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Ordinanza — n. 580/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lawyer liability, ruling appellate court correctly applied counterfactual causation test.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 580/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court erred in assessing lawyer liability. The appellate court correctly applied the counterfactual causation test to determine that the lawyer's omission did not cause the client's loss because other evidence of prescription interruption existed. Consequently, the court held that the factual finding on causation was not subject to review under the cited civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 1175, 2236, 1223, 1227, 2909 Codice Civile; In cases of professional liability for omission, the appellate court may assess causation using the counterfactual test, and factual findings on whether the omission caused the loss are inadmissible for cassation review if the correct criteria were applied.

Parole chiave

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professional liability omission causation counterfactual test appellate review cassation inadmissibility legal error prescription interruption responsabilità dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 1175 Codice Civile
Art. 2236 Codice Civile
Art. 1223 Codice Civile
Art. 1227 Codice Civile
Art. 2909 Codice Civile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7444/2023 R.G. proposto da LODOVICI CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Furiassi, con domiciliazione digitale. -ricorrente- contro MEZZANOTTI ADRIANO, TANUCCI CONSUELO, rappresentati e difesi dall’avvocato MISTURA LUCIA (MSTLCU70T53I287L) unitamente all'avvocato LUZI DEBORA (LZUDBR69B58L500I), con domiciliazione digitale. -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PESARO n. 29/2023 depositata il 18/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA Carlo Ludovici ha dato incarico a due avvocati, Adriano Mezzanotti e Consuelo Tanucci per assisterlo in una controversia contro una società di infissi, davanti al Giudice di Pace di Fano. La società di infissi aveva installato un portone presso l'abitazione del Ludovici, ma in maniera difettosa. Il Giudice di Pace adito ha accolto l'eccezione di decadenza e di prescrizione fatta dalla società convenuta fornitrice degli infissi, sul presupposto che non era statodepositato alcun atto interruttivo . Nel frattempo,la società convenuta era fallita e dunque i legali hanno sconsigliato al cliente di proporre appello.

Dunque, il Lodovici ha citato in giudizio i due suoi avvocati, sul presupposto che era stato un loro errore a fargli perdere la causa. Costoro si sono costituiti ed hanno invece sostenuto che l'esito era dovuto ad errore del giudice che non aveva considerato come le raccomandate, di interruzione della prescrizione, non erano state in realtà contestate. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda poiché ha ritenuto i difensori responsabili di non aver provato, come avrebbe dovuto essere, l'interruzione della prescrizione, causando così la soccombenza del loro cliente.E, a fronte della eccezione dei difensori per i quali invece era stato il giudicead errare nell’escludere la prescrizione, ha altresì negato di poter sindacare se invece vi fosse stato errore del giudice, in quanto ciò avrebbe significato violare il giudicato.

Il Tribunale di Pesaro, in appello, ha riformato questa decisione sul presupposto che il Giudice di pace avrebbe dovuto valutare l'eccezione fatta dai convenuti circa l'errore commesso dal primo giudice, in quanto non si trattava di fare un insolito giudizio di appello, ma di valutare incidenter tantum se l'esito del giudizio era stato condizionato dalla omissione dei difensori o piuttosto da una svista del giudice. Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di Lodovici con un motivo di censura. Ne chiedono il rigetto gli intimati, che si sono costituiti con controricorso.I controricorrenti ha nno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1175, 2236, 1223, 1227, 2909codice civile. La tesi è la seguente. Il Tribunale avrebbe disatteso il principio per cui, quando si fa indagine sulla responsabilità professionale del difensore, occorre verificare, con criterio probabilistico, il rapporto tra la condotta professionale ed il dannodel cliente. Invece il Tribunale, secondo il ricorrente, non ha escluso l’esistenza del nesso causale tra la omissione dei legali (per mancata produzione delle cartoline di ritorno delle raccomandatee/o attestazione di trasmissione con posta certificata) e l’esito infausto del giudizio (p. 13).

Si assume inoltre L’errore è stato quello di entrare nel merito di una vicenda giudicata da altro Giudice e sulla quale si era già formato il giudicato, senza quindi valutare criticamente il principio richiamato dalla Corte (p. 16). Esi conclude che e rroneamente poi il Tribunale avrebbe richiamato il precedente costituito da Cass. 1169/2020, dove si dice che il giudice della responsabilità professionale può incidenter tantum valutare se la sentenza fosse erronea, in quanto in quel caso il ricorrente aveva torto nel merito, mentrein questa sede il ricorrente avrebberagione.

Il motivo è inammissibile. Ripercorriamo le motivazioni. Il Giudice di pace, investito in primo grado della domanda di responsabilità professionale, ed a cui i convenuti avevano posto la questione che, sebbene non erano state depositate le cartoline di ritorno degli atti interruttivi della prescrizione, l’effetto interruttivo era comunque provato da altri documenti e dalla stessa ammissione della controparte di avere ricevuto le raccomandate; ebbene, il Giudice di pace investito di questa questione, ha risposto che di non potersindacare se dunque era stato l’altro giudice, quello della causa in cui le questioni eranostate poste, a disattenderle erroneamente e dunque a dare causa alla decisione negativa ed al rigetto della domanda; e non poteva farlo in quanto la questione era ormai giudicata.

Ossia: il giudice chiamato a decidere la responsabilità professionale, ed a cui era stata posta la questione che la decisione negativa per il cliente non era dovuta ad una omissione degli avvocati ma ad un errore del giudice precedente, aveva ritenuto di non poter sindacare quella decisione, e dunque l’operato del giudice precedente, poiché vi ostava il giudicato. Il Tribunale di F ano, in appello, ha correttamente richiamato le motivazioni rese da questa Corte nella ordinanza n. 1169/2019 secondo cui Non sussiste, innanzitutto, alcuna "violazione di giudicato", atteso che il giudice della causa sulla responsabilità professionale dell’avvocato ha un potere di autonomo apprezzamento delle circostanze oggetto del giudizio in cui il legale ebbe a svolgere la propria attività, al fine di verificare non solo se il medesimo abbia diligentemente espletato il proprio incarico ma anche, in caso contrario, se esso sia stato produttivo di un danno per il suo assistito.

Infatti, la responsabilità dell’avvocato "non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone… (p. 7 della sentenza impugnata).

Quindi una prima ratio decidendiè la seguente: il giudice che deve decidere se c’è stata responsabilità professionale dell’avvocato può benissimo verificare se l’esito negativo del giudizio è dovuto effettivamente all’errore del difensore o se invece si sarebbe prodotto ugualmente, ad esempio perché ha sbagliato il giudice. Questa ratio qui non è contestata adeguatamente: il ricorrente si limita a dire che quello era un caso diverso, in cui la parte avrebbe sicuramente perso e lui sicuramente vinto; ma questa non è ovviamente una censura che scalfisce il corretto richiamo al precedente.

Dunque, una prima acquisizione è la seguente. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto di poter valutare se l’omissione del difensore (non aver prodotto le ricevute di ritorno) è stata la vera causa del danno, oppure se tale esito è da rinvenirsi in altra causa. Ciò detto, la censura che si può rivolgere verso l’accertamento causale fatto dal giudice di merito è unicamente quella relativa alla corretta applicazione dei criteri di giudizio causale (più probabile che no, in particolare); mentre è inammissibileogni censura che riguardi l’accertamento in fatto del nesso causale.

Ove cioè il giudicedi merito abbia applicato correttamente il criterio di accertamento causale, non può qui essere censurato l’esito che consegue alla corretta applicazione di quel criterio, ossia l’accertamento della esistenza del nesso di causa. Nel caso della responsabilità per omissione, il criterio per accertare il nesso di causa è quello controfattuale, ossia: cosa sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta dovuta (anziché ometterla). In questo giudizio contano ovviamente anche le linee causali alternative, in quanto l’evento può risultare attribuibile ad altre cause, pur in presenza della omissione, che quindi non è rilevante.

Questo criterio di accertamento del nesso causale nella omissione è stato fatto correttamente dal giudice di merito, il quale ha accertato che quella omissione è stata ininfluente, ossia che la prova della ricezione degli atti interruttivi c’era comunque, e dunque il fatto di non aver prodotto le ricevute (condotta alternativa lecita) non ha comunque causato l’esito negativo della causa, che avrebbe potuto essere diverso solo che il giudice avesse tenuto conto delle altre prove della interruzione della prescrizione. Applicati correttamente i criteri sul nesso causale nella omissione, ossia se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato l’evento e se questo non debba attribuirsi ad altre cause, l’accertamento che ne deriva è accertamento in fatto qui non sindacabile, se non per difetto assoluto di motivazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi e uro 2.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri