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Ordinanza — n. 22810/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' joint withdrawal of the lawsuit via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22810/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a joint withdrawal by both parties. Francesco Majocco and the condominium had previously contested a deliberation regarding the apportionment of facade restoration costs, with the lower courts ruling in favor of the condominium. The parties subsequently documented a settlement agreement, leading them to renounce their respective legal actions.

Regesto Legislator

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Art. 396, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When parties jointly withdraw their claims or counterclaims, the judgment of the court of last resort declares the litigation extinguished.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinction of litigation settlement agreement condominium dispute cost apportionment cassation procedure renunciation of claims

Disposizioni normative citate

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Art. 396, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
art. 1117 c.c

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Testo completo

ELI, che larappresenta e difende unitamente all’avv. VALERIA MONDINO- ricorrente -controCONDOMINIO DI VIA CESARE BATTISTI n. 17 in TORINO, in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inROMA, VIA DELLA BALDUINA n. 7, presso l’avv. MARIA RITANumero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026CONCETTA TROVATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.MARIO CAMERANO– controricorrente –avverso la sentenza n. 990/2021 della CORTE DI APPELLO diTORINO, depositata in data 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 24.4.2018 Francesco Majoccoevocava in giudizio il Condominio di via Cesare Battisti n. 17 in Torinoinnanzi il Tribunale di Torino, impugnando la delibera assembleare del14.11.2017, con cui era stata revocata la precedente deliberazione del26.9.2017, in relazione alla quale il Majocco aveva avviato la proceduradi mediazione obbligatoria, ed era stato approvato –con il votocontrario del Majocco– il computo metrico dell’arch.

Brusamolin conindicazione dei costi di cui al preventivo della ditta Davimon S.r.l. dipertinenza, rispettivamente, delle parti comuni e di quelle privatedell’edificio.Nella resistenza del Condominio, esperita l’istruttoria, il Tribunalerigettava la domanda del Majocco, con sentenza n. 4956/2019,ritenendo che dalla spesa complessiva concernente al restauro dellafacciata e della copertura dell’edificio erano stati espunti gli importirelativi ai balconi di proprietà individuale, con conseguente limitazionedegli importi ripartiti tra i condomini ai soli interventi sulle parti comunidi cui all’art. 1117 c.c.Con la sentenza impugnata, n. 990/2021, la Corte di Appello diTorino rigettava il gravame interposto dal Majocco avverso la decisionedi prime cure, confermandola e condannando l’appellante alle spesedel grado.

La Corte distrettuale osservava, in particolare, che fosseNumero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026corretto il criterio di ripartizione delle spese adottato dalla deliberazioneimpugnata, confermato anche dal C.T.U., e che non potesse esserescomputato dal totale del costo di progettazione, direzione lavori esicurezza dell’intervento la porzione riferita alle opere di verniciatura dipersiane e ringhiere, di pertinenza di ciascun singolo condomino; chel’articolazione del condominio in corpi di fabbrica autonomi noncomportasse l’applicazione del criterio di cui all’art. 1123, secondo eterzo comma, c.c., poiché la mera circostanza che le diverse parti delfabbricato condominiale avessero accesso da differenti scale nonimplicava anche l’autonomia strutturale delle diverse parti dell’edificio,il cui carattere unitario emergeva anche dalle planimetrie prodotte dalMajocco; che non fossero ravvisabili errori formali nella convocazionedell’assemblea del condominio, essendo stato articolato un ordine delgiorno sufficientemente specifico e idoneo ad assicurare la necessariainformazione dei condomini sugli argomenti da trattare in seno allariunione assembleare.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione FrancescoMajocco, affidandosi a quattro motivi.Resiste con controricorso il Condominio di via Cesare Battisti n. 17in Torino.Con istanza congiunta, depositata in atti il 9.6.2026, le parti hannodocumentato l’intervenuta transazione della controversia ed hannoquindi, rispettivamente, rinunciato al ricorso ed aderito alla rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONEA seguito della rinuncia al ricorso, cui ha aderito la partecontroricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026Nulla per le spese, avendone peraltro le parti invocatoespressamente la compensazione.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 03 luglio 2026.IL PRESIDENTEAntonio Scarpa