Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The parties involved were Vincenzo La Bella and his entity against the Ministry of Justice, with the court noting the lapse of time without any intervention by the appellants. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural articles and ordered the appellants to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period of 40 days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 683/2026Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 22519/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 683/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:La Bella Vincenzo e La Bella Provvidenza, rappresentati e difesidall’Avv. Giorgio Marino;controMinistero della Giustizia, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 683/2026Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 22519/2026Data pubblicazione 01/07/20261.205,00 (milleduecentocinque/00) per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari