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Ordinanza — n. 601/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, rejecting criticism of lower court's fee assessment discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 601/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the main appeal filed by AMCO Asset Management against a second-instance judgment regarding enforcement proceedings. The appellant criticized the lower court's handling of litigation costs and procedural timing, but the court found these arguments inadmissible. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: The Supreme Court reviews only admissible grounds; criticism of the lower court's discretionary assessment of litigation costs or lack of specific motivation regarding fee compensation is inadmissible and does not justify cassation.

Parole chiave

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litigation costs discretion procedural admissibility cassation review limits fee compensation assessment inadmissible criticism obbligazione divisibile azione di divisione dell'eredità contratto di divisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
231/2023 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (con il quale lamenta, ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
artt. 1264 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264 cod. civ., 58 t.u.b., 2697, 2721, 2729 cod.
art. 115 cod. proc. civ
3 cod.proc.civ., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 183 cod. proc. civ
(estratto della Gazzetta Ufficiale e contratto di cessione) sarebbero state “tardive” perché effettuate oltre i termini di cui all’art. 183 cod.
art. 1264 cod. civ
a) che «In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria laprova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod.
art. 91 cod. proc. civ
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 17/10/2017, n. 24502
Cass., Sez. 5, 31/03/2017, n. 8421
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23111/2023 R.G. proposto da: AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, già S.G.A. SPA - Società per la Gestione di Attività, in persona del procuratore speciale, GENNARO PRIMAVERA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO FERRI , con domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro ALBANESE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PIETRUNTI, con domicilio digitale exlege; -controricorrente- e contro COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Vicesindaco reggente legale rappresentante pro tempore, PAOLA FELICE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SANSONE, con domicilio digitale exlege; -controricorrente- e nei confronti di ALBANESE DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PIETRUNTI, con domicilio digitale exlege; nonché nei confronti di TRENTALANGE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PETRUCCIANI, con domicilio digitale exlege; -controricorrente- nonché contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, DI BARTOLOMEO FRANCESCO, DE LUCA MAURIZIO BRUNO, ANTONACCI SRL, DI BARTOLOMEO LIBERA, DI BARTOLOMEO MILENA, INTESA SANPAOLO SPA, TRENTALANGE NICOLA, INDUSTRIA RICOSTRUZIONE GOMME IRGOMME DI PIETRO E MICHELE PIETRUNTI SAS IN LIQUIDAZIONE, I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI BARTOLOMEO RENATO, TAMBURRO GIOVANNI C.

DI TAMBURRO LUIS GINO E MANOCCHIO FRANCO SNC, FIARDI ROSA MARIA, TRENTALANGE FLAVIO, TRENTALANGE PASQUALE, TRENTALANGE NICOLA, TRENTALANGE STEFANO, TRENTALANGE CARLO, nella qualità di legatario di RASPONI GIUSEPPINA; -intimati- e sul ricorso incidentale proposto da TRENTALANGE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PETRUCCIANI -ricorrente incidentale- contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, DI BARTOLOMEO FRANCESCO, DE LUCA MAURIZIO BRUNO, ANTONACCI SRL, DI BARTOLOMEO LIBERA, DI BARTOLOMEO MILENA, INTESA SANPAOLO SPA, TRENTALANGE NICOLA, INDUSTRIA RICOSTRUZIONE GOMME IRGOMME DI PIETRO E MICHELE PIETRUNTI S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI BARTOLOMEO RENATO, TAMBURRO GIOVANNI C.

DI TAMBURRO LUIS GINO E MANOCCHIO FRANCO SNC, FIARDI ROSA MARIA, TRENTALANGE FLAVIO, TRENTALANGE PASQUALE, TRENTALANGE NICOLA, TRENTALANGE STEFANO, TRENTALANGE CARLO, nella qualità di legatario di RASPONI GIUSEPPINA, AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.; ALBANESE GIUSEPPE, ALBANESE DOMENICO, COMUNE DI CAMPOBASSO; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 231/2023, depositata il 24/07/2023 e notificata in data 15/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA Il Banco di Napoli s.p.a. avviava il procedimento esecutivo immobiliare n. 86/2009 innanzi al Tribunale di Campobasso, in forza tre atti di precetto notificati il 30.09.1994 per gli importi, rispettivamente, di euro 153.862.144, euro 44.749.260 ed euro 58.356.743, ingiunti in forza di tre decreti nn. 261/93, 262/93 e 315/95 ottenuti nei confronti della TIGEMO s.n.c. e dei fideiussori Giancarlo Trentalange e Domenico Albanese, assoggettando ad esecuzione gli immobili, per le quote indivise di proprietà, del Trentalange e dell’Albanese.

In pendenza di detto procedimento, i crediti vantati dal Banco di Napoli s.p.a. nei confronti della Tigemo s.n.c. e dei suoi fideiussori venivano ceduti alla SGA s.p.a., ora divenuta Amco s.p.a., nell’ambito di una operazione di cessione in blocco di crediti exart. 58 t.u.b. di cui era stata data notizia mediante pubblicazione sul foglio inserzioni della Gazzetta ufficiale del 16.01.1997 n.

12. La SGA s.p.a., per il tramite della propria mandataria con rappresentanza, Intesa Sanpaolo s.p.a., in ottemperanza all’ordinanza del giudice dell’esecuzione, resa all’udienza del 25.05.2012, che aveva disposto la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare, introduceva il giudizio di divisione endoesecutiva e conveniva, innanzi al Tribunale di Campobasso, oltre ai condebitori esecutati, i creditori intervenuti nella procedura esecutiva (Antonacci Antonio di Antonacci Giuseppe s.n.c., l’Industria Ricostruzione Gomme di Pietro e Michele Pietrunti s.a.s., Tamburro Giovanni e c. s.a.s., l’INPS, sede di Campobasso), i creditori iscritti non intervenuti (Banca Commerciale Italiana s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Credito Italiano s.p.a.), i comproprietari dei beni staggiti(Nicola Trentalange nato il 2712.51, Nicola Trentalange nato il 18.07.55, Pasquale Trentalange, Maurizio Bruno De Luca, Rosa Maria Fiardi, Giuseppina Raspone, il Comune di Campobasso, Francesco Di Bartolomeo, Libera Di Bartolomeo, Milena Di Bartolomeo, Renato Di Bartolomeo e Giuseppe Albanese), chiedendo la determinazione delle quote di appartenenza dei condebitori esecutati, tramite C.T.U., sulle quali proseguire l’esecuzione immobiliare, nonché la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli condividenti delle quote a ciascuno di essi spettanti.

Disposta la c.t.u. e trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 23.11.2017, il Giudice istruttore, dopo avere rilevato che l’esecutato Gianfranco Trentalange aveva eccepito che la SGA s.p.a. non aveva dato prova della titolarità del credito, rimetteva la causa sul ruolo, ritenendo necessario acquisire in visione il fascicolo della procedura esecutiva n.86/2009 R.G., onde verificare la produzione dell’atto di cessione, e fissava l’udienza dell’11.01.2018 per la prosecuzione del processo, disponendo l’acquisizione al giudizio del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 86/2009 R.G.

La difesa della SGA s.p.a., con nota di deposito dell’8.03.2018, produceva copia del contratto di cessione dei crediti, nonché l’estratto della Gazzetta Ufficiale n. 12/1997 e ne dava atto all’udienza di precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 660/2018 , il Tribunale, premesso che Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva richiamato nel proprio atto di citazione sia l’atto notarile con cui la S.G.A. s.p.a. le aveva conferito l’incarico di compiere tutti gli atti diretti alla gestione, amministrazione e riscossione delle posizioni creditorie ad essa cedute, sia l’atto notarile di cessione con cui il Banco di Napoli s.p.a. le aveva ceduto una serie di crediti tra cui quello azionato nella procedura esecutiva n. 86/2009, sia il numero della Gazzetta Ufficiale in cui era stata data comunicazione della predetta cessione, ma non aveva allegato la predetta documentazione, riteneva che mancasse la prova della qualifica di mandataria della cessionaria del credito, dell’avvenuta cessione del credito e dell’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetti della cessione in blocco realizzata ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, e rigettava, per l’effetto, la domanda di divisione.

La SGA s.p.a. censurava la sentenza di primo grado, per essere stata dichiarata carente di legittimazione attiva, dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso, la quale, con la sentenza n. 231/2023, depositata il 24/07/2023 e notificata in data 15/09/2023, ha rigettato l’impugnazione proposta, ritenendo che la società appellante non avesse assolto l’onere di dimostrare di essere titolare del credito azionato, ha disatteso la deduzione difensiva secondo cui l’eccezione di carenza di legittimazione era inammissibile in quanto tardivamente sollevata dalla difesa del Trentalange – originariamente contumace e poi costituitosi in giudizio dopo la scadenza dei termini di cui agli art 183, sesto comma, cod. proc. civ. - perché la relativa questione poteva essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni fase del giudizio, trattandosi di mera difesa e non di una eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni processuali.

Ha aggiunto che « La giurisprudenza formatasi su tale materia è chiara nell’affermare che la cessione del credito azionato in giudizio, qualora avvenuta tramite cessione in blocco di cui all’art. 58 t.u.b., deve essere dimostrata dalla parte che aziona il credito tramite la produzione in giudizio del contratto di cessione e di tutti i documenti che consentono di verificare che quello specifico credito è stato oggetto della cessione in blocco»e che « Non è, dunque, sufficiente allegare l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o il contratto di cessione qualora da tale documentazione non emerga con chiarezza che il credito azionato in giudizio sia effettivamente ricompreso nei crediti ceduti in blocco (…) (Cass. n. 24798/2020) .

Ha accertato che la SGA s.p.a., avendo introdotto il giudizio di primo grado assumendo di essere titolare del credito azionato in virtù di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., non aveva depositato nei termini di legge alcun documento idoneo a dimostrare la cessione del credito azionato, che, solo a seguito delle difese delle parti costituite, aveva tardivamente prodotto in giudizio l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il solo contratto di cessione privo degli allegati che individuassero con precisione i debiti ceduti; documenti non comprovanti la cessione del credito azionato, perché sia l’avviso che il contratto non contenevano alcun riferimento concreto al debito gravante sul Trentalange e sull’Albanese.

Ha riformato la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, accogliendo l’appello incidentale proposto da alcuni degli appellati, per non essere stati specificamente indicati i motivi atti a giustificare la compensazione. La Corte territoriale ha quindi rigettato l’appello proposto dalla SGA s.p.a., disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e liquidando il residuo 50% nella misura indicata in dispositivo a carico della SGA s.p.a. La SGA s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.

Giuseppe Albanese, Domenico Albanese e il Comune di Campobasso hanno resistito con separati controricorsi. Giancarlo Trentalange ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, basato su un solo motivo. Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., Francesco Di Bartolomeo, Maurizio Bruno De Luca, Antonacci s.r.l., Libera Di Bartolomeo, Milena Di Bartolomeo, Intesa Sanpaolo s.p.a., Nicola Trentalange, Industria Ricostruzione Gomme Irgomme di Pietro e Michele Pietrunti s.a.s. in Liquidazione, Inps, Renato Di Bartolomeo, Tamburro Giovanni C. Di Tamburro Luis Gino e Manocchio Franco s.n.c., Rosa Maria Fiardi, Flavio Trentalange, Pasquale Trentalange, Nicola Trentalange, Stefano Trentalange, Carlo Trentalange non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Domenico e Giuseppe Albanese in vista dell’odierna camera di consiglio hanno depositato memoria illustrativa. Anche Amco Asset Management Company s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264 cod. civ., 58 t.u.b., 2697, 2721, 2729 cod. civ. e 111, 115, 116 e 183 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata ritenuta priva, anche dal giudice a quo, di legittimazione attiva, non avendo fornito la prova della titolarità del credito ceduto ed azionato.

La tesi qui sostenuta è che la Corte d’appello abbia completamente omesso di esaminare e delibare, ai fini dell’accertamento dell’inclusione dei crediti azionati dalla SGA s.p.a. nella cessione in blocco e quindi della legittimazione attiva della SGA s.p.a., tutti i documenti prodotti a corredo dell’atto di citazione ovvero acquisiti dal giudice nel procedimento di primo grado (fascicolo dell’esecuzione immobiliare n. 86/2009 R.G.ES. contenente i decreti ingiuntivi nonché l’atto di pignoramento immobiliare, gli atti di precetto, l’istanza di vendita e la CTU espletata nel predetto procedimento), essendosi limitata ad esaminare l’avviso di pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale e il contratto di cessione, concludendo acriticamente che essi non contenessero alcun riferimento concreto al debito gravante sul Trentalange e sull’Albanese, malgrado l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse l’elencazione, per categorie, dei crediti ceduti in blocco –tra cui i crediti in sofferenza in cui rientravano quelli azionati – e la loro pendenza ad una certa data.

In particolare, nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale risultava che oggetto della cessione in blocco erano stati i crediti esistenti al 30.06.1999 e, in particolare, i crediti in sofferenza ed i crediti incagliati, tra i quali rientravano indiscutibilmente quelli vantati dall’ex Banco di Napoli s.p.a. nei confronti dei debitori Trentalange e Domenico Albanese Un secondo ordine di censure investe la sentenza gravata anche nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto tardivamente prodotto, nel corso del giudizio di primo grado, l’estratto della Gazzetta Ufficiale ed il contratto di cessione.

La ricorrente ribadisce che la produzione in giudizio dell’avviso della cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale non poteva assolutamente ritenersi “tardivo”, atteso che l’estratto della Gazzetta Ufficiale era stato prodotto, nel procedimento di primo grado, con la nota di deposito dell’8.03.2018 insieme con la copia del contratto di cessione dei crediti, a seguito dell’ordinanza del Giudice istruttore del 23.11.2017. Pertanto, la statuizione della Corte d’appello secondo cui le produzioni documentali relative alla legittimazione attiva della SGA s.p.a., quale cessionaria del credito dell’ex Banco di Napoli s.p.a. (estratto della Gazzetta Ufficiale e contratto di cessione) sarebbero state “tardive” perché effettuate oltre i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., sarebbe palesemente illegittima ed erronea, atteso che, proprio perché le questioni relative alla legittimazione possono essere sollevate in ogni fase del giudizio, trattandosi di mere difese e non di eccezioni in senso stretto, la prova, anche documentale, della sussistenza della legittimazione, nel caso di specie da parte del cessionario del credito, poteva essere fornita in ogni fase del processo, allorché eccepita da una parte o rilevata dal giudice d’ufficio, senza alcuna preclusione né temporale, né istruttoria, salvo solo il limite del giudicato.

Il motivo è infondato. Innanzitutto, è necessario fare alcune precisazioni, distinguendo laprova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa del diritto di credito, laprova del fatto che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, la prova dell’efficacia dellacessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 cod. civ. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che:

a) che «In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria laprova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una meradichiarazione della parte interessata (...) anche se lacessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione dicessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia dellacessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.»;

b) che « la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare lacessione al titolare del debito ceduto ma nonprova l'esistenza di quest'ultima » (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenzaCass. n. 5997/2006 secondo cui « la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo laprova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta( Cass. n. 24798/2020 , Cass.n. 4116/2016)»; e) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo diprova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità»; f) «va, comunque, sempre distinta la questione dellaprova dell'esistenza dellacessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione dellaprova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione dicessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58 T.U.B . (...), si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso dicessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell' art. 58 T.U.B ., quando non sia contestata l'esistenza del contratto dicessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto dellacessione» (Cass., Sez. 1,03/02/2025, n. 2511). Nel caso di specie, dunque, essendo stato specificamente contestato che il credito azionato facesse parte di quelli oggetto di cessione in blocco, la Corte d'appello ha correttamente fatto applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass., Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944;

Cass. Sez. 3, 5/04/2023, n. 9412; Cass., Sez. 3,25/07/2025, n. 21279 – chiarendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non esonerava l’odierna ricorrente dall’onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agiva in detta operazione; dimostrazione che può sì dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ma a condizione – che la Corte d'appello con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede ha escluso – che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.

Che la produzione documentale fosse stata prodotta tempestivamente oppure no è del tutto irrilevante, atteso che la Corte d'appello ha osservato anche «come i documenti tardivamente depositati, e dunque inutilizzabili, non comprovano la cessione del credito azionato. Sia l’avviso che il contratto non contengono alcun riferimento concreto al debito gravante sui sig.ri Trentalange Giancarlo ed Albanese Domenico. Ed infatti il contratto di cessione non descrive i singoli debiti ceduti, ma demanda la precisa individuazione dei debiti e dei debitori ad otto allegati, nessuno dei quali è stato prodotto in giudizio» (p. 7).

Il ragionamento del giudice a quoè stato, infatti, articolato: ha ritenuto la produzione documentale non solo tardiva ma anche inidonea a comprendere se il credito azionato fosse tra quelli oggetto della cessione in blocco.

2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello illegittimamente accolto l’impugnazione incidentale proposta avverso la statuizione del giudice di primo grado sulle spese di lite riformando, sul punto, la sentenza di prime cure e condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50% anziché compensarle integralmente.

Secondo la ricorrente sussistevano, invece, le gravi ed eccezionali ragioni, come delineate dalla sent. n. 77/18 della Corte costituzionale, anche in considerazione dell’elevato numero delle parti coinvolte nonché della natura e della durata del processo e, soprattutto, a fronte delle ampie ed articolate argomentazioni dedotte a supporto della propria legittimazione ad agire, per disporre la compensazione delle spese di lite e quindi per rigettare l’appello incidentale. Il motivo è inammissibile. Ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., Sez. 3, 17/10/2017, n. 24502;

Cass., Sez. 5, 31/03/2017, n. 8421) non può farsi a meno di rilevare che la censura della ricorrente si traduce in una inammissibile critica mossa al giudice d’appello per avere ritenuto non adeguatamente motivata la pronuncia del Tribunale sul punto, peraltro, neppure supportata dallo sforzo di dimostrare i suoi assunti.

3) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato. Ricorso incidentale 4) Premesso che a pag. 14 del suo atto, il Trentalange, ricorrente incidentale, ha affermato che «Qualora, però, la Suprema Corte adita ritenga di non dover respingere i motivi di ricorso avverso la sentenza n. 231/2023 addotti dalla ricorrente, la scrivente difesa chiede che la medesima Corte esamini e valuti anche il motivo di ricorso incidentale che appresso viene indicato ed illustrato: c. Nullità della sentenza n. 231/2023 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il giudice a quonon si sia pronunciato né sul motivo di appello incidentale con cui aveva chiesto che la Corte territoriale dichiarasse estinto il giudizio di divisione per non essere stato rispettato il termine di 60 giorni che il giudice dell’esecuzione aveva indicato come perentorio per la rituale introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva e per non avere dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio di Intesa Sanpaolo S.p.A. che, dichiaratasi rappresentante e mandataria della SGA in forza di procura del 27 novembre 2011 per Notaio Mazzocca di Napoli, non aveva depositato l’atto pubblico contenente la procura), il suo ricorso incidentale, da qualificare come condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

5) Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, come richiesto da Domenico e Giuseppe Albanese.

6) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15% ed agli accessori di legge, in favore sia del Comune di Campobasso che di Giancarlo Trentalange e in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, in favore sia di Domenico Albanese sia di Giuseppe Abanese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza