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Decreto — n. 343/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 343/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the defendant accepted the withdrawal, the court ruled that the procedural requirements for dismissal were met under the Civil Procedure Code. Consequently, no further judgment on the merits or costs was issued as the litigation had terminated by the plaintiff's own action.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Withdrawal of Appeal Extinction of Proceedings Supreme Court Decision Formal Renunciation Judicial Dismissal Italian Civil Law condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e considerata anche la contestuale accettazione della parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cassation, Section, Plenary, No. 4315 of 2020
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18895/2024 R.G. proposto da: BELARDINELLI MARIA ENRICA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO FITTAJOLI -ricorrente- contro SANDRA SPADINI -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.977/2024 depositata il 21/06/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e considerata anche la contestuale accettazione della parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte intimata e in disparte la sua accettazione della rinuncia; che sull’istanza del difensore di parte ricorrente, depositata dopo la rinuncia, intesa ad ottenere la liquidazione delle spese per il patrocinio a spese dello Stato sussiste la competenza del giudice del provvedimento impugnato (Cass., Sez., Un., n. 4315 del 2020);

Numero registro generale 18895/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 343/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 5/1/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 18895/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 343/2026 Data pubblicazione 07/01/2026