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Ordinanza — n. 126/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal on insurance claim, correcting lower court's illegal cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 126/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed the appellant's claim regarding illegal cost allocation by the Court of Appeal. The appellant argued that the appellate court improperly compensated litigation costs by half despite the first-instance judgment placing full liability on the insurer. The court ruled that such modification violated the principle of reformatio in pejus and lacked legal basis since the insurer did not contest this specific point. Consequently, the appellate decision on costs was annulled, and the case was remanded to decide on costs based on the original first-instance ruling.

Regesto Legislator

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Art. 329 c.p.c.; Art. 384, comma 2 c.p.c.: The appellate court cannot modify the first-instance judgment on litigation costs if the losing party did not appeal that specific point, as this would violate the principle of reformatio in pejus.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in pejus litigation costs allocation appellate jurisdiction limits insurance liability dispute civil procedure law assicurazione contro il furto spese del veicolo a motore incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 4
(in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
Art. 329 c.p.c.
impugnazioneincidentale, sul punto, della soccombente Compagnia, precludeva infatti ogni statuizione al riguardo, a norma dell’art. 329 c.p.c.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazionee, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la riespansione della statuizione sulle spese come disposta dal Tribunale.
art. 360 c.p
(in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
art. 329 c.p
impugnazioneincidentale, sul punto, della soccombente Compagnia, precludeva infatti ogni statuizione al riguardo, a norma dell’art. 329 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21963/2023R.G. proposto da: SUD MOTO s.a.s. di Pagano Massimo C., rappresentatae difesa da ll’avv. Francesca Ascolesecome da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 1459 /202 3 e pubblicata in data 29.3.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. N. 21963/23R.G.

FATTI DI CAUSA La Sud Moto s.a.s. di Pagano Massimo C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Groupama Assicurazioni s.p.a. e, premesso di gestire una concessionaria nel settore motociclistico, esercitata nei locali siti in Poggiomarino, espose che nella notte compresa tra le ore 20.30 del 27.12.2017 e le ore 8.30 del 28.12.2017, ignoti, dopo aver forzato la serranda posta all’ingresso principale, erano penetra ti all’interno del locale commerciale asportando accessori per motociclisti; che conseguentemente, dopo essere intervenuti in loco i Carabinieri di Poggiomarino, in data 3.1.2018 Massimo Pagano, amministratore p.t. di essa società, aveva sporto denuncia per il furto aggravatosubìto, precisando che il valore della merce sottratta - di cui si forniva un elenco dettagliato - ammontava ad € 25.383,20; che la Compagnia convenuta, tenuta all’indennizzo per il furto in virtù della polizza n. 2249419, non vi aveva provveduto, benché la denuncia di sinistro le fosse stata inoltrata in data 29.12.2017, senza alcun riscontro.

Chiese dunque la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo in misura pari al valore della merce, oltre accessori e spese. La convenuta si costituì in giudizio solo in data 22.10.2019, comunque contestando le avverse domande. Istruita documentalmente la causa, con sentenza del 13.4.2022 il Tribunale di Torre Annunziata accolse in parte la domanda attorea, condannando Groupama Assicurazioni s.p.a. a corrispondere all’attrice l’importo di € 16.905,12, regolando le spese secondo soccombenza. La Sud Moto s.a.s. propose dunque gravame e la Corte d’appello di Napoli, nella resistenza di Groupama Assicurazioni s.p.a., in parziale accoglimento N. 21963/23R.G. dell’appello, ferma la condanna dell’appellata al pagamento della somma di € 16.905,12, condannò la medesima alla corresponsione anche degli interessi legali dalla data del 10.1.2018; condannò inoltre l’appellata al pagamento delle spese di lite, previa compensazione per la metà, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Sud Moto s.a.s., sulla scorta di un unico motivo; l’intimata non ha resistito. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la “violazione degli artt. 92, 112 e 324 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

4) per aver la Corte d'appello di Napoli erroneamente disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo grado (che invece erano state poste, sempre in primo grado, integralmente a carico di controparte), nonostante l'accoglimento (sia pure parziale ed in melius) dell'appello proposto dagli odierni ricorrenti e nonostante l'avvenuta formazione del giudicato interno su tale punto ovvero sul capo concernente la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado”. 1.2– Il ricorso è evidentemente fondato. Infatti, la Corte d’appello – peraltro accogliendo in parte il gravame dell’assicurata, unica parte ad aver impugnato la sentenza di primo grado e dunque unica parte vittoriosa nel giudizio, anche complessivamente considerato -non avrebbe potuto modificare la statuizione di condanna alle spese disposta a carico della Compagnia con la sentenza di primo grado : l’ assenza di N. 21963/23R.G. impugnazioneincidentale, sul punto, della soccombente Compagnia, precludeva infatti ogni statuizione al riguardo, a norma dell’art. 329 c.p.c.

Pertanto, la statuizione della Corte d’appello, che – pur accogliendo in parte l’appello della società - ha proceduto motu proprio a compensare per metà le spese del giudizio di primo grado è, con ogni evidenza, illegittima, non essendo consentita la reformatio in pejus. 2.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazionee, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la riespansione della statuizione sulle spese come disposta dal Tribunale.

La decisione della causa nel merito impone a questa corte di provvedere sulle spese del giudizio di appello, le quali possono essere compensate per le medesime ragioni indicate dalla Corte territoriale a p. 10, lettera (D), della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso ; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Groupama Assicurazioni s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d’appello;

N. 21963/23R.G. condanna la Groupama s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso