibazione dei motivi che precedono). 4.2 –Il mezzo è invece fondato con riferimento alla prova del danno, che la Corte d’appelloha riconosciuto sussistere in re ipsa, mentre invece è noto che “In tema di risarcimento del danno daoccupazione senza titolo di un beneimmobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle N. 13634/22R.G. nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass., Sez.
Un., n.33645/2022). Peraltro, occorre anche osservare che nell’atto di citazione il Paudice aveva specificamente allegato la perdita di specifiche occasioni di guadagno e aveva anche articolato mezzi istruttori in proposito. Occorre dunque che il giudice del rinvio proceda al necessario approfondimento, impregiudicata ogni questione. 5.1 –In definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato, mentre il terzo è accolto nei sensi di cui in motivazione. L a sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M la Corteaccoglie il terzo motivo del ricorso per quanto di ragione e rigetta nel resto.Cassa in relazione, con rinvio