Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 268/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax debt compensation contract due to inadmissible facts and lack of liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 268/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Reitano SRL against the lower court's rejection of their claim for damages against Luca Guglielmino. The appellant argued that the notary's authentication of a tax debt compensation contract was wrongful, but the court found the appeal inadmissible because it failed to concisely state essential facts within the required legal limits. Furthermore, the court determined the notary could not be held liable given the complex legal context and subsequent administrative resolutions that clarified the situation at the time of signing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 17 d.lgs. 241/1997: An appeal must concisely state essential facts, and a notary is not liable for authenticating a tax debt compensation agreement if the legal context was complex and clarified by subsequent administrative resolutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal tax debt compensation notary liability contract authentication Cassation procedure responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 8, comma 2, l. 212/2000
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.p.r.
articolo 17 d.lgs. 241/1997

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 novembre 2017 n. 140/E
Sentenza Tribunale di Modena del 24 gennaio 2019
Sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 1838/2023
Sentenza Tribunale di Bologna n. 1653/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7733/2024 R.G. proposto da REITANO SRL, rappresentata e difes a dall 'avv . TAFURI GAETANO CARMELO (TFRGNC70H20C351C), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GUGLIELMINO LUCA, rappresentato e dife so dal l’avv . FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) unitamente all'avvocato GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ71R02H501R), con domiciliazione digitaleex lege -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1838/2023depositata il 15 settembre 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato quanto segue. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1653/2020, rigettava la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale proposta da Reitano S.r.l. nei confronti di Luca Guglielmino. Quest’ultimo, notaio, aveva autenticato la sottoscrizione del legale rappresentante di Emilia Carni S.r.l. (poi fallita) in calce e a margine di un contratto di accollo tributario del 20 luglio 2017 (cfr. articolo 8, secondo comma, l. 212/2000 -Statuto del contribuente) in cui essa si accollava debiti di Reitano, da estinguere per compensazione con crediti d’imposta dell’accollante.

Successivamente, poco prima che fosse appunto dichiarata fallita Emilia Carni dal Tribunale di Modena il 10 ottobre 2018, con atto del 10 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a Reitano l’omesso versamento di Iva per l’inesistenza dei crediti con cui si doveva compensare il relativo debito, chiedendole di corrispondere la somma di euro 1.036.876,70. Di qui l’azione risarcitoria di Reitano che il Tribunale di Bologna non aveva accolto. Reitano presentava appello, cui resisteva Luca Guglielmino e che la Corte d’appello di Bologna rigettava con sentenza n. 1838/2023.

Reitano ha proposto ricorso, da cui si è difeso con controricorso Luca Guglielmino. Ritenuto quanto segue.

1. Il ricorso veicola un unico motivo nelle sue pagine 32-34, dopo un’amplissima (pagine 2-32) esposizione dei fatti processuali: violazione e/o errata applicazione, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., dell’articolo 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241. 1.1 Il fatto contestato, da cui d er ive rebbe la responsabilità del notaio Guglielmino , sarebbe “l’aver colpevolmente autenticato l’illecito accordo di accollo tributario” sottoscritto in favore di Emilia Carni, dal quale era sorto l’accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate, contestante indebita utilizzazione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. 241/1997 in compensazione, “provvedendo al recupero delle imposte non versate e irrogando le sanzioni maggiorate degli interessi” per un totale, appunto, di euro 1.036.876,70.

Tutto verte sull’articolo 17 citato, nella versione applicabile ratione temporis, perché “come sostiene l’odierna ricorrente” l’oggetto dell’accordo di accollo sarebbe stato contra ius. Infatti il Tribunale fallimentare di Modena, con provvedimento del 24 gennaio 2019, avrebbe escluso l’insinuazione al passivo del credito vantato da Reitano perché derivante “da un contratto nullo per illiceità della causa, in quanto … prevedeva che la ditta poi fallita si accollasse i debiti tributari dell’istante” e li compensasse con i propri crediti tributari, ma “con un uso distorto e contrario alla normativa dell’accollo dei debiti tributari, in quanto il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto attraverso la compensazione ex art. 17 del D.L. 241/1997 con crediti riferibili a soggetti diversi dal debitore principale dell’imposta; il contratto di accollo, infatti , non comporta il trasferimento di disponibilità del credito dall’accollato all’accollante, bensì genera l’obbligazione in capo all’accollante di pagare il debito dell’accollato”.

Secondo la ricorrente, è “incontestato che la mera attività di registrazione implica, da parte del professionista, il controllo di legalità sull’atto; se l’atto non ha contenuto lecito il notaio deve rifiutare di effettuare la procedura di registrazione”. Il citato articolo 17 mostrerebbe l’illiceità della causa del contratto di accollo perché esclude la compensazione di debiti propri con crediti altrui; il notaio, pertanto, avrebbe dovuto rifiutare la prestazione. Non inciderebbe poi la - invocata nella sentenza d’appello - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 novembre 2017 n. 140/E, non esistendo al momento della stipula del contratto autenticato.

2. Anzitutto, emerge con evidenza la inammissibil ità s anci ta dall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.: un ricorso , infatti, deve sempre apportare “la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi del ricorso” - testo che, esigendo l’essenzialità, si configura in sostanza coincidente con quello anteriormente in vigore: “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”-; e nel caso in esame,invece, anziché ri spe t tare detto criterio della essenzialità, pur non essendovi alcunché di peculiare in termini fattuali nella vicenda processuale da portare alla conoscenza de l giudicante, l’esposizione del fatti vi ene estesa in ben 30 pagine, in unnumero compless iv o di 34.

3. Comunque, si appalesa pure una netta infondatezza del motivo, se non altro perché la condotta del notaio non risulta essere censurabile nella fattispecie de qua. Invero, l’accordo per la cui formazione era intervenuto il Guglielmino era oggetto di una particolare complessità, come emerge – e non è condivisibile ictu oculi l’asserto, presente nell’illustrazione del motivo, della sua mancanza di incidenza – dalla sopravvenienza, poco dopo, proprio per tali accordi d e lla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 novembre 2017 n. 140/E, condivisibilmente invocata nella sentenza d’appello .

Una siffatta Risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate attesta, oggettivamente, che il notaio aveva dovuto rendere la sua prestazione in un contesto appunto tutt’altro che chiaro, al punto di giustificare l’iniziativa di inserire una sorta di sanatoria da parte di chi – la suddetta Agenzia – non ne aveva alcun interesse, intervenendo però per la peculiarità complessa dell’istituto normativo delineato dall’articolo 17 d.lgs. 241/1997 come all’epoca vigente. Il che, a tacer d’altro, ha condotto – nella valutazione di merito - a negare la responsabilità del professionista, quantomeno per l’impossibile sussistenza nella fattispecie di un correlato valutabile elemento soggettivo.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.p.r. n. 115 / 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente a rifondere al la controricorrente le spese processuali , che liquida in e uro 10.000 oltre agli esborsiliquidati in euro 200 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.p.r. n. 115 / 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que