Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Solimena Federico, challenged a decision by the Ministry of Economy and Finance, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period of 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 2987/2026Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 22539/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 2987/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:Solimena Federico, rappresentato e difeso dagli Avvocati RobertoSantucci e Paolo Ravaglioli;-ricorrente-controMinistero dell’Economia e delle Finanze, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;-controricorrente-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Numero registro generale 2987/2026Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 22539/2026Data pubblicazione 01/07/2026condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in€ 744,00 (settecentoquarantaquattro/00) per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari