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Ordinanza — n. 22765/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal, ruling local protocols cannot reduce statutory minimum fees for state-funded clients.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22765/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a lower court's decision to reduce his fees for a state-funded client. The lower court had applied a local protocol and a specific tariff bracket that resulted in a payment below the statutory minimum. The court ruled that local agreements cannot override national legislation setting minimum compensation for lawyers assisting clients with state-funded legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 82, 130 d.P.R. n. 115/2002; Art. 4, comma 4 d.m. n. 55/2014: Local protocols of agreement between courts and bar associations cannot derogate from or reduce the statutory minimum fees established by law for lawyers assisting clients admitted to state-funded legal aid.

Parole chiave

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state-funded legal aid lawyer fees minimum local protocol validity Cassation appeal legal compensation

Disposizioni normative citate

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Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 4, comma 4 del d.m. n. 55 del 2014
115 del 2002 e dell’art. 4, comma 4, deld.m.
Art. 5, comma 6 del d.m. n. 55 del 2014

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 aprile 2023, n. 10438
Cass. 22 gennaio 1999, n. 610
Cass. 19 luglio 2023, n. 21337
Cass. 27 maggio 2022, n. 19041
Cass. 24 novembre 2025, n. 30829
Cass. 29 settembre 2025, n. 26347
Cass. 30 maggio 2026, n. 17040

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Testo completo

STERO DELLA GIUSTIZIA- resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n. 1488/2024,depositata il 24 ottobre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.Numero registro generale 26566/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 22765/2026Data pubblicazione 06/07/20261. L’avv. Giuseppe Scaglione chiese al Tribunale di TerminiImerese che gli fosse liquidato il compenso di sua spettanza, perl’assistenza prestata in un giudizio di separazione a Rosalia Barrale,ammessa al patrocinio a spese dello Stato.A fronte della richiesta di un importo pari ad euro 5.260,50,calcolato in relazione alle cause di valore indeterminabile e già operatala prevista decurtazione del 50%, il tribunale riconobbe all’istante laminor somma di euro 1.500,00.2.

L’avv. Scaglione propose opposizione ex art. 170 del d.P.R. n.115 del 2002 innanzi al medesimo tribunale, che la respinse,osservando che, nelle cause di valore indeterminabile caratterizzatedalla non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto,può prendersi a riferimento lo scaglione tariffario compreso fra euro5.201,00 ed euro 26.000,00, in applicazione di quanto previstodall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, richiamato anche dalvigente protocollo d’intesa fra il Tribunale di Termini Imerese e il COApresso il medesimo.3.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv.Scaglione articolando due motivi.Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzionechiedendo di partecipare all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degliartt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 4, comma 4, deld.m. n. 55 del 2014, nel testo modificato dal d.m. n. 147 del 2022.Il ricorrente lamenta l’assoluta non pertinenza del riferimentooperato dal giudice a quo all’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014,trattandosi di norma riferita all’ipotesi, qui certamente nonsussistente, in cui il difensore assiste più parti.Numero registro generale 26566/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 22765/2026Data pubblicazione 06/07/2026Lamenta, del pari, l’inconferenza del richiamo al protocollod’intesa, stipulato dal tribunale con un Foro diverso da quello di suaappartenenza.2.

Con il secondo motivo, agitando identica questione, il ricorrenteassume che il giudice a quo avrebbe violato la regola di inderogabilitàdell’importo minimo liquidabile.In proposito, pur concordando con quanto affermato dal giudice aquo in punto allo scaglione applicabile, osserva che il provvedimentoimpugnato non ha disconosciuto la sua richiesta di liquidazione per laparte in cui indicava le fasi idonee a determinare la misura delcompenso, limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che la causapatrocinata era «di semplice soluzione» e finendo così per liquidare, inrelazione ad attività prestata in tutte le fasi indicate, un importoinferiore alla metà dei valori tariffari medi, come affermato dallagiurisprudenza di questa Corte.3.

I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono fondati.Questa Corte ha affermato che dopo le modifiche degli artt. 4,comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m.n. 37 del 2018, anche ai fini della liquidazione del compenso deldifensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ilgiudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valorimedi di cui alle tabelle allegate (si veda, per tutte, Cass. 19 aprile2023, n. 10438).Nella specie, avendosi riguardo a causa di valore indeterminabile,quale è la controversia di separazione dei coniugi a prescindere dallerichieste economiche connesse (Cass. 22 gennaio 1999, n. 610), eferma la sussistenza di attività remunerabile per le fasi indicate dalricorrente, che il tribunale non ha disconosciuto, la liquidazioneNumero registro generale 26566/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 22765/2026Data pubblicazione 06/07/2026disposta risulta inferiore agli indicati valori, in base alle tariffeapplicabili ratione temporis, preso a riferimento il parametro dellecause di valore indeterminabile non complesse (art. 5, comma 6, del.d.m. n. 55 del 2014).A tale riguardo, non può rilevare, al fine di giustificare liquidazionidi compensi inferiori, l’esistenza di prassi giurisprudenziali locali o diregole protocollari (in tal senso, fra le altre, Cass. 19 luglio 2023, n.21337;

Cass. 27 maggio 2022, n. 19041).In particolare, questa Corte ha più volte chiarito che i protocolli diintesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari non possono derogarealla determinazione legislativa dei minimi dei compensi degli avvocati,essendo tali strumenti privi di valore normativo e di efficacia vincolanteper il difensore (così, fra le più recenti, Cass. 24 novembre 2025 n.30829; Cass. 29 settembre 2025, n. 26347), ma muniti di merafunzione orientativa, non vincolante per coloro che non li abbianosottoscritti, e come tali inidonei a sostituirsi alle tariffe ministeriali aifini della determinazione giudiziale dei compensi a favore deiprofessionisti che abbiano prestato assistenza in favore di personeammesse al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 30 maggio 2026, n.17040).Pertanto, deve ritenersi privo di rilievo il rinvio dell’ordinanzaimpugnata a un protocollo locale, peraltro neppure esattamenteindividuato, e la cui applicabilità non risulta neppure essere statasottoposta preventivamente al contraddittorio delle parti; mediantetale rinvio, del resto, il giudice a quo ha finito per liquidare in modoautomatico una somma forfetaria, senza addivenire ad alcunadimostrazione della sua congruità.Infine, non è pertinente al caso in esame il disposto di cui all’art.4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, riferito alla fattispecie, qui nonNumero registro generale 26566/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 22765/2026Data pubblicazione 06/07/2026sussistente, di assistenza prestata a più soggetti nella medesimaposizione processuale.4.

Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata è cassatacon rinvio al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, per ilriesame della domanda alla luce degli indicati principii.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, al Tribunale di Termini Imerese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 2 luglio 2026.Il PresidenteMauro Mocci