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Ordinanza — n. 588/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contractual penalty reduction, upholding appellate court's discretion on equitable reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 588/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Nexus Qore SRL's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to reduce a contractual penalty. Nexus argued the penalty was excessive and lacked economic utility for the creditor, while the opposing party contended the penalty served to prevent future litigation disputes. The court ruled that assessing equitable reduction falls within the trial court's discretionary power and affirmed that the appellate court correctly evaluated the creditor's interest in avoiding future legal conflicts.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1371 c.c.; The court's assessment of the equity of a contractual penalty and the measure of its reduction belongs to the discretion of the court of first instance, which is unassailable on appeal unless the reasoning is flawed.

Parole chiave

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contractual penalty reduction equitable reduction discretion appellate review limits creditor interest assessment Cassation dismissal mancata attuazione degli accordi illeciti dazione in pagamento obbligo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Il primo motivo lamenta, ex art. 360 , primo comma, n.3 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 1367 c.c.
Art. 1369 c.c.
Art. 1371 c.c.
Art. 13 c.1.quater d.p.r. 115/2002
In particolare, il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare se corrispondesse ad un comportamento rispettoso dell’art. 1375 c.c.
art. 1375 c.c
In particolare, il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare se corrispondesse ad un comportamento rispettoso dell’art. 1375 c.c.
art. 1227 c.c
Delta Romania, ricevuto il diniego di pagamento da parte della propria debitrice Qualta, non aveva mai azionato il proprio credito nei suoi confronti, preferendo invece azionare la transazione (e la relativa penale) nei confronti di Nexus (e di VR) - violando altresì il disposto di cui all’art. 1227 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11908/2020
Cass. ord. n. 18463/2025
Cass. ord. n. 14706/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20700/2023 R.G. proposto da : NEXUS QORE SRL, rappresentatae difes a dall'avvocato LORENZO MOSSO -ricorrente- contro DELTA WYE SOFTWARE S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato MARIO DOMENICO CICCARELLI unitamente all’avvocato PIETRO MASSAROTTO -controricorrente- nonché contro VR S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2286/2023 depositata il 12/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI:

FATTI DI CAUSA Con sentenza del19.7.2023 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello diNexus Qore s.r.l. avverso la sentenza d e l Tribunale di Milano che aveva dichiarato l’inadempimento di detta società e di altra, VR s.r.l., agli obblighi assunti con l’accordo transattivo stipulato in data 11.2.2016 tra le stesse e Delta Wye Software s.r.l. (Delta Romania). Con tale accordo Nexus Qore e VR si erano impegnate a d ar e al più presto parere favorevole affinchél’A.U. di Qualta s.p.a. disponesse il pagamento di euro 150.000 alla creditrice Delta Romania, parere reso in sede assembleare o altrove.

La sentenza di primo grado aveva inoltre ridotto l’importo della penale concordata per il caso di inadempimento degli obblighi indicati nella transazione. L’appellante Nexus aveva lamenta to che il Tribunale aveva mal interpretato la transazione poiché essa era sempre stata disponibile a fornire il parere positivo richiesto, ma Qualta non aveva mai ritenuto di convocare un’assemblea dei soci in modo che le obbligate potessero darlo; aveva inoltre sost e nuto che la penale prevista per l’ipotesi di inadempimento doveva essere ulteriormente ridotta non sussistendo un concreto interesse di Delta Romania alla pattuizione concordata.VR si era costituita tardivamente proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Milano, ritenuto inammissibile l’appello incidentale proposto da VR, aveva appunto rigettatoil principale. Nexus Qore ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, illustrato anche con memoria.Delta Romania resiste con controricorso. V R non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Il primo motivo lamenta, ex art. 360 , primo comma, n.3 c.p.c. , violazione e applicazione falsa e contraddittoria degli artt. 1362, 1363 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c. riguardo all’interpretazione dell’art. 3.5c della transazione. La Corte d’Appello, ad avviso della ricorrente, “ ha confermato un’interpretazione della clausola che ignora, o applica in modo errato, i canoni ermeneutici previsti dal codice civile e, in particolare: (i) il principio della preminenza dell’interpretazione letterale; (ii) il criterio ermeneutico dell’intenzione comune dei contraenti, facendo prevalere quello di una sola parte; (iii) l’interpretazione secondo buona fede della salvaguardia del contratto e delle finalità logico giuridiche delle clausole, ricostruendo contraddittoriamente, la portata dell’accordo in maniera tale che l’oggetto del negozio risulta privo di utilità per il creditore”.

Il giudice, nell’interpretare la clausola 3.5c della transazione , avrebbe omesso di considerare anche l’incipitdella stessa nel quale si indicava che “Nexus, VR e Delta esprimono già in questa sede… parere favorevole .. affinché appena possibile e senza indugio il nuovo AU per conto di Qualta […] transiga definitivamente la controversia con la DELTA SOFTWARE e disponga il pagamento di Euro 150.000 (centocinquantamila) in suo favore”; tale incipit avrebbe infatti evidenziato che Nexus e VR avevano già manifestato nella predetta scrittura il loro parere favorevole alla definizione della controversia tra Qualta e l’odierna controricorrente e che una nuova espressione sarebbe potuta avvenire solo in una sede maggiormente utile per Delta Romania. 1.2 Del tutto evidente è che il motivo, anziché realmente identificare violazione di norme ermeneutiche, persegue un diverso esito interpretativo della clausola de quae dell’incipit contrattuale.

Si tratta dunque di questione di merito, il cui vaglio è preclus o in questa sede di legittimità. Ne deriva inammissibilità del motivo. 2.1Il secondo motivo denuncia , sempre con riferimento all’art.360 , primo comma, n.3 c.p.c. violazione e applicazione falsa e contraddittoria de g l i artt. 1375 e 1362 c.c. quanto all’individuazione della condotta adempiente, secondo buona fede, dell’art. 3.5c della transazione. La Corte d’appello, affermando che leparti obbligat e alla prestazione, cioè Nexus e VR, non avrebbero posto in essere tutto quanto necessario o opportuno per adempiere, così violando gli obblighi di esecuzione in buona fede, avrebbe applicato ‘a senso unico’ la violazione dell’art.1375 c.c. senza tenere in alcuna considerazione la condotta della controparte.

In particolare, il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare se corrispondesse ad un comportamento rispettoso dell’art. 1375 c.c. il fatto che:

1) Delta Romania, pur in possesso di un parere favorevole di Nexus formulato per iscritto, unitamente alla disponibilità di ribadire tale parere anche in un formale consesso assembleare (doc. 5.6), lo aveva tenuto per sé e non lo abbia inviato agli organi sociali per i fini di cui alla Transazione;

2) Delta Romania, ricevuto il diniego di pagamento da parte della propria debitrice Qualta, non aveva mai azionato il proprio credito nei suoi confronti, preferendo invece azionare la transazione (e la relativa penale) nei confronti di Nexus (e di VR) - violando altresì il disposto di cui all’art. 1227 c.c. che impone al creditore di collaborare per ottenere la prestazione del debitore-. 2.2 Anche tramite questo motivo , pur tentando di schermarlo con l’invocazione di norme sostanziali,la ricorrente persegue, in questa sede inammissibilmente, un a nuova ricostruzione fattuale , oltre che del contenuto degli accordi, anche delle successive condotte delle parti. 3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e applicazione falsa e contraddittoria degli artt. 1375, 1362, 1206 c.c. e 115, 116 c.p.c. con riferimento all’utilizzo della documentazione offerta ai fini della ricostruzione della condotta posta in essere da Nexus con riferimento all’art. 3.5c della Transazione.

Nell’apprezzare liberamente il documento, il giudice d’appello a vrebbe travisato il contenuto e la portata dei documenti offerti a dimostrazione dell’adempimento del proprio obbligo di fornire parere favorevole alla transazione. 3.2 Il motivo non ha consistenza. Si è dinanzi, infatti, non a una censura riconducibile al travisamento della prova (su cui ha portato chiarezza S.U. n. 5792/ 20 24, seguita poi, tra gli arresti massimati dll sezioni semplici, daCass. n.13085/2025), bensì parte ricorrente si duole dell’asseritamente erronea valutazione da parte del giudice di merito di documenti prodotti.

Pertanto, il sindacato richiesto riguarda, ancora una volta , unnuovo apprezzamento istruttorio , non consentito in sede di legittimità dato che alla Suprema Corte è conferito il potere solo di controllare, in termini di logica e di correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui è riservato individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove per scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., p.es., Cass. n.32505/2023). Né l’accertamento fattuale appunto direttamente censurato può trovare appiglio negli artt.115 e 116 c.p.c.(si veda S.U. n. 20867 /2020). 4.1 Il quarto motivo lamenta violazione e applicazione falsa e contraddittoria degli artt. 1362 e 1384 c.c. quanto alla riduzione secondo equità della penale prevista dall’art. 5 della transazione.

La Corte d’appello avrebbe affermato che l’adempimento cui Delta Romania aveva interesse era relativo all’ottenimento di un parere favorevole privo di requisiti formali, di finalità giuridiche, non autorizzativo nei confronti di Qualta o del suo organo gestorio, e non a vrebbe invece valutato che dall’adempimento dell’obbligazione tutelata dalla clausola penale contrattuale non avrebbe potuto derivare alcuna utilità economica alla creditrice dell’obbligazione, Delta Romania - vis ta l ’ acclarata posizione contraria di Qualta e del suo organo gestorio - e che quindi questa non avrebbepatito alcun danno economicamente quantificabile. 4.2 Il motivo è infondato.

Premesso che l’apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Cass. n. 11908/2020),e premesso altresì che la Corted’appello si è attenuta al principio per cui il criterio al quale il giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto (v., da ultimo, Cass. ord. n. 1 8 46 3 /20 25 e Cass. ord. n. 1 4 70 6/20 24 ) - criterio invocato dalla stessa ricorrente-, nuovamente si chiede in questa sede un sindacato del merito delle valutazioni svolte proprio dalla Corte d’Appello relativamente alla ricorrenza di tale interesse ed alla conseguente consistenza.

Il giudice di merito ha infatti spiegato che “ la clausola penale non fu prevista solo a tutela dell’interesse di Delta WS ad ottenere la somma di € 150.000,00, ma anche al fine di prevenire una controversia giudiziaria e dunque cautelare Delta dal dovere intraprendere una futura iniziativa giudiziaria. L’interesse economico di Delta all’adempimento della transazione non coincide solo con il pagamento della somma di € 150.000,00. La riduzione dell’importo dovuto a titolo di penale ad € 200.000,00 è coerente con questa finalità, che correttamente è stata considerata anche dal primo giudice.” Né d’altronde ha alcuna fondatezza la doglianza che il giudice d’appello non avrebbe valutato proprio l’interesse economico di Delta all’adempimento della transazione da parte dell’attuale ricorrente.

5. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso , condannando parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali,liquidate in euro 5.800 per compensi oltre ad euro 200 per esborsie oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore