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Ordinanza — n. 91/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 91/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 91/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23333/2022 R.G. proposto da : ABBANOA S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato MARCO NESOTI unitamente all’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ANAS S.P.A., rappresentata e difes a dagli avvocati ELENA GRANCINI, LAURA MISITI, domiciliazione telematica legale -controricorrente- contro ON TECNOLOGY S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato LEONARDO LAVITOLA unitamente all’avvocato ANDREA PIREDDA, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro I.T.A. -IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE S.R.L.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 91/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ABBANOA S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato MARCO NESOTI unitamente all’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ANAS S.P.A., rappresentata e difes a dagli avvocati ELENA GRANCINI, LAURA MISITI, domiciliazione telematica legale -controricorrente- contro ON TECNOLOGY S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato LEONARDO LAVITOLA unitamente all’avvocato ANDREA PIREDDA, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro I.T.A. -IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE S.R.L.;

Parole chiave

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responsabilità per danni da acqua responsabilità per incidente stradale risarcimento del danno civile infrazioni alle norme della circolazione inquinamento accidentale liquido inquinante per le acque
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23333/2022 R.G. proposto da : ABBANOA S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato MARCO NESOTI unitamente all’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ANAS S.P.A., rappresentata e difes a dagli avvocati ELENA GRANCINI, LAURA MISITI, domiciliazione telematica legale -controricorrente- contro ON TECNOLOGY S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato LEONARDO LAVITOLA unitamente all’avvocato ANDREA PIREDDA, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro I.T.A. -IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE S.R.L.;

CASINI SERGIO e CASINI FABIO,quali eredi di GANADU MARIA LUISA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 62/2022depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Maria Luisa Ganadu conveniva in giudizio Anas s.p.a., Abbanoa s.p.a., On Technology, s.r.l., e ITA s.r.l., esponendo che la sua automobile, condotta da Fabio Casini, era sbandata sopra un’ampia pozza d’acqua e materiale grasso mentre percorreva una strada statale, riportando significativi danni; allegava che la strada era gestita da Anas e che la perdita aveva avuto origine dalle reti idriche di Abbanoa, la quale aveva affidato lavori di manutenzione a ITA che, a sua volta, ne aveva subappaltata una parte a On Technology; il Tribunale, nel contraddittorio con tutte le società convenute, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Abbanoa e ITA, dovendosi escludere fossero custodi dell’area dei lavori subappaltati, condannando Anas e On Technology, in solido, al risarcimento dei danni, che liquidava in oltre seimila euro sulla base di un preventivo di spesa oggetto anche di prova orale; la decisione di prime cure era impugnata con appello principale da On Technology e con appello incidentale da Anas, mentre ITA si limitava a resistere e, per converso, Abbanoa si costituiva deducendo l’inammissibilità delle domande formulate da On Technology e Anas che con esse chiedevano, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità concorrente di Abbanoa; l’originaria attrice restava appellata contumace; la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 62 del 2022: - dichiarava inammissibile la domanda di On Technology volta a far accertare una corresponsabilità di Abbanoa e ITA; - escludeva il concorso colposo dell’originaria attrice, per l’imprevedibilità della condizione stradale; - escludeva la responsabilità di Anas, affermando che la perdita di liquido era un evento a questa non riferibile, essendo dovuto alla cattiva condizione di una tubatura, di cui era proprietaria e custode Abbanoa, da ritenere quindi esclusiva responsabile poiché aveva affidato a ITA specifici interventi in parte subappaltati alla società On Technology, senza che potessero ritenersi delegati il controllo e la manutenzione della rete idrica; - liquidava equitativamente i danni, tenuto conto del minor valore del veicolo risultato rottamato; avverso questa decisione ha proposto ricorso Abbanoa formulando quattro motivi; hanno resistito Anas s.p.a. e On Technology s.r.l.; sono rimasti intimati ITA s.r.l. nonché Casini Sergio e Casini Fabio, quali eredi di Maria Luisa Ganadu; le parti hanno depositato memorie; con ordinanza interlocutoria n. 6167 del 2025 questa Corte richiedeva informazioni alla Cancelleria della Corte di appello di Cagliari in ordine alla data di pubblicazione della sentenza gravata, acquisendole in data 10 marzo 2025.

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello che, nonostante avesse dato atto della novità della domanda formulata dall’appellante principale in ordine all’accertamento della concorrente responsabilità di Abbanoa, non aveva dichiarato la stessa inammissibile e non aveva statuito sulle conseguenti spese; con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, violando l’art. 345, cod. proc. civ., mancando di rilevare la novità della domanda con cui anche Anas aveva chiesto di accertare la concorrente responsabilità di Abbanoa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la statuizione di rigetto della domanda nei confronti di Abbanoa era passata in giudicato non essendo stata appellata; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2043, 2049, 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente e inintelligibile in ordine alla responsabilità di Abbanoa.

Considerato che: preliminarmente deve osservarsi che, a séguito delle informazioni date dalla Cancelleria della Corte di appello di Cagliari, risulta accertato che la sentenza gravata è stata pubblicata il 22 febbraio 2022, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione; nel merito cassatorio vale ciò che segue; il terzo motivo di ricorso, da scrutinare prioritariamente per ragioni logiche, è fondato, con assorbimento logico del quarto; il Tribunale aveva condannato in solido, quale responsabili, Anas e On Technology, la prima quale gestore stradale, la seconda come subappaltatrice e custode in concreto del cantiere inerente all’area interessata, rigettando la domanda nei confronti di Abbanoa appaltante e ITA subappaltante; l’originaria attrice appellata contumace non aveva come tale reiterato alcuna domanda nei confronti di Abbanoa, né ai sensi dell’art. 346, cod. proc. civ., né nella forma dell’appello incidentale subordinato o meno, per far dichiarare responsabili le società nei cui confronti il Tribunale aveva rigettato la domanda in ipotesi di riforma della sentenza di condanna di prime cure ovvero per estendere il novero dei soggetti condebitori in solido; ne consegue che nei confronti di Abbanoa, convenuto quale corresponsabile solidale in posizione pertanto scindibile (arg. ex Cass., 8/10/2018, n. 24728, paragrafo I.1, e Cass., 15/07/2025, n. 19444, paragrafo 3.1.c), il rigetto della domanda originaria è divenuto cosa giudicata; la Corte di appello, accogliendo gli appelli di Anas e On Technology, ha escluso il loro titolo di responsabilità, ma non poteva officiosamente rimettere in discussione l’esclusione statuita dal giudice di prime cure del titolo di responsabilità di Abbanoa, violando la preclusione da giudicato coerente col principio dispositivo, a nulla rilevando un accertamento che, sul punto, poteva essere svolto, in tesi, solo incidentalmente; i primi due motivi, da scrutinare congiuntamente per connessione, sono infondati; va detto che le censure sono ammissibili nella misura in cui deducono, esplicitamente la prima, implicitamente la seconda, l’omessa pronuncia sulle spese, profili non assorbiti; le censure sono però infondate poiché i due appelli di On Technology e Anas, quali riportati in ricorso (pagine 12-13), contenevano domande espressamente indicate come subordinate, e cioè presupponevano l’affermazione della responsabilità delle due appellanti, invece esclusa dalla Corte di appello, che dunque implicitamente le ha considerate assorbite; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza gravata va cassata espungendo, con decisione nel merito, la condanna di Abbanoa e compensando le relative spese dell’intero giudizio attesi gli alterni esiti dei giudizi di merito; spese del giudizio di legittimità compensate anche nei rapporti tra Abbanoa, da una parte, e Anas e On Technology dall’altra, attesa la specifica peculiarità della complessiva vicenda processuale.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, espunge, dal capo 2) della sentenza n. 62 del 2022 della Corte di appello di Cagliari, la condanna di Abbanoa, e il capo 3) contenente la condanna alle spese ivi statuita. Spese dell’intero giudizio compensate tra Abbanoa e Maria Luisa Ganadu, e ora eredi della ste