Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Dell'Anna Claudio, filed a challenge against the lower court judgment without providing substantive arguments or requesting a ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 6446/2026Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 22354/2026Data pubblicazione 30/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6446/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:DELL’ANNA CLAUDIO + 3, difesi come in atti;controDELL’ANNA GIUSEPPE, difeso come in atti (controricorrente);DELL’ANNA RAFFAELE + 1 (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 26/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva