Cassation Court corrects a prior order's clerical error regarding the referring court's composition despite the applicant's withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for correction of a clerical error in a previous order, despite the applicant's subsequent withdrawal. The error concerned the specific composition of the referring court of appeal, which was incorrectly stated as 'Cagliari' instead of 'Cagliari-Section of Sassari'. The court ruled that the general interest in correcting formal inconsistencies justifies an administrative intervention even when the requesting party withdraws, provided the error does not affect the substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391 and 365 c.p.c.; The Court of Cassation may correct clerical errors in its own orders ex officio to ensure the formal declaration matches the intended will, even if the requesting party withdraws, as this serves a general interest in legal certainty without impacting substantive rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8927/2025 R.G. proposto da SALARIS FERNANDO GRAZIANO ANGELO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Paolo Falzea, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro BASSU FILIPPO, SCANO LAURA LUCIA, SCANO MARIA ANTONIETTA -intimati – per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 9761del 2025, pubblicata in data 14 aprile 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.
P. Condello Rilevato che 1. c on “istanza di correzione ex artt. 287, 391 e 365 c.p.c. ”, Fernando Graziano Angelo Salaris ha chiesto la correzione d el dispositivo della ordinanza n. 9761/2025 del 14 aprile 2025 », nella parte in cui è stato indicato come giudice di rinvio “la Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione”, anziché “la Corte d’appello di Cagliari-sezione di Sassari, in diversa composizione” 2. non hanno svolto attività difensiva Filippo Bassu, Laura Lucia Scano e Maria Antonietta Scano; 3. è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ. e in data 17 settembre 2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione;
Considerato che 1. il ricorso è ammissibile; questa Corte ha già avuto modo di precisare che i l mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un tertium genus di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 biscod. proc. civ.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito, come nella specie, l'iscrizione a ruolo, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio (Cass., s ez. 1, 31/05/2022, n. 17565); 2.essendosi instaurato il contraddittorio, l ’attribuzione alla Corte del potere di correggere d’ufficio la statuizione consente, però, alla stessa di provvedere nel senso indicato, sempre che ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, anche nell’ipotesi di rinuncia della parte istante(Cass., sez.
U, 13/02/2023, n. 4353); si è spiegato che ‹‹ d eve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa››; che ‹‹ s i tratta di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale››; che ‹‹il detto interesse di carattere generale non può, del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale››(Cass., sez.
U, n. 4353/2023);
3. nelcaso in esame, la rinuncia depositata non esclude , dunque, l’interesse, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dell’errore che qui viene in esame , che non riguarda l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza (o ordinanza) ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass., s ez. U , 14/02/1983, n. 1104);
4. pertanto, può procedersi alla correzione del provvedimento, che manca, nel dispositivo,della esatta individuazione del giudice del rinvio dinanzi al quale doveva essere riassunto il giudizio a seguito della disposta cassazione della sentenza impugnata, trattandosi all’evidenza di un errore emendabile con lo strumento correttivo previsto dall’art. 287 cod. proc. civ., in quanto rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e in alcun modo incidente sul contenuto del provvedimento adottato (Cass., s ez. U , 0 7 /07/ 2010, n. 16307; più di recente, cfr. Cass.,sez. U, 27 /11/ 2019, n. 31033) ; poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, come stabilito dall’art. 196quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.;
5. n on vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento: nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c od. proc. civ. , avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass.,sez.
U, 14/11/2024, n. 29432); p. q. m. la Corte corregge i l dispositivo della ordinanza n. 9761 del 20 25 , pubblicata in data 14 aprile 20 25, nel seguente modo: ‹‹ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari – Sezione di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità››. Manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196quinquies, ultimo comma, disp. att. cod.