Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22207/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 22207/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The court noted that no party contested the proposal, leading to a procedural default under the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: An appeal that remains unchallenged for 40 days after a proposed early judgment is deemed withdrawn, resulting in the extinction of the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural default silence period extinction of litigation early judgment proposal Code of Civil Procedure legal costs desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 2557/2026Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 22207/2026Data pubblicazione 29/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 2557/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano