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Ordinanza Interlocutoria — n. 917/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to determine if Covid-19 qualifies as 'extraordinary circumstances' under EU Regulation 261/2004.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 917/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the case for retrial to address a critical legal question regarding the applicability of EU Regulation 261/2004 versus national emergency laws. Aeroflot argued that the national law mandated voucher refunds, while the passenger claimed the right to cash reimbursement under the EU regulation. The court recognized the issue of whether the pandemic constituted 'extraordinary circumstances' as a matter of general legal importance requiring public hearing. Consequently, the case was sent back to the lower court for a full public trial on this specific point of law.

Regesto Legislator

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Art. 5, para. 3 Reg. CE n. 261/2004; Art. 88-bis d.l. 18/2020: The court must determine whether the Covid-19 emergency qualifies as 'extraordinary circumstances' under EU law, which would exclude the carrier's obligation to pay monetary compensation and potentially override national provisions offering only vouchers.

Parole chiave

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extraordinary circumstances EU Regulation 261/2004 Covid-19 emergency flight cancellation monetary compensation national law derogation remand for retrial compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 5, para. 3 Reg. CE n. 261/2004
il motivo formulato pone una questione di diritto di rilievo nomofilattico che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e, in particolare: se l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sia riconducibile alla nozione di“circostanza eccezionale” di cui all’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n.
14° considerando Reg. CE n. 261/2004
Art. 88-bis, comma 1° d.l. 18/2020
civ., ‹‹violazione dell’art. 88 - bis del d.l.17 aprile 2020, n.
Art. 88-bis, commi 11 e 12 d.l. 18/2020
civ., ‹‹violazione dell’art. 88 - bis del d.l.17 aprile 2020, n.
Art. 88-bis, comma 13 d.l. 18/2020
civ., ‹‹violazione dell’art. 88 - bis del d.l.17 aprile 2020, n.
Art. 17 legge 218/1995
88-bis dispone che ‹‹ Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della legge 31 maggio 1995, n.
Art. 9 Reg. CE n. 593/2008
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Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3435/2024 R.G. proposto da AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. TatianaDella Marra, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro KAMYSHENKOW NIKOLAI -intimato – avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 12115 /20 2 3 , pubblicata in data5 agosto 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che 1.Nikolay Kamyshenkow conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, Aeroflot Russian Airlines s.p.a., chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità del vettore aereo per i disagi subiti a seguito della cancellazione dei voli SU26213 e SU 1894 del 1° e del 2 agosto 2020 per la tratta Milano- Mosca – Osh , nonché dei voli di ritorno nn. SU 1895 e SU 2586 del 26 agosto 2020 e del 6 settembre 2020; formulava, altresì, domanda di r isoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e di condanna della convenutaal rimborso dei biglietti già pagati, in applicazione del Reg. 261/2004 CE; all’esito della costituzione della compagnia aerea, il G iudice di pace adito accoglieva la domanda dell’attore; 1.1.

A eroflot Russian Airlines s.p.a. ha proposto gravame, eccependo che il giudice di primo grado ave va erroneamente fatto applicazione del reg. CE 261/04, anziché della normativa emergenziale introdotta dal d.l. n. 18/2020, ed in particolare dell’art. 88-bis, comma 3 (che prevede che ‹‹ il vettore o la struttura recettiva…procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione››); il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello, ritenendo applicabile al caso di specie la normativa comunitaria, che non poteva essere disattesa da disposizioni interne contrastanti; ha, inoltre, rilevato che, nell’ipotesi di cancellazione del volo, il reg olamento n. 261/04 consente al passeggero di scegliere , tra le varie opzioni , il rimborso del costo del bigliettoe non il voucher offerto dalla c ompagnia aerea , non potendo essere costretto a tale ultima soluzione (cfr. art. 5 Reg.

CE n. 261/2004); 1.2. Aeroflot Russian Airlines ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione; Kamyshenkow Nicolai non ha svolto attività difensiva in questa sede;

2. la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’art. 88 - bis del d.l.17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, congiuntamente o alternativamente agli artt. 3 e 8 Reg. Ce 261/04››; a supporto della censura precisa che “gli artt. 3 e 8 del regolamento CE 261/2004 si riferiscono ai titolari di un contratto di trasporto aereo in essere con inadempimento contrattuale da parte del vettore aereo che abbia cancellato il volo e prevedono la scelta del passeggero tra l’esecuzione del contratto di trasporto con diverse modalità o la sua risoluzione con la restituzione del prezzo pagato”, ciò che ne escluderebbe l’ applicabili tà al caso di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, come previsto dal 14° considerando del regolamento stesso; aggiunge che “l’art. 88-bis del d.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1°, dispone che ricorre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all’art.1463 cod. civ. per i voli aerei del periodo in considerazione; l a conseguenza di tale impossibilità sopravvenuta della prestazione è prevista dai commi 11 e 12 dell’art. 88-bis cit. , per cui ‹‹ quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione.

L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario››; sostiene, quindi, che l’art. 88-bis invocato deroga legittimamente alle previsioni dell’art. 8 del Regolamento C E 261/04, per cui il giudice d’appello avrebbe errato a sussumere la fattispecie concreta nella previsione del richiamato regolamento; e che, in ogni caso, anche se si volesse ricondurre la fattispecie in esame nel perimetro di applicazione del Regolamento CEn. 261/04, la soluzione non avrebbe potuto essere la pretesa osservanza della disciplina eurocomunitaria con disapplicazione della legge nazionale, posto che il comma 13 dell’art. 88-bis dispone che ‹‹ Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (Ce) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008››;

2. il motivo formulato pone una questione di diritto di rilievo nomofilattico che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e, in particolare: se l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sia riconducibile alla nozione di“circostanza eccezionale” di cui all’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004 e di cui al 14° considerando dello stesso regolamento (che escludono che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso) e se sia, di conseguenza, idonea a legittimare l’inapplicabilità dell’art. 7 del Regolamento, nonché dell’art. 8 , paragrafo 1, dello stesso Regolamento, che riconosce al passeggero ─ diversamente dalla disposizione di cui all’art. 88-bisd.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 adottata a livello interno ─ il diritto di operare una scelta fra le opzioni del rimborso del biglietto aereoo dell’imbarco su volo alternativo;

3. pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubbl