Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The procedural outcome was a ruling of extinction under Article 380 bis and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 1106/2026Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 22522/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 1106/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:Condominio del Fabbricato in Napoli, Via S. Giuseppe deiNudi n. 80, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Di Gennaro;-ricorrente-controVitolo Ernesto, rappresentato e difeso dall’Avv.
SalvatoreCoppola;-controricorrente-controNappi;-controricorrente-controUnipol Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Corapiunitamente all’Avv. Paolo Tortorano;-controricorrente-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1106/2026Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 22522/2026Data pubblicazione 01/07/2026ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in €744,00 (settecentoquarantaquattro/00) per compensi, oltre IVA e CPAe spese generali nella misura del 15%.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari