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Ordinanza — n. 22676/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal, ruling that case simplicity cannot justify denying compensation for the decision phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22676/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against the lower court's refusal to award compensation for the decision phase of a criminal proceeding. The lower court had excluded this specific fee based on the case's simplicity and the nature of the opposition procedure. The Supreme Court ruled that while simplicity justifies reducing fees, it cannot be used to entirely deny compensation for work actually performed.

Regesto Legislator

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Art. 12, 82 D.M. 55/2014; Art. 15 D.P.R. 150/2011: The simplicity of a case or the type of procedure may justify a reduction of the lawyer's fee to the minimum tariff, but it cannot serve as a ground for the total exclusion of compensation for the decision phase if the activity was actually performed.

Parole chiave

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legal fee compensation decision phase payment case simplicity reduction criminal procedure fees lawyer remuneration standards tariff minimums violation opposition procedure costs

Disposizioni normative citate

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Art. 12 D.M. n. 55 del 2014
Art. 82 D.M. n. 55 del 2014
Art. 15 D.P.R. n. 150 del 2011
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma,n.

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Testo completo

ZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende– controricorrente –avverso il decreto cron. 12716/2023 del TRIBUNALE di RAGUSA,depositato in data 31/07/2023;Numero registro generale 1616/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 22676/2026Data pubblicazione 03/07/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon la pronuncia impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettatol’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002,da Michele Savarese avverso il provvedimento di liquidazione delcompenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale.

Il giudicedell’opposizione ha ritenuto, in particolare, corretta la liquidazioneoperata dal primo giudice, che aveva escluso il riconoscimento delcompenso per la fase decisionale, tenuto conto della semplicitàdell’affare e del procedimento, concernente una opposizione allarichiesta di archiviazione.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione MicheleSavarese, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motive di ricorso, il ricorrente si duole della violazioneo falsa applicazione degli artt. 12 e 82 del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art.15 del D.P.R. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione, non liquidando di fattoalcun compenso per la fase decisoria, avrebbe violato i minimiinderogabili previsti dalla tariffaLa censura è fondata.Il provvedimento impugnato ha confermato l’esclusione delcompenso per la fase decisoria, disposta dal primo giudice –che avevaNumero registro generale 1616/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 22676/2026Data pubblicazione 03/07/2026liquidato al ricorrente la somma di € 510 in luogo di quella, richiesta,di € 960– ritenendo corretta la motivazione che ancorava la riduzionealla semplicità ed alla natura del procedimento nel quale l’attivitàprofessionale era stata prestata.

Il ricorrente si duole del mancatoriconoscimento del compenso per la detta fase decisoria, che eracomunque dovuto, e che semmai avrebbe potuto essere riconosciutoai minimi tariffari. Si duole altresì della violazione dei detti minimi,essendogli stato liquidato un compenso inferiore agli stessi.La prima parte della doglianza è fondata, non potendosigiustificare il diniego del compenso dovuto per una fase del giudiziosulla mera considerazione della sua semplicità; quest’ultima, infatti,giustifica (al massimo) la riduzione del compenso al minimo, ma noncerto la sua totale esclusione, essendo il diritto al compenso legato,sotto il profilo dell’an, allo svolgimento dell’attività difensionale, e nonalla sua natura o complessità, che sono elementi rilevanti solo inrelazione al quantum.

Nel caso di specie, il primo giudice avevaespressamente così statuito: “… esclusa la fase decisoria, tenuto contodella semplicità dell’affare e del tipo di procedimento (opposizioneall’archiviazione)” così legando –in modo erroneo– il diniego delcompenso per la fase predetta alla tipologia del giudizio nel qualel’attività professionale era stata prestata.L’accoglimento della prima parte della censura rende fondataanche la seconda, poiché il mancato riconoscimento del compenso peruna fase del giudizio si risolve nella violazione dei minimi di tariffa.In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della decisioneimpugnata e rinvio della causa al Tribunale di Ragusa, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 1616/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 22676/2026Data pubblicazione 03/07/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinviala causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alTribunale di Ragusa, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 02 luglio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci