Italian Supreme Court corrects Cassation order to include lawyer's fee deduction for defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior Cassation order regarding the allocation of litigation costs. The original ruling condemned the appellant to pay expenses to the opposing party but omitted the specific instruction to deduct these funds from the opposing party's assets in favor of the defense attorney who had declared himself non-statutory. The court ruled that in the absence of explicit legislative guidance, the procedural remedy for such omissions is the correction of material errors, which applies even to Supreme Court decisions. Consequently, the court ordered the correction of the operative part of the previous order to include the necessary deduction for the lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: In the absence of explicit legislative provisions, the remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction is the correction of material errors, applicable to Supreme Court orders and actionable ex officio at any time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso N. 23348/2023R.G. proposto da: DARIO TREVISI, difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro RATTA VALENTINO, rappresentato e dife so , nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. Francesco Tobia Caputo , domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di MACI DOMENICO, rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. Dario Trevisi, domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di N. 23348/23R.G. COMUNE DI MONTERONI DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv.
Paola Guido, domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di DITTA EREDI BERGAMO DI CAPOCCIA VITA ANNA, ITALIANA ASSICURAZIONI s.p.a., rimaste intimate nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G. -intimate - avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 34890/2022, depositata in data28.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevato che - l’ avv. Dario Trevisi , difensore di Domenico Maci nel procedimento di legittimità contro Valentino Ratta (e nei confronti degli altri in epigrafe) iscritto al n. 13050/2021R.G., come da procura in calce al ricorso a suo tempo notificato, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affinchévenga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 28novembre 202 2 , n. 34890 , della Sesta Sezione Civile - 3 di questa Corte; -il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudizio interessate alla chiesta correzione, ossia a Valentino Ratta e a Domenico Maci, senza che nessuno tra questi abbia svolto difese in questa sede;
Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 34890 del 202 2 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso per cassazione di Vincenzo Rattaavverso la N. 23348/23R.G. sentenza n. 94/2020 della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 29.1.2020, lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio del giudizio di cassazione in favore di tutti i controricorrenti, compreso Domenico Maci, quale titolare della ditta individuale Maci Impianti, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv. Dario Trevisi,che si era dichiarato antistatari o ex art. 93 c.p.c. nel propri o controricorso; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez.
Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; - non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli “agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza dellaprocura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere”(così, Cass. n. 15302/2023); - il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato, sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza n. 34890/2022; -non occorre provvedere sulle spese. p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 34890 del 2022, nel senso che la condanna N. 23348/23R.G. alle spese stabilita a carico delricorrente e in favore di Domenico Maci debba intendersi integrata dalle parole «da distrarre in favore dell’avv.
Dario Trevisi,che si è dichiarato antistatari o ». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, 5° comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera di c