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Ordinanza — n. 270/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows heirs' appeal, overturning appellate cost compensation due to lack of exceptional uncertainty in execution order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 270/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The heirs successfully appealed the appellate court's decision to compensate litigation costs for both trial levels. The appellate court had justified this by citing uncertainty in the execution judge's order and the need to clarify its scope, but the cassation court found this reasoning erroneous. The court ruled that the execution order clearly outlined the legal alternatives, meaning no exceptional uncertainty existed to warrant cost compensation for the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; The appellate court's decision to compensate costs for both trial levels is invalid when the execution order does not present exceptional uncertainty or require further clarification of its scope.

Parole chiave

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cost compensation appellate exceptional uncertainty execution tacit inheritance acceptance execution continuity transcription cassation cost allocation dichiarazione di esecutività rinuncia all'eredità esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
in ordine alla disposta compensazione ex art. 92 c.p.c.
d.m. 55/2014
I compensi per essa, infatti, vanno necessariamente liquidati per il giudizio di primo grado, perché nella relativa previsione del d.m. 55/2014 e successive modd.
art. 91 c.p
1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 100 c.p
2.1 -Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa carenza d’interesse ex art. 100 c.p.c.
art. 92 c.p
in ordine alla disposta compensazione ex art. 92 c.p.c.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
, derivante, in thesi , dalla circostanza che gli odierni ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sicché l’eventuale condanna della De Angelis avrebbe dovuto disporsi in favore di quest’ultimo e non dei Ciracì, a mente dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 (TUSG).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4696/2019
Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass.
Cass. n. 3977/2020
4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass.
Cass. n. 6424/2024
3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
Cass. n. 25664/2025
la recentissima Cass. n. 25664/2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19053/2023R.G. proposto da: CIRACI’ LUCIO e CIRACI’ DOMENICA , rappresentat i e difes i dall ’ avv. Filomena D’Addariocome da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro DE ANGELIS COSIMA, rappresentatae difesa dagli avv.ti Gianluca Giannone ed Ernesto Rizzo, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2023 della Corte d ’ appello di Lecce , Sez. dist. di Taranto, depositata il 17.3.2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

N. 20929/23R.G. FATTI DI CAUSA Cosima De Angelis, creditrice della defunta Maria Antonia Blasi per crediti professionali in forza di sentenza, promosse la procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 527/2016 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti dei germani Antonia, Domenica e Lucio Ciracì, figli della predetta Blasi . Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7.4.2018, rilevò che Lucio Ciracì non era proprietario dei beni pignorati, avendo ceduto la sua quota ereditaria prima del pignoramento; quindi, con ordinanza dell’11.2.2019, concesse “il termine di giorni 60 al creditore perché provveda, qualora vi sia un atto pubblico, una scrittura privata autenticata giudizialmente, a trascrivere sulla base del suddetto atto, l’accettazione tacita di eredità, ovvero in mancanza ed entro lo stesso termine ad avviare il giudizio di accertamento della qualità di erede delle debitrici…”.

Cosima De Angelis, pertanto, promosse il giudizio di accertamento della qualità di eredi dei predetti Ciracì ai sensi dell’art. 2648, comma 2, c.c. (iscritto al N. 2667/2019 R.G.). Si costituirono tutti i convenuti e il Tribunale di Taranto, con sentenza del 26.11.2020, accolse la domanda attorea e dichiarò “l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità di Biasi Maria Antonia … da parte dei figli Ciracì Antonia, …, Ciracì Lucio, …, Ciracì Domenica, …; spese compensate”. Domenica e Lucio Ciracì proposero dunque gravame e la Corte d’appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, nella resistenza della De Angelis, con sentenza del 17.3.2023 lo accolse e, in riforma della prima decisione, dichiarò l’inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di erede in capo agli appellanti (in quanto la continuità delle trascrizion i avrebbe potuto assicurarsi con la N. 20929/23R.G. trascrizione di atti negoziali già compiuti dagli esecutati), compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio, “in ragione dell’incertezza derivata dalla ordinanza del g.e. e della perdurante necessità anche in questo grado di approfondire e chiarire la portata della stessa”.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Lucio e Domenica Ciracì, sulla scorta di due motivi, cui resiste con controricorso Cosima De Angelis. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, per avere la corte di merito compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio non ricorrendone i presupposti; nonché nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per omessa e/o apparente, incongrua ed illogica motivazione”. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, lettera c) del DM 147/2022, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di merito, genericamente affermato che nel giudizio è mancata la fase istruttoria”. 2.1 -Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa carenza d’interesse ex art. 100 c.p.c. in ordine alla disposta compensazione ex art. 92 c.p.c. , derivante, in thesi , dalla circostanza che gli odierni ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sicché l’eventuale condanna della De Angelis avrebbe dovuto disporsi in favore di quest’ultimo e non dei Ciracì, a mente dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 (TUSG).

N. 20929/23R.G. Infatti, benché tanto risponda al vero, non può affatto escludersi l’interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a che le spese stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.: quand’anche essi, in quanto totalmente vittoriosi, non dovessero beneficiare in via immediata della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, sussiste appieno l’interesse al ricorso, perché, a norma dell’art. 134 TUSG, lo Stato ha comunque diritto di rivalsacontro la parte ammessa, benché soggetto a determinate condizioni.

Del resto, la giurisprudenza richiamata dalla controricorrente (Cass. n. 32500/2023) non è pertinente, perché riguarda l’ipotesi - che qui ovviamente non ricorre - in cui l’impugnante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte sia una amministrazione statale: in questo caso, non viene in rilievo la questione della mancanza d’interesse, perché non si deve nemmeno provvedere sulle spese. 3.1 -Ciò posto, il primo motivo è fondato. Deve anzitutto osservarsi che -essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2019 - trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, “integrato” dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.

La compensazione delle spese - oltre che per soccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo “ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. N. 20929/23R.G. In proposito, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v.

Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024). È quindi evidente come la contestata adozione della compensazione delle spese del doppio grado, da parte della Corte salentina, sia erronea, perché manifestamente non corrispondente al vero ne è il presupposto esplicitato: infatti, l’esame dell’ordinanza del g.e. non comportava difficoltà alcuna e delineava proprio, ex ante, l’oggetto della causa: alla creditrice pignorante, onde procedere ad integrare la continuità della trascrizioni in ambito esecutivo , era stata chiaramente prospettata l’alternativa tra il procedere a trascrizione di uno o più atti presupponentila avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dei chiamati-esecutati, e il procedere invece ad incoare un giudizio di accertamento della loro la qualità di eredi di Maria Antonia Blasi.

Pertanto (e a maggior ragione), neppure sussisteva l’ulteriore presupposto “della perdurante necessità anche in questo grado di approfondire e chiarire la portata della stessa”. Non rileva, in tale contesto, che solo successivamente la Corte territoriale abbia poi ritenuto che il giudizio di accertamento avviato dalla De Angelis fosse superfluo, perché dalle risultanze di causa era emersa l’esistenza di atti di accettazione tacita dell’eredità da parte dei Ciracì, di cui era senz’altro possibile la trascrizione nei RR.II. e, quindi, non v’era ragione di avviare un giudizio di accertamento, a tal punto inutile: tanto rappresentando l’esito della valutazione N. 20929/23R.G. dell’interesse ad agire istituzionalmente spettante al giudice della cognizione, risultata evidentemente diversa rispetto a quella del giudice dell’esecuzione.

La compensazione non poteva disporsi, se non altro per le ragioni ivi esplicitate. 4.1 - Il secondo motivo è fondato, quantomeno per il giudizio di primo grado, qualora l’affermazione della Corte d’appello sulla mancanza di una vera e propria fase istruttoria sia intesa a negare comunque la debenza dei compensi per la suddetta fase. I compensi per essa, infatti, vanno necessariamente liquidati per il giudizio di primo grado, perché nella relativa previsione del d.m. 55/2014 e successive modd. e intt., ne è prevista la debenza in via unitaria con la fase di trattazione, a prescindere dalla circostanza che la fase istruttoria sia stata effettivamente svolta, al contrario di quanto invece necessario per il giudizio d’appello, in cui la liquidazione presuppone che una simile attività sia stata in concreto effettuata (v. la recentissima Cass. n. 25664/2025). 5.1 -In definitiva, il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio d