Cassation appeal dismissed due to withdrawal; procedural extinction declared under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct and removed it from the docket following the appellant's withdrawal. The appellant, Fabio Doogliotti, had previously withdrawn the appeal on April 20, 2023, well before the scheduled hearing date. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the immediate termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A withdrawal of appeal filed before the hearing date constitutes a valid ground for declaring the proceedings extinct, requiring the removal of the case from the docket and the declaration of extinction by the President.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3336/2023 R.G. proposto da: DOGLIOTTI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO MARIA MACOLA -ricorrente- contro REGIONE PIEMONTE -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n.654/2022 depositata il 21/07/2022. rilevato che in relazione al ricorso in questione era stata proposta rinuncia al ricorso del ricorrente in data 20 aprile 2023 e, dunque, ben prima che il ricorso fosse – per errore - fissato, come lo è stato, per la trattazione nell’adunanza camerale del prossimo 25 febbraio 2025; considerato, infatti, che l’esistenza della rinuncia avrebbe imposto di provvedere al Presidente Titolare e non di dar corso alla trattazione collegiale; rilevato che, in conseguenza, il ricorso va tolto dal ruolo dell’indicata adunanza; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 3336/2023 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 709/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte intimata; P.Q.M dispone preliminarmente che il ricorso sia tolto dal ruolo dell’adunanza camerale del prossimo 26 febbraio 2026 e all’esito dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12/01/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 3336/2023 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 709/2026 Data pubblicazione 13/01/2026