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Decreto — n. 22560/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing automatic withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 22560/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings. The appellant, Valenti Cosimina, failed to request a decision on the proposed judgment within the mandatory 40-day period following notification. Consequently, the court applied Article 380 bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and Article 391 to extinguish the case, noting no costs were assigned as the respondent did not defend.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment within 40 days results in the automatic withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline proposed judgment extinction of proceedings Code of Civil Procedure spese di gratuito patrocinio sostegno finanziario caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, comma 2 c.p.c.
Eugenio Bruno Minniti;-ricorrente-controPrefettura di Reggio Calabria;-intimata-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nessuna statuizione sulle spese deve esservi, nonavendo parte intimata svolto difese;
art. 380 bis c.p
Eugenio Bruno Minniti;-ricorrente-controPrefettura di Reggio Calabria;-intimata-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nessuna statuizione sulle spese deve esservi, nonavendo parte intimata svolto difese;
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Testo completo

!Numero registro generale 3635/2026Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 22560/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 3635/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:Valenti Cosimina, rappresentata e difesa dall’Avv. GiuseppeChirillo unitamente all’Avv. Eugenio Bruno Minniti;-ricorrente-controPrefettura di Reggio Calabria;-intimata-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nessuna statuizione sulle spese deve esservi, nonavendo parte intimata svolto difese;

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari