Cassation court dismisses appeal against notary for civil use land omission as inadmissible factual challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by IFIS NPL against Notary De Bellis inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant argued the notary failed to detect civil use land status, but the court ruled the appeal was an attempt to modify factual findings rather than a legal challenge. Consequently, the court rejected the arguments as they sought to alter the appellate court's established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal alleging a violation of professional diligence or insufficient reasoning is inadmissible if it merely seeks to modify the factual findings of the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6907/2023 R.G. proposto da IFIS NPL 2021-1 SPV SRL, rappresentata e dife sa dal l’avv . MALIZIA ROBERTO (MLZRRT71D28H501G), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro DE BELLIS GABRIELLA, rappresentata e dife sa dal l’avv . FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) unitamente all'avv . SPROVIERI MICHELE (SPRMHL61T23H501E), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro DEUTSCHE BANK AG -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4030/2022depositata in data 1 ° ottobre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato quanto segue. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3049/2019, condannava il notaioGabriella De Bellis a risarcire Deutsche Bank AG nella misura di euro 63.643,10 per danno derivato dall’omesso accertamento che un immobile di Castel Volturno, ipotecato in relazione ad un mutuo rilasciato da Deutsche Bank alla proprietaria di esso, Rosaria Gautiero, era su fondo demaniale di uso civico, per cui Deutsche Bank aveva subito l’estinzione della procedura esecutiva che aveva avviato per la sopravvenuta debenza della Gautiero quanto alle rate scadute del mutuo.
La De Bellis proponeva appello, per il quale Deutsche Bank restava contumace; si costituiva invece FBS S.p.A. quale mandataria di IFIS NPL S.p.A., successore a titolo particolare nel diritto controverso. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4030/2022, accoglieva il gravame, negando l’inadempimento degli obblighi professionali da parte del notaio. Ha presentato ricorso IFIS NPL 2021-1 S.r.l. e per essa la procuratrice mandataria IFIS NPL SERVICING S.p.A., sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso la De Bellis. Ritenuto quanto segue.
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1176, secondo comma, e 1218 c.c. 1.1 Il prestatore d’opera professionale “ha l’obbligo di rispettare ed applicare” la diligenza di cui all’articolo 1176, secondo comma, c.c., per non incorrere in inadempimento risarcibile ex articolo 1218 c.c. Si richiama giurisprudenza relativa agli obblighi del notaio nel compimento di “atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili”, deducendo che il giudice d’appello ha “illegittimamente disapplicato” la regola di condotta, qui identificabile in “adeguata diligenza professionale” del notaio.
Si argomenta sulla situazione della zona in cui si trovava l’immobile, richiamando la sentenza di primo grado e la testimonianza del “Ctu nominato quale esperto stimatore dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella procedura esecutiva promossa dalla Banca mutuante”, che aveva “dichiarato di avere ottenuto la certificazione attestante l’esistenza degli usi civici sul bene … dall’ufficio BCA della regione Campania, dopo avere acquisito informazioni presso l’UTC di Castel Volturno”, e si argomenta altresì sul l’ obbligo notarile di cui all’articolo 1176, secondo comma, c.c. Si invocano Cass. ord. 21775/2019 e S.U. ord. 17879/2016, per cui per il rogito di un atto di compravendita immobiliare il notaio “è sempre tenuto a effettuare tutti gli accertamenti prodromici … necessari ad identificare il bene … e a garantirne la libertà da vincoli”, dovendo adempiere l’obbligo notarile secondo buona fede e correttezza in senso oggettivo. 1.2 La Corte d’appello, nelle pagine 4 ss. della sua pronuncia, ha richiamato la giurisprudenza relativa agli obblighi notarili, dopodiché ha compiuto un ’ a ttenta valutazione fattuale sulla situazione, che ha ritenuto tale da condurre comunque alla sussistenzadell’adeguata diligenza da parte del notaio, cons i dera ta la peculiarità delle condizioni del luogo.
Il motivo che la censura è ictu oculi inammissibile perché direttamente fattuale(Cass., sez. un., n. 34476/2019).
2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche con riguardo all’articolo 115 c.p.c. 2.1 Si riporta un ampio passo della motivazione della sentenza d’appello (ricorso, pagina 17-18), ov e ri s iede rebbe il “travisato presupposto ed accertamento di fatto” sostenente la motivazione della sentenza stessa (così a pagina 17 del ricorso), argomentando poi sulla valutazione del giudice del gravame, la quale non sarebbe stata corretta come quella del primo giudice, che, “lungi dall’applicare il fatto notorio per desumere l’esistenza degli usi civici sull’area di terreno in cui insisteva l’immobile costituito in garanzia del mutuo, ha operato una valutazione della situazione complessiva della zona … che non poteva ritenersi ignota al Notaio in forza della professione … svolta nel medesimo territorio”; e così ancora si attribuisce al notaio di non avere compiuto, “con la diligenza professionale dovuta nel caso concreto” ex articoli 1218 e 1176, secondo comma, c.c., “indagini ulteriori”. 2.2 Al pari del primo motivo, è assolutamente evidente che si è dinanzi ad un motivo veicolato, in sostanza, per modificare il fatto, ovvero di natura tale che dovrebbe venire proposto in appello per modificare appunto l’accertamento del merito.
Anche questo è, dunque, motivo inammissibile (Cass., sez. un., n. 34476/2019).
3. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile , con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, d. p.r. n. 115 / 2002 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoa norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 5 . 000, oltre agli e s bor s i nella misura d i e uro 200 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q