Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. ENEL Energia S.P.A. had not responded to the appellate court's proposal for judgment definition, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated and procedural costs were ordered to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18487/2024 R.G. proposto da: ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO D'ERCOLE (DRCSFN47A15E506G) -ricorrente- contro SEQUENZA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DE MARTINO (DMRMSM59A11F839F) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.427/2024 depositata il 19/01/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 18487/2024 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 822/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: le quali possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo (Cass., decr. 31/12/2025, n. 34973); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 18487/2024 Numero sezionale 8/2026 Numero di raccolta generale 822/2026 Data pubblicazione 15/01/2026