Court orders correction of material error and mandates communication of interlocutory order to opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court granted the request to correct a material error in a previous interlocutory order and ordered the clerk to notify the opposing party. Although the Court had already initiated the correction procedure ex officio, it noted that the opposing party had not received the prior order. Consequently, the Court mandated the transmission of both the prior order and the current decision to ensure the right of defense was effectively protected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1, comma 3, cod. proc. civ.: When a material error is corrected ex officio, the Court must ensure that all parties are notified of the correction order to guarantee the effective exercise of the right of defense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22524/2023R.G. proposto da AGRISUD ASSOCIAZIONE AGRICOLA S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro TECHNOVAA ITALY MACPLAST S.P.A. (già MACPLAST S.P.A.) per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; CONSIDERATO CHE −Agrisud Associazione Agricola S.C. in liquidazione, per tramite del suo difensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del 30/05/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; −rilevato che questa Corte – con l’ordinanza interlocutoria n. 15149 del 06/06/2025 –ha disposto ex officio l’avvio del procedimento di correzione di errore materiale e, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa delle stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di le- gittimità, la relativa comunicazione da parte della Cancelleria della Corte;
−all’esito della camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; −rilevato che, dagli atti accessibili al Collegio, non risulta essere stata data comunicazione di detta ordinanza alla Technovaa Italy Macplast S.p.A.; p. q. m. la Corte ordina alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione a Technovaa Italy Macplast S.p.A. dell’ordinanza interlocutoria n. 15149 del 06/06/2025 e della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,