Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by the Grillo family against the Messina Court of Appeal was declared extinct because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court ruled that the failure to act within the statutory timeframe constituted a waiver of the right to appeal. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment termination results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19842/2025 R.G. proposto da: GRILLO NICOLA, MICCIO GIANLUCA, GRINGERI GIORGIO, COLASANZIO MONIA, GRILLO GIANFRANCO, MONFORTE NADIA, PICONE RITA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO FUSCA (FSCPTR75L17F537I) -ricorrenti- contro COMUNE DI TORREGROTTA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE FIORE (FRISVT60P11I086R) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.549/2025 depositata il 01/07/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19842/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 820/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14/01/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 19842/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 820/2026 Data pubblicazione 15/01/2026