Cassation court dismisses appeal and remands case for integration of missing parties' contradictory proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the cassation appeal and remanded the case for a new hearing to integrate the contradictory proceedings of absent parties. Although the lower courts ruled in favor of the appellant, the cassation chamber found a fundamental procedural defect because numerous third parties who participated in the first and second instances were not summoned to the cassation hearing. Consequently, the court ordered the immediate integration of the contradictory proceedings for these specific entities within thirty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Art. 380-bis.1, comma 3, c.p.c.: The cassation court must ensure the integration of contradictory proceedings against all parties who participated in the lower instances; failure to do so requires remanding the case for a new hearing.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24193/2023 R.G. proposto da ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ITALGROUP FIERE EVENTI E SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1083 del 1° giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
RILEVATO CHE l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 3549/2011 promossa, presso il Tribunale di Palermo, da Publikompass nei Ad. 9/1/2026CC R.G.N. 24193/2023 C.C. 31/3/2022 confronti dell’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, aveva reso la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.; il giudice dell’esecuzione aveva provveduto all’assegnazione del credito con ordinanza del 17-28 marzo 2012; successivamente, su istanza della creditrice Italgroup Fiere Eventi e Servizi s.c., il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 maggio 2013, aveva corretto la precedente ordinanza, disponendo l’assegnazione di ulteriori 290.285,55 Euro in favore della stessa Italgroup; l’Assessorato aveva quindi proposto, in data 5 giugno 2013, un’istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., «da valere, occorrendo, come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c.»; instaurato il giudizio di merito, con la sentenza n. 5220 del 2 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo dichiarava non dovuta dall’Assessorato la differenza di 142.380,78 Euro, annullando gli effetti dell’ordinanza di correzione del 16 maggio 2013; condannava l’opposta alla restituzione della somma e al pagamento delle spese di lite;
Italgroup Fiere Eventi e Servizi s.c. proponeva appello, al quale resisteva l’Assessorato; con la sentenza n. 1083 del 1° giugno 2023, la Corte d’appello di Palermo, accoglieva il gravame e, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le domande dell’Assessorato, condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi; avverso tale decisione, l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; l’intimata Italgroup Fiere Eventi e Servizi s.c. non svolgeva attività difensiva nel giudizio di legittimità; all’esito della camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE in via preliminare si osserva che il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato; infatti, non risultano intimati Gs Work Service S.r.l., CG Eventi S.r.l., Visiva di Sergio Rocca, Publikompass S.p.A., Giovanni Tumbiolo, Giuseppe Lo Gerfo, Giardino Eden di Giuffrè Giuseppe C. S.n.c., General Service S.R.L., Pubblimed S.p.A., Errebian S.p.A., Felian S.p.A., già parti (benché contumaci) dei gradi di merito; perciò, deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito - l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati, fermi gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza a questo ordine; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Gs Work Service S.r.l., CG Eventi S.r.l., Visiva di Sergio Rocca, Publikompass S.p.A., Giovanni Tumbiolo, Giuseppe Lo Gerfo, Giardino Eden di Giuffrè Giuseppe C.
S.n.c., General Service S.R.L., Pubblimed S.p.A., Errebian S.p.A., Felian S.p.A. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera