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Ordinanza — n. 920/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares proceedings extinguished by renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 920/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal, which was accepted by the opposing parties. Although the underlying dispute involved a cargo theft claim under the Geneva Convention, the procedural outcome was determined solely by the client's decision to abandon the litigation. Consequently, no ruling on the merits of the liability or insurance exclusion was issued.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The cassation procedure is extinguished by the applicant's renunciation, resulting in no disposition on the merits or double contribution unificato.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinguishment of proceedings contribution unificato Geneva Convention cargo theft liability insurance exclusion assicurazione del trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 391 cod. proc. civ.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ex art. 391 , quarto comma,cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560
Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez.
Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315
10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16312/2023 R.G. proposto da ALESSANDRO GIGLIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Sabatino Madonna, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro DIAZ ESCOBAR JUAN MANUEL, quale titolare della omonima impresa, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Luciano Duccio Castelli e dall’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, con domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché HELVETIA COMPANIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASUGEROS, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Maria Grazia Longoni Palmigiano e Simonetta De Sanctis Mangelli, con domicilio digitale come per legge - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Napoli n. 2261 /20 2 3 , pubblicata in data18 maggio 20 23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello FATTI DI CAUSA 1.La società Alessandro Giglio s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il vettore Juan Manuel Diaz Escobar e la società assicuratrice Helvetia Compania Suiza Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Deduceva che nel 2013 aveva acquistato da varie aziende pellami allo stato grezzo che aveva poi inviato all’azienda spagnola Tenerias del Pirineo S.A. commissionandole la lavorazione; completata la lavorazione, aveva incaricato, per il ritiro della merce ed il trasporto presso la sede operativa in Solofra, il vettore Juan Manuel Diaz Escobar, il quale, con lettera di vettura CMR n. 0342 del 9 giugno 2013, era partito con destinazione Italia il successivo 10 giugno; la merce non era tuttavia mai arrivata a destinazione, in quanto nella notte tra il 10 e l’11 giugno era stata sottratta da ignoti a seguito di rapina mentreil mezzo di proprietà del vettore si trovava fermo in una piazzola di sosta a pochi chilometri di distanza dall’uscita autostradale di Nola; pur risultando il trasporto coperto da assicurazione, stipulata in data 14 febbraio 2013 , con la compagnia assicuratrice convenuta, quest’ultima aveva rifiutato la definizione bonaria, assumendo che gli eventi verificatisi rientravano tra le cause di esclusione della responsabilità del vettore di cui all’art. 17 della Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata e recepita in Italia il 3 aprile 1961 in virtù della legge n. 1621/1960.

Nel contraddittorio con la società assicuratrice ed il vettore, che, tra l’altro, eccepiva il difetto di legittimazione dell’attrice e comunque l’assenza di responsabilità, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il vettore al pagamento della somma di euro 241.746,88, oltre interessi, reputando sussistente la legittimazione della società attrice, quale mittente e destinataria finale della merce, mentre dichiarava inammissibile la domanda svolta nei confronti della società assicuratrice, escludendone la legittimazione passiva. 1.1.

La sentenza, impugnata dal soccombente, in via principale, e dalla Alessandro Giglio s.r.l. in via incidentale, è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che ha rilevato che l’appellata, la quale non rivestiva la qualità di mittente, ma solo di destinataria del trasporto, non era legittimata a richiedere ed ottenere l’indennizzoper la perdita della merce, non ave ndo chiesto al vettore la consegna della merce, una volta scaduto il termine in cui la merce sarebbe dovuta arrivare a destinazione, a nulla rilevando che essa fosse stata oggetto di rapina durante il trasporto; ha conseguentemente respinto anche l’appello incidentale,con il quale si chiedeva il riconoscimento di ulteriori danni derivanti dalla mancata commercializzazione delle pelli trasportate. 1.2.

Alessandro Giglio s.r.l. in liquidazione ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a tre motivi. Resistono, con separati controricorsi, Juan Manuel Diaz Escobar ed Helvetia Compania Suiza Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros.

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Anteriormente all’udienza la ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso, che le parti controricorrenti hanno accettato. Ragioni della decisione 1. Va pregiudizialmente osservato che all’esito della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle controricorrenti va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.

5. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ex art. 391 , quarto comma,cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinunzia. Co