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Ordinanza — n. 22678/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes lower court fee order for legal aid lawyer due to failure to address opposition arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22678/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Appellate Court's order regarding legal fees for a public defender, ruling that the lower court failed to address the specific grounds raised in the opposition. The appellant argued that the fee reduction violated statutory limits, while the opposing party contended the reduction was legally justified. The court held that by ignoring the explicit complaint about the 30% reduction, the lower court committed a procedural error warranting the case's remittal.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n.4 c.p.c.: The court must address all substantive grounds raised in the opposition; failure to do so constitutes a violation of law requiring cassation.

Parole chiave

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legal aid fees procedural omission failure to address opposition public defender remuneration cassation quashing

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360 n.4 c.p.c.
Art. 12 DM n.55/2014
Art. 106 bis DPR n.115/2002

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Testo completo

ontroMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Catania n.856/2024,pronunciata nel proc. RG n. 1466/2023 e depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Raffaele Carrozza aveva chiesto alla Corte d’Appello di Catania,Sezione Penale per i Minorenni, la liquidazione delle spese per l’attivitàsvolta in qualità di difensore di fiducia di Antonio Alessio Di Luciano,ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio avanti alla Corte diNumero registro generale 5214/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 22678/2026Data pubblicazione 03/07/2026Cassazione n.3184/2023; il professionista aveva proposto ricorso percassazione, nell’interesse del suo assistito, contro la sentenza di condannan.120/2022 della Corte d’Appello di Catania, Sezione Penale per iMinorenni, con esito infine negativo.Il ricorrente aveva quindi instato per il pagamento degli onorari perl’attività svolta: la Corte d’Appello aveva riconosciuto il compenso neiminimi tariffari, lo aveva ulteriormente ridotto del 30% ai sensi dell’art.12co 1 DM n.55/2014 e s.m.i. ed aveva quindi applicato all’importo cosìottenuto la riduzione finale di 1/3, ex art.106 bis DPR n.115/2002.Con ricorso ex art.15 d. lvo n.150/2011 Raffaele Carrozza avevaimpugnato il provvedimento di liquidazione avanti alla Corte d’Appello diCatania che, in persona del Presidente incaricato, aveva interpretatol’opposizione proposta come rivolta a contestare la riduzione operata sulcompenso ai sensi dell’art.106 bis DPR n.115/2002, e l’aveva respinta.Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., Raffaele Carrozza formulandotre motivi di doglianzaIl Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso Raffaele Carrozza lamenta laviolazione di norme di legge, identificate nell’art.112 c.p.c., rilevante exart.360 n.4 c.p.c.L’opponente aveva censurato non l’effettuazione della riduzione delterzo ex art.106 bis DPR n.115/2002, dovuta, ma la precedente riduzionedel 30%, operata ex art.12 DM n.55/2014 e s.m.i. sull’importo giàliquidato sulla base dei minimi tariffari, comportante la riduzione del 50%dei valori medi di scaglione individuata dall’art.12 co 1 cit. come quellamassima esperibile; ciò emergerebbe chiaramente dal contenuto dell’attodi opposizione, in cui si lamentava, appunto, la palese illegittimità dellaNumero registro generale 5214/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 22678/2026Data pubblicazione 03/07/2026riduzione del 30% ex art.12 DM n.55/2014 e s.m.i. e se ne chiedeval’eliminazione.

La Corte d’Appello avrebbe quindi omesso di pronunciaresul reale motivo di impugnazione proposto, travisandone il contenuto.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Effettivamente il provvedimento impugnato non risponde al motivo dicritica evidenziato chiaramente da Raffaele Carrozza nell’atto diopposizione (allegato agli atti del ricorso e richiamato nel corpo delmotivo) e valuta solo un altro profilo del provvedimento di liquidazioneimpugnato, che però non era stato messo in discussione.L’operato della Corte di merito si è tradotto quindi nell’omessapronuncia sul motivo di opposizione come articolato dall’opponentericorrente.2.

Con il secondo motivo Raffaele Carrozza lamenta la violazione dinorme di legge con riferimento all’art.132 co 2 n.4 c.p.c., rilevante exart.360 n.4 c.p.c.Il provvedimento impugnato sarebbe nullo per mancanza dimotivazione reale, essendo la motivazione in esso svolta solo apparenteperché riferita ad altro rispetto al richiesto.Il motivo è assorbito in senso improprio dall’accoglimento del motivoprecedente.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione,rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., dell’art.12 Dm n.55/2014, comemodificato dal DM n.147/2022.Il ricorrente ribadisce la censura già svolta in sede di opposizione enon esaminata, rivolta al provvedimento di liquidazione, consistentenell’effettuazione della riduzione del 30% sugli importi già liquidati neiminimi, nonostante da questi ultimi valori non si potesse scendereulteriormente rappresentando essi la riduzione del 50% dei valori medi.Questo motivo di ricorso rimane assorbito in senso propriodall’accoglimento del primo motivo di ricorso.Numero registro generale 5214/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 22678/2026Data pubblicazione 03/07/20264.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento dei rimanenti; il provvedimento impugnato deve esserecassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania che, in diversa persona,dovrà disporre anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa ilprovvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Catania che, indiversa persona, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 2.7.2026Il PresidenteMauro Mocci