Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 819/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 819/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Barras Pasquale and Vallante Francesco, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, SPV Project 1804 S.r.l., maintained its position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40 day deadline case definition proposal extinguishment of proceedings litigation costs allocation condanna al pagamento pecuniario compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21042/2025 R.G. proposto da: BARRA PASQUALE, VALLANTE FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE RIANNA (RNNGPP50T20B371G) -ricorrente- contro SPV PROJECT 1804 S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità spiegata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIANNATTASIO (GNNNTN74S16L049S) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1129/2025 depositata il 07/03/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 18/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 21042/2025 Numero sezionale 6/2026 Numero di raccolta generale 819/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14/01/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 21042/2025 Numero sezionale 6/2026 Numero di raccolta generale 819/2026 Data pubblicazione 15/01/2026