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Decreto — n. 751/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 751/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 751/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11839/2024 R.G. proposto da: MENTI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI unitamente all’avvocato DOMENICO GIANFRANCO STROBE -ricorrente- contro AGOSTINO MENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARCHESINI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.2157/2023 depositata il 16/11/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 751/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: MENTI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI unitamente all’avvocato DOMENICO GIANFRANCO STROBE -ricorrente- contro AGOSTINO MENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARCHESINI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.2157/2023 depositata il 16/11/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia alle prestazioni d'assicurazione assunzione delle spese anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11839/2024 R.G. proposto da: MENTI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI unitamente all’avvocato DOMENICO GIANFRANCO STROBE -ricorrente- contro AGOSTINO MENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARCHESINI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.2157/2023 depositata il 16/11/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 11839/2024 Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 751/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Così deciso in Roma, il 08/01/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 11839/2024 Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 751/2026 Data pubblicazione 13/01/2026