Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22513/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of proceedings against a sole shareholder of a dissolved company due to lack of contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22513/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals inadmissible because the sole shareholder of the dissolved defendant company, Paolo Giorgini, was not notified of the proceedings. The first-instance judgment held the shareholder jointly liable, and the appellate court confirmed this while noting his absence. Consequently, the court ordered the integration of the contradiction against Giorgini within ninety days before the appeals could be examined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378, primo comma, c.p.c.; Art. 378, secondo comma, c.p.c.: The court must order the integration of the contradiction against a necessary party who was not notified, rendering the appeal inadmissible until such integration is completed.

Parole chiave

Generato dall'IA
integration of contradiction necessary party dissolved company sole shareholder lack of notification cassation inadmissibility joint liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378, primo comma, c.p.c.
Art. 378, secondo comma, c.p.c.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

i-ricorrente principale-controING BANK NV, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Azzini eNadia Marcoli;-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 258/2021,depositata il 18/02/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2026dal Consigliere Chiara Besso Marcheis;Numero registro generale 24287/2021Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22513/2026Data pubblicazione 30/06/2026viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona della Sostituta Procuratrice generaleRosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentalee il rigetto del ricorso principale, conclusioni ribadite nel corso dell’udienzapubblica;udito l’Avvocato Francesco Grillo, con delega dell’Avvocato Augusto Azzini,per la parte controricorrente/ricorrente incidentale.PREMESSO CHE1.

La società Immobiliare MCM s.r.l. ha chiamato in giudizio la societàGem Isotermici s.r.l. e la società ING Lease s.p.a., chiedendo che leconvenute fossero condannate in solido al pagamento della somma di euro223.442,03, quale saldo dei lavori oggetto del contratto d’appalto stipulatotra l’attrice e Gem Isotermici per la realizzazione di un fabbricatoartigianale, fabbricazione finanziata con il contratto di leasing stipulato conING Lease.Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda sia nei confronti di ING Leaseche nei confronti di Gem Isotermici, quest’ultima rimasta contumace inprimo grado, ritenendo che vi fosse un collegamento negoziale tra icontratti di leasing e di appalto e sottolineando che nelle condizionigenerali del contratto di leasing era previsto l’obbligo in capo allaconcedente di provvedere al pagamento dei costi per la realizzazione delfabbricato.2.

La sentenza di primo grado è stata impugnata da ING Lease s.p.a., cheha tra l’altro contestato l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva cheaveva proposto nei confronti della società Gem Isotermici e cheriproponeva nei confronti di Paolo Giorgini, legale rappresentante dellasocietà, considerato che nel frattempo era stata dichiarata fallita la societàe la medesima era stata cancellata dal registro delle imprese.Con la sentenza n. 258/2021 la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmenteaccolto il gravame e ha condannato ING Bank n.v. (già ING Lease s.p.a.)Numero registro generale 24287/2021Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22513/2026Data pubblicazione 30/06/2026al pagamento in favore di Immobiliare MCM della minore somma di euro135.163,80, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Il giudiced’appello, in via preliminare, ha considerato come già nel giudizio di primogrado, con sentenza del 20 marzo 2012, fosse stato dichiarato il fallimentodella società Gem Isotermici, come nel mese di dicembre dello stessoanno la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese e comedalla visura camerale prodotta dall’appellante fosse emerso che almomento della cancellazione l’unico socio fosse Paolo Giorgini che,regolarmente citato nel giudizio d’appello, non si era costituito e del qualeha dichiarato la contumacia.3.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazioneImmobiliare MGM s.r.l.Ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale INGBank n.v.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte controricorrente/ricorrente incidentale hadepositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma,c.p.c.CONSIDERATO CHEIl Collegio rileva come, preliminarmente all’esame dei quattro motivi delricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale, sia necessarioverificare l’integrità del contraddittorio.Come si è detto, nel giudizio di secondo grado è stato dichiaratocontumace Paolo Giorgini, unico socio della cancellata società GemIsotermici, convenuta in primo grado e condannata dal Tribunale diTeramo in solido con ING Lease al pagamento di euro 223.442,03,condanna confermata in secondo grado, ove invece l’obbligata in solidoING Lease è stata condannata al pagamento della minore somma di euro135.163,80.Numero registro generale 24287/2021Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22513/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale non sono stati notificati aPaolo Giorgini, parte necessaria di questo giudizio.Va pertanto integrato il contraddittorio nei confronti di Paolo Giorgini.

P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di PaoloGiorgini, in qualità di socio della cancellata società Gem Isotermici s.r.l.,entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 18 giugno 2026.La PresidenteMilena Falaschi