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Ordinanza — n. 22926/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for non-compliance with mandatory electronic filing rules under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22926/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it was filed in paper format rather than via the mandatory electronic system. Although the defense argued that the original inadmissibility ruling was based on substantive grounds rather than procedural timeliness, the Court focused on the procedural defect of the current appeal. The decision held that a ministerial note allowing paper filings did not override the statutory requirement for electronic submission unless specific authorization was obtained due to system failures.

Regesto Legislator

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Art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Electronic filing is mandatory for appeals; paper submissions are inadmissible absent specific authorization for system failures.

Parole chiave

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electronic filing requirement Civil Procedure Code inadmissible appeal procedural defect telematic deposit paper submission authorization for exceptions

Disposizioni normative citate

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Art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte osserva, innanzitutto, che non è revocabile in dubbio che, inbase all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensidell'art.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
196-quater,comma 4, cit., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casitassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche(Cass., Sez.
Art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c.
La Corte osserva, innanzitutto, che non è revocabile in dubbio che, inbase all'art. 196-quater, comma 1, disp.
d.lgs. n. 149 del 2022
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
a), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016

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Testo completo

e Generale Dott.ssa Raffaela Sforza;– ricorrente –controSaporito Mario, Vona Giuseppe e Ierardi Orlando;– intimati –avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro n. 436/2023depositata il 07/03/2023 e non notificata.Numero registro generale 6410/2023Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 22926/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere Andrea Penta.1. Con ricorso depositato in data 9.3.2023, illustrato da memoria, la ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro haimpugnato l’ordinanza con la quale la detta Corte d’appello ha rigettatol’opposizione da essa proposta avverso il decreto di liquidazione deicompensi in favore dell’Avv.

Mario Saporito per la difesa di Giuseppe Vonae Orlando Ierardi, imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.La Corte territoriale ha rigettato l’opposizione sulla base di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 106, comma 1, d.P.R. n. 115/2002,rilevando che la declaratoria di inammissibilità del ricorso adottata dallaCassazione nell’ambito del processo penale presupposto, che vedevaimputati il Vona e lo Ierardi, non era riferita ad una situazione diintempestività dell’impugnazione proposta o di palese elusione dell’art. 360c.p.c., né appariva evidente che la stessa inammissibilità fosse, ex ante,facilmente “prevedibile”, posto che la valutazione operata in sede dilegittimità aveva riguardato anche l’interpretazione giurisprudenziale dellafattispecie criminosa.Assume la ricorrente che, nel caso di specie, si trattava di inammissibilitàoriginaria (e non sopravvenuta) del ricorso, sicché si imponeva la revocadell’impugnato decreto di pagamento e la reiezione dell’istanza diliquidazione di onorari professionali proposta dall’Avv.

Saporito.Con atto del 25.3.2024 il consigliere delegato ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo lo stesso improcedibile peressere stato depositato in forma cartacea, anziché con modalitàtelematiche.La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaroha chiesto la decisione del ricorso.2 di 5Numero registro generale 6410/2023Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 22926/2026Data pubblicazione 08/07/20262. La Corte osserva, innanzitutto, che non è revocabile in dubbio che, inbase all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensidell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civilipendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023,il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota diiscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente conmodalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater,comma 4, cit., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casitassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023; cfr. altresì Cass., Sez.U, Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023).Nella nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la transizionedigitale della giustizia prot. 02/03/2023, datata 1° marzo 2023 e avente adoggetto l’art. 196‑quater disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 35,comma 3, lett. a), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, si legge che:«La disposizione in oggetto prevede che il deposito degli atti processuali edei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte delpubblico ministero […] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.»«Quanto al pubblico ministero, la suddetta disposizione ha effetto adecorrere dal 1° marzo 2023 e si applica anche ai procedimenti già pendentia tale data.»«Al momento, fino a nuove implementazioni sugli applicativi SICI, DESK eSPG‑Client, gli atti introduttivi del pubblico ministero possono esseredepositati ed accettati dalla cancelleria esclusivamente in forma cartacea.»«Tanto si comunica anche ai fini e per gli effetti dell’art. 196‑quater disp.modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizianon sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza”).3 di 5Numero registro generale 6410/2023Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 22926/2026Data pubblicazione 08/07/2026Questi passaggi chiariscono in via amministrativa la decorrenza dell’obbligoper il P.M., l’applicabilità ai procedimenti pendenti e la deroga transitoriaper gli atti introduttivi, dovuta a limiti tecnici dei sistemi informatici.La riportata nota non ha natura normativa, ma costituisce atto di indirizzoe coordinamento tecnico‑organizzativo, vincolante per gli uffici giudiziari ele cancellerie sul piano operativo, richiamata da ordini forensi e ufficigiudiziari proprio al fine di giustificare l’accettazione di depositi cartacei delP.M. dopo il 1° marzo 2023, sulla base della distinzione tra atti introduttivie atti successivi.Tuttavia, l’intervento ministeriale, per quanto espliciti le ragioni per le quali,per un certo arco temporale, i pubblici ministeri non avrebbero potutoavvalersi, ai fini dell’iscrizione dei ricorsi, delle modalità telematiche, nonpuò derogare alla previsione normativa, contenuta nell’art. 196-quater cit.,secondo cui, quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sonofunzionanti, e sempre che sussista una situazione d’urgenza, è necessariochiedere e ottenere l’autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario aldeposito con modalità cartacee.In particolare, il quarto comma dell’art. 196-quater cit. (come modificatodall'art. 4, comma 5, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

Il quale haaltresì disposto, con l'art. 7, comma 1, che "Ove non diversamente previsto,le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdottisuccessivamente al 28 febbraio 2023"; il ricorso in esame risulta depositatoil 9.3.2023) «Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità nontelematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttoregenerale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustiziacertifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizitelematici del Ministero della giustizia.

Il ripristino del correttofunzionamento è comunicato con le medesime modalità».4 di 5Numero registro generale 6410/2023Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 22926/2026Data pubblicazione 08/07/2026Né può reputarsi equipollente all’adempimento di detto onere lacomunicazione fatta eseguire dal Direttore generale del Ministero dellagiustizia a tutti i potenziali destinatari della nota, in difetto della successivanecessari autorizzazione del capo dell’ufficio.3. Da tanto consegue che il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese, non avendo gli intimatisvolto difese.Risultando soccombente il Ministero, non si applica l’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass.

Sez. 6 - Ordinanza nr.1778 del 29/01/2016). P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.6.2026.Il PresidenteDott. Francesco Maria Cirillo5 di 5