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Decreto — n. 22382/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judicial extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 22382/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lamattina Andrea, filed the appeal against the lower court judgment without subsequently engaging with the procedural timeline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. No further ruling on merits or costs was issued as the procedural defect precluded any substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day deadline procedural withdrawal Code of Civil Procedure judicial extinction decree indennità del difensore d'ufficio diritto a un difensore omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 6682/2026Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 22382/2026Data pubblicazione 30/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6682/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:LAMATTINA ANDREA, difeso come in atti;controAMBROSI ANDREA, (intimato);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 26/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott. Stefano Oliva