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Ordinanza — n. 120/2026 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for failing to address arbitration clause timeliness, remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 120/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding an appeal by the Hirpinia Hippos association against a lower court ruling. The association argued the first-instance court erred by rejecting their guarantee claim without addressing the insurer's timely objection that the dispute was subject to arbitration. The court held that the appellate court must have explicitly considered the timeliness of the arbitration exception to legally dismiss the guarantee claim, as ignoring this fact undermines the logical foundation of the decision. Consequently, the judgment was set aside and remanded to the Naples Court of Appeal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 276 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: When a lower court rejects a claim based on an arbitration clause, it must explicitly address the timeliness of the opposing party's objection to that clause; failure to do so constitutes an error in proceeding requiring cassation.

Parole chiave

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arbitration clause timeliness error in proceeding guarantee claim dismissal appellate review standards remand for new trial causalità del colpo di frusta responsabilità dell'assicuratore infortuni lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 276 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta, ex “art. 360 comma 1 n.
Art. 342 c.p.c.
3: violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 342 c.p.c. La Corte di N.
Art. 183, comma 6 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, la Compagniaeccepì in seno alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la improcedibilità della proposta domanda risarcitoria, per essere la stessa compromessa in arbitrato (in base a quanto previsto dall'art.
Art. 39 della convenzione assicurativa
183, comma 6, c.p.c., la improcedibilità della proposta domanda risarcitoria, per essere la stessa compromessa in arbitrato (in base a quanto previsto dall'art. 39 della convenzione assicurativa stipulata tra la F.I.S.E.
art. 342 c.p
3: violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 342 c.p.c.
art. 819 ter c.p
1.3 - Senonché, quest’ultima, aveva proposto tre motivi d’appello avverso la sentenza del Tribunale irpino:col primo aveva lamentato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter c.p.c.
art. 276 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 36481/2022
Cass., Sez. Un., n. 27199/2017
già Cass., Sez. Un., n. 27199/2017).
Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio
Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Sez. Un., n. 36481/2022
Sez. Un., n. 27199/2017
già Cass., Sez. Un., n. 27199/2017).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 326/2023R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE HIRPINIA HIPPOS, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a da ll’avv. Francesco Franceschi come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro SALOMONE ANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Orlando Sasso come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Gianfranco Tobia come da procura in calce al controricorso, nonché dagli avv.ti Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, come da procura allegata all’atto di costituzione di nuovi difensori, domicilio digitale come in atti -controricorrente – N. 326/23R.G. e contro UNIPOLSAIASSICURAZIONI s.p.a. -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 22 14 /202 2 e pubblicata in data 20.5.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 18.1.2014, Anna S alomone convenne dinanzi al Tribunale di Avellino l’Associazione Hirpinia Hippos -proprietaria di un maneggio ove si svolgono attività equestri, con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri–F.I.S.E - esponendo che in data 13.10.2011, mentre si trovava all’esterno dello steccato che funge da recinto per le esercitazioni equestri, veniva improvvisamente colpita alla gamba sinistra da un calcio sferrato da un cavallo che, avendo appena terminato l’allenamento, veniva portato fuori dal recinto stesso.

La Salomone agì, quindi, per ottenere il ristoro dei danni per le lesioni personali riportate,conseguenti al sinistro. La Hirpinia Hippos si costituì in giudizio, chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni Gruppo Fondiaria Sai s.p.a.(ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), onde essere garantita e manlevata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice; nel merito, contestò la domanda attorea, chiedendone il rigetto. La Compagnia si costituì , eccependo in via preliminare l’inoperatività della polizza assicurativa per tardivo pagamento del premio assicurativo da parte della F.I.S.E., alla quale la Hirpinia Hippos era affiliata.

Quest’ultima chiese quindi di essere autorizzata a chiamare in causa N. 326/23R.G. anche la F.I.S.E., onde essere da essa manlevata, nell’ipotesi di effettiva inoperatività della polizza assicurativa intercorsa con la UnipolSai Assicurazioni. Anche la F.I.S.E.si costituì, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Radicatosi il contraddittorio, la Compagniaeccepì in seno alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la improcedibilità della proposta domanda risarcitoria, per essere la stessa compromessa in arbitrato (in base a quanto previsto dall'art. 39 della convenzione assicurativa stipulata tra la F.I.S.E. e la Fondiaria Sai Assicurazioni).

Istruita la causa anche a mezzo di CTU, con sentenza dell’8.4.2019 il Tribunale di Avellino condannò Hirpinia Hippos al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 33.594,00, oltre accessori e spese. Hirpinia Hippos propose dunque gravame e la Corte d’appello di Napoli, nella resistenza di tutte le appellate, con sentenza del 20.5.2022 dichiarò l’appello inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., osservando in particolare che “l’appellante non ha trascritto le parti del provvedimento impugnate, enunciando le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle ivi espresse, ne incrinano il fondamento logico giuridico”.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Hirpinia Hippos, sulla scorta di due motivi, cui resistono con distinti controricorsi Anna Salomone e la F.I.S.E. La Compagnia non ha svolto difese. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta, ex “art. 360 comma 1 n. 3: violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 342 c.p.c. La Corte di N. 326/23R.G. appello di Napoli ha errato nel ritenere l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da Hirpinia Hippos (e conseguentemente a non esprimersi nel merito della causa) ritenendo che l’appellante non avesse rispettato il dettame di cui all’art. 342 c.p.c.”.

Si osserva che, a fronte della lacunosità della decisione di primo grado sul punto in parola - pure stigmatizzata dalla Corte territoriale - null’altro la (allora) appellante avrebbe potuto fare, se non lamentare il rigetto della propria contro - eccezione di tardività dell’eccezione di compromesso, sollevata dalla Compagnia solo con la prima memoria assertiva,non occorrendo affatto trascrivere le parti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura. 1.2 -Il motivo è manifestamente fondato. Nell’affrontare il gravame della Hirpinia Hippos, la Corte partenopea ha anzitutto proceduto alla disamina della decisione di primo grado, rilevandone la grave lacunosità, laddove il dispositivo non recava alcuna statuizione sulle domande di garanzia proposte dall’Associazione nei confronti della Compagnia e della F.I.S.E., essendosi il Tribunale limitato a regolare le relative spese, mentre nella parte motiva si statuiva che queste ultime, “per le eccezioni rispettivamente sollevate, … devono considerarsi non responsabili dell’accaduto”:la Compagnia peressere fondata l’eccezione di compromesso, la F.I.S.E. per essere fondata l’eccezione di carenza della propria legittimazione passiva, “ ( dovendosi escludere il collegamento diretto dell’animale)” (così la sentenza impugnata, p. 9 della motivazione).

La Corte territoriale, infine, ha censurato tale percorso decisorio, rilevando che dette statuizioninon erano coerenti con l’affermazione per cui le chiamate in causa “ devono considerarsi non responsabili N. 326/23R.G. dell’accaduto”, perché tanto attiene al merito, il cui esame restava tuttavia precluso dalla pur ritenuta fondatezza delle suddette eccezioni preliminari rispettivamente sollevate dalle stesse chiamate. Proprio al lume di tali considerazioni, la Corte partenopea ha rilevato il difetto di specificità del gravame della odierna ricorrente. 1.3 - Senonché, quest’ultima, aveva proposto tre motivi d’appello avverso la sentenza del Tribunale irpino:col primo aveva lamentato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter c.p.c.

– tardività dell’eccezione compromesso in arbitrato – non rilevabilità d’ufficio ”; col secondo la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1361e s.s.cod. civ. – errata interpretazione del contratto di assicurazione azionato in garanzia”; col terzo l’erroneo regolamento delle spese di lite nei rapporti tra essa Associazione e la Compagnia. Risulta quindi di tutta evidenza che, in relazione a tale specifico rapporto processuale – il solo che risultava specificamente attinto dal gravame dell’Associazione –l’appellante aveva senz’altro censuratol’unica ratio decidendi che, nella pur confusa prospettiva adottata dal Tribunale, aveva condotto al rigetto (lato sensuinteso) della domand a di garanzia qui in rilievo: la sussistenza e l’operatività della clausola arbitrale, invocata dalla Compagnia.

Orbene, è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte N. 326/23R.G. argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così, tra le tante, Cass., Sez.

Un., n. 36481/2022; ma v. già Cass., Sez. Un., n. 27199/2017). 1.4 –Pertanto, nell’ordine logico delle questioni, secondo il disposto dell’art. 276 c.p.c., la Corte partenopea avrebbe non solo potuto, ma senz’altro dovuto delibare il primo motivo d’appello, con cui appunto l’Associazione s’era specificamente doluta dell’assoluzione della Compagnia dalla domanda di manleva, in forza della suddetta clausola arbitrale, senza statuire alcunché sulla propria contro-eccezione di tardività dell’eccezione di compromesso. E’ ben vero che il Tribunale non aveva nella forma dichiarato l’improcedibilità della domanda di garanzia proposta dall’Associazione, ma non v’è dubbio che la ratio decidendisottesa al mancato accoglimento della stessa consisteva proprio nella ritenuta fondatezza della ripetuta eccezione di compromesso; né assume carattere decisivo, come invece ritenuto dalla Corte d’appello,che il dispositivo della sentenza di primo grado “non rec[hi]alcuna statuizione sulle domande di garanzia proposte da Hirpinia Hippos nei confronti di Unipolsai …”, perché la statuizione comunque esiste, nei termini prima riportati(v. par. 1.2), e sul punto il Tribunale aveva completamente omesso ogni riferimento all’eccezione di tardività pure sollevata dalla stessa Associazione.

N. 326/23R.G. Nessun onere dell’appellante di trascrivere le parti del provvedimento impugnate, dunque, poteva ritenersi sussistente. Sia perché tale onere non è imposto dalla legge. Sia perché il primo motivo d’appello sottoponeva a critica la sentenza di prim o grado, in guisa tale da minarne il fondamento logico-giuridico:il mancato rilievo della denunciata tardività dell’eccezione di compromesso, evidentemente, precludeva di rigettare domanda di garanzia in discorso. E tanto era più che sufficiente ad escludere l’aspecificità del gravame.

Sia, infine, in applicazione del principio sovranazionale per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando essi siano comunque “messidal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]” (così Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio , in causa n. 50084/06; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). 2.1- Il secondo motivo – con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la “nullità afferente l’attività svolta nel processo – error in procedendo”, per aver la Corte territoriale ritenuto di dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.

–resta conseguentemente assorbito. 3.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, procedendo ad un nuovo esame dell’appello dell’Associazione Hirpinia Hippos, provvedendoanche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 326/23R.G. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa com