Cassation court declares lack of jurisdiction of tax court for opposition to state aid appointment decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance tax court judgment declaring the opposition inadmissible. The appellant argued for jurisdiction based on civil procedure rules, but the court found the tax court lacked authority because such oppositions must be filed before ordinary courts. The decision relied on recent Supreme Court rulings establishing that the specific remedy for challenging state aid appointments is an opposition, not a civil appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 99 d.P.R. n. 115/2002: The opposition against a tax commission's decree rejecting state aid appointment must be filed before the ordinary court, not the tax court, as the civil appeal remedy is inapplicable to this administrative proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corrente-controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generaledello Stato-controricorrente-avverso la sentenza n. 10114/2024 della Corte di Giustizia Tributariadi Roma depositata il 26-7-2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere Linalisa Cavallino.1. Federico Di Fruscia depositò avanti alla Commissione Tributariaprovinciale di Roma, in relazione al ricorso poi iscritto a R.G.5137/2020, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso laCommissione Tributaria Provinciale di Roma con decreto del 14-11-2022 non ammise al beneficio Federico Di Fruscia, il quale proposeopposizione al decreto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Roma.Con sentenza n. 10114/2024 depositata il 26-7-2024 la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato il ricorsoinammissibile.
Ha rilevato che il ricorrente, nell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato per l’anno 2018 unreddito non superiore a euro 11.493,82 ma, in violazione dellaprevisione dell’art. 79 co. 1 lett.
c) d.P.R. n. 115/2002, non avevaeseguito “specifica determinazione del reddito complessivo”, cioè nonaveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti in quell’anno.2. Avverso la sentenza Federico Di Fruscia ha proposto ricorso percassazione affidato a unico motivo, con il quale ha dedotto “violazioneo falsa applicazione dell’art. 76-79 comma 1 del D.P.R. 115/2002 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito concontroricorso.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
In conformità a quanto già statuito dalla Cassazione, con lasentenza n. 33240/2025 pubblicata il 19-12-2025 e con l’ordinanza n.7381/2026 pubblicata il 27-3-2026, oltre che con le ordinanze, nonmassimate, n. 2614/2026, 2667/2026, 2669/2026, 2671/2026pubblicate il 6-2-2026 e n. 7544/2026 pubblicata il 29-3-2026, relativea casi del tutto analoghi, la sentenza impugnata deve essere cassata esi deve dichiarare, decidendo sul ricorso, il difetto di giurisdizione delgiudice tributario.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026In primo luogo, dando continuità a quanto già deciso da Cass. n.33240/2025, sopra citata, e per le ragioni ivi esposte (da pag. 3, punto3) si deve escludere la formazione di giudicato interno sulla questionedi giurisdizione, perché il procedimento è stato instaurato primadell’entrata in vigore della riforma dell’art. 37 cod. proc. civ. dispostadal d.lgs. 10-10-2022 n. 149, essendo stato emesso il 14-11-2022 ildiniego da parte della Commissione Tributaria Provinciale ed essendostato depositato il 10-1-2023 il ricorso avanti la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado.Inoltre, si impone di considerare che le Sezioni Unite con lasentenza n. 20929/2025 hanno dichiarato che, nel giudizio tributario,l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art.138 d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizioneprevista dall’art. 170 e non con il ricorso di cui all’art. 99 d.P.R. n.115/2002; ciò in quanto tale ultimo rimedio, per il vincolo di strettainerenza al processo penale che lo caratterizza e in mancanza dirichiamo da parte delle disposizioni dedicate al processo tributario, nonpuò essere esteso al processo tributario medesimo.
Con l’ulterioreconseguenza che, essendosi già pronunciate le sezioni unite, ai sensidell’art. 374 co.1 cod. proc. civ. la questione di giurisdizione può esseredecisa dalla sezione semplice.Pertanto, in conformità a quanto già statuito da Cass. n.33240/2025 e dagli altri precedenti sopra citati, alla cui motivazione sirinvia, l’opposizione avverso il decreto della Commissione per ilpatrocinio a spese dello Stato deve essere proposta avanti al giudiceordinario, e cioè al Tribunale di Roma.Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026La novità della questione sul riparto di giurisdizione, posta e risoltadopo la proposizione del ricorso, comporta la compensazione dellespese del giudizio di legittimità.
P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario adecidere sull’opposizione e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2-7-2026Il PresidenteMauro Mocci