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Decreto — n. 22210/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal due to abandonment after 40 days of silence on the early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 22210/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the defense's early termination proposal within the statutory 40-day period. The court noted that no request for a decision on the appeal was made during this timeframe, constituting a clear waiver of rights. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to reimburse the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.; An appeal is deemed abandoned and the proceedings extinguished if the appellant remains silent for 40 days following the communication of an early termination proposal.

Parole chiave

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abandonment of appeal early termination proposal silence period extinction of proceedings reimbursement of costs cassation procedure waiver of rights istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

!Numero registro generale 6663/2026Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 22210/2026Data pubblicazione 29/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6663/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano