Italian Court dismisses jurisdiction regulation against administrative decree lacking decisional content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Parisi's jurisdiction regulation inadmissible against an administrative decree issued inaudita altera parte. The lower court ruled the decree lacked decisional content as it merely managed procedural steps for a future opposition. The Supreme Court affirmed this, stating such regulations cannot challenge internal office task distribution or decrees without binding legal effects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669-terdecies c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: A jurisdiction regulation is inadmissible against a collegial ordinance regarding a decree of purely administrative nature lacking decisional content, as it pertains to internal office task distribution rather than technical jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 7709/2025R.G. proposto PARISI MARCO,difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina pubblicata il 2 4 . 2 .202 5 , resa nel procedimento iscritto al N. 2655/2024R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; N. 7709/25R.G. Rilevato che - con l ’ ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina - ne l procediment o N. 2655/24R.G., vertente tra Marco Parisi contro Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) , avent e ad oggetto reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. avverso il decreto inaudita altera parte del 9.6.2024 , con cui il giudice designato per la trattazione del ricorso proposto dal Parisi ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento n. 29520249011032284/000, aveva trasmesso gli atti al Presidente di sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, regolando le spese; -il Tribunale ha rilevato, in proposito, che il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è proponibile avverso un decreto emesso inaudita altera parte, e che comunque il decreto in questione aveva una pura valenza amministrativa perché funzionale all’iscrizione al ruolo affari generali contenzioni della proposta opposizione e alla designa del giudice delegato alla relativa trattazione, dunque priva di contenuto decisorio; - avverso detta ordinanza , Marco Parisi ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di un unico articolato motivo, ed infine chiedendo dichiararsi “la sussistenza della litispendenza dei diversi pignoramenti sopradescritti sullemedesime cartelle e titoli di cui all’intimazione per cui è giudizio ;
… Conseguentemente dichiarare la competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione delTribunale di Messina a conoscere della presente causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc per le considerazioni N. 7709/25R.G. ampiamente sopra dedotte ed eccepite.… Ordinare, quindi, la rimessione del presente giudizio alla competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione e per l’effetto annullare i provvedimenti del GE 896/24, del Presidente del Tribunale del 27.6.24 e del Collegio del Tribunale di Messina del 24.2.25 laddove hanno ritenuto il presente giudizio, “proposto prima dell’avvio dell’azione esecutiva”.
… E, per l’effetto ancora, disporre la prosecuzione del giudizio instaurato dinanzi al predettoGiudice dell’esecuzione (RGE 896/24) assegnando alle parti un congruo termine per lariassunzione”; -l’AdER non ha resistito; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; -il ricorrente ha depositato memoria; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che - il proposto regolamento di competenza è inammissibile per plurime ragioni; - per fermarsi alle più evidenti, basti considerare, anzitutto, che il regolamento di competenza non è di per sé proponibile avverso una ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c. (per tutte, Cass., Sez.
Un., n. 16091/2009), quale è,nella forma, quella qui impugnata , per di più resa in relazione ad un decreto di carattere meramente amministrativo, quale quello di gestione dei procedimenti giurisdizionali da parte del presidente di una sezione del tribunale; N. 7709/25R.G. -in secondo luogo, il ricorso è inammissibile perché ciò di cui il ricorrente si lamenta attiene non già a questione di competenza tecnicamente intesa, bensì a mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio, tale dovendo intendersi la contestazione quand’anche in detta questione sia coinvolto anche il giudice dell’esecuzione (v.
Cass. n. 24139/2014); -in definitiva, il proposto regolamento è inammissibile; -nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’ indefensio dell’AdER; - in relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te