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Ordinanza — n. 22123/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against parking fine, ruling false claim required to challenge official report's identity findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22123/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the fourth ground of appeal while dismissing the first, ordering the lower court to retry the case with a different judge. The appellant argued the police officer failed to identify him as the driver and that the parking was regular, but the lower court rejected this without a formal false claim. The Court held that while the officer's factual observations have privileged evidentiary force, the specific identification of the driver is a subjective evaluation not protected by that force, thus allowing the challenge without a false claim.

Regesto Legislator

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Art. 2699 cod. civ.; Art. 295 cod. proc. civ.: The privileged evidentiary force of an official report applies to facts directly observed by the officer but not to subjective evaluations regarding the identity of the transgressor, which can be contested without a false claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
official report evidentiary force false claim requirement subjective evaluation identity parking violation fine privileged evidence civil code suspension of proceedings retrial different judge

Disposizioni normative citate

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Art. 2699 cod. civ.
Art. 295 cod. proc. civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Avverso questa sentenza Fulvio Tuttolomondo ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; il Comune non hasvolto difese.In data 29/6/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione haproposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc.civ
Avverso questa sentenza Fulvio Tuttolomondo ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; il Comune non hasvolto difese.In data 29/6/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione haproposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc.civ.Ric.
art. 295 cod. proc. civ
art. 360 cod. proc. civ
3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., Fulvio Tuttolomodo ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art.
art. 300 cod. proc. civ
civ., Fulvio Tuttolomodo ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art. 300 cod. proc. civ.
art. 354 cod. proc. civ
27643/2022), la mancata interruzione delgiudizio in primo grado non configura una delle ipotesi contemplatedall’art. 354 cod. proc. civ.
art. 2699 cod.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17106 del 03/12/2002
Sez. 2, n. 25842 del 27/10/2008
Sez. 2, n. 25842 del 27/10/2008; Sez.
Sez. U, n. 17355 del 24/07/2009
Sez. L, n. 23800 del 07/11/2014
U, n.17355 del 24/07/2009; Sez. L, n. 23800 del 07/11/2014; Sez.
Sez. 6 - 3, n. 31107 del 21/10/2022
Sez. 2, n. 30129 del 22/11/2024

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Testo completo

suo studio, con indicazionedell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE DI PALERMO;- intimato –avverso la sentenza n. 1781/2022 del TRIBUNALE DI PALERMO,pubblicata il 28/4/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;letta la memoria del ricorrente.Numero registro generale 28737/2022Numero sezionale 1308/2025Numero di raccolta generale 22123/2026Data pubblicazione 27/06/20261. Con ricorso del 26/1/2016, Salvatore Tuttolomondo e FulvioTuttolomondo proposero opposizione avverso il verbale diaccertamento n- 664274 del 2015 elevato dalla Polizia Municipale delComune di Palermo, con cui era stata loro contestata la violazionedell’art. 158 comma 2 lett.

a) per avere, il secondo, parcheggiatol’autovettura, di proprietà del primo, allo sbocco di un passo carrabile;dedussero, in particolare, l’errore di identificazione del conducente el’insussistenza della condotta contestata, atteso che il veicolo era statoparcheggiato regolarmente, fuori dal raggio di incidenza del segnale dipasso carrabile.2. Con sentenza n. 4720/2018, il Giudice di Pace di Palermorigettò il ricorso di Fulvio Tuttolomondo e dichiarò cessata la materiadel contendere sulla domanda di Salvatore Tuttolomondo perchédeceduto in corso di giudizio.2.

Con sentenza n. 1781/2022, il Tribunale di Palermo harigettato l’appello di Fulvio Tuttolomondo.Per quel che ancora qui rileva, il Tribunale ha escluso la violazionedel contraddittorio in conseguenza della mancata interruzione delgiudizio per morte del proprietario, ha confermato la qualità ditrasgressore perché non negata in occasione della notifica del verbalee ha ritenuto inammissibili le prove per testi articolate dall’appellanteper essere necessaria la querela di falso per contestare la veridicità delverbale.4. Avverso questa sentenza Fulvio Tuttolomondo ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; il Comune non hasvolto difese.In data 29/6/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione haproposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc.civ.Ric. 2022 n. 28737 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 28737/2022Numero sezionale 1308/2025Numero di raccolta generale 22123/2026Data pubblicazione 27/06/2026Con istanza dell’8/8/2024, Fulvio Tuttolomondo ha chiesto ladecisione.Con memoria del 17/7/2025, il ricorrente ha rappresentato diaver comunque proposto querela di falso avverso il verbale dicontestazione e chiesto rinvio per essere prossima la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, quanto alla dedotta pendenza della querela difalso, deve qui ribadirsi che, come stabilito da questa Corte, lacertificazione attestante la pendenza della querela di falso di un attodel procedimento di merito proposta dopo la pronuncia della sentenzaimpugnata non può essere depositata, quale documento nuovo, in sededi ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istitutodella sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., perchénel giudizio di legittimità le nullità della sentenza derivanti non dallamancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in viamediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono esserededotte come motivo di ricorso per cassazione soltanto se risultino da09/05/2017;

Sez. 3, n. 22517 del 23/10/2014).1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., Fulvio Tuttolomodo ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art. 300 cod. proc. civ. e degli art.3, 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale di Palermo, con la sentenzaimpugnata, respinto l'eccezione di violazione del contraddittorio pernon essere stato interrotto il giudizio a seguito della morte delproprietario del veicolo.1.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Corte d’appello,non si è venuta a configurare alcuna violazione del contraddittorio neiconfronti della parte non colpita dall’evento interruttivo, perché ildecesso del concorrente nell’infrazione determina l’estinzione dellaRic. 2022 n. 28737 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 28737/2022Numero sezionale 1308/2025Numero di raccolta generale 22123/2026Data pubblicazione 27/06/2026stessa nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 7 della l. n. 689/1981 e, inconseguenza, la relativa cessazione parziale della materia delcontendere riguardo alla sua posizione, ma non riverbera alcun effettonegativo a sfavore dell’altra parte (Sez. 2 - , Ordinanza n. 16747 del24/05/2022).A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, per pacificagiurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 8159/2011, Cass. n.10912/2021 e Cass. n. 27643/2022), la mancata interruzione delgiudizio in primo grado non configura una delle ipotesi contemplatedall’art. 354 cod. proc. civ. (ovvero di necessaria rimessione dellacausa dal grado di appello a quello di primo grado), bensì la legittimitàdella prosecuzione della trattazione nel merito della causa, ove ancheil giudice di appello abbia dichiarato la nullità della impugnatasentenza; in tal senso, allora, nessun pregiudizio può in ogni casoessere derivato al ricorrente che ha partecipato al giudizio di appello.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato lacontraddittorietà della motivazione per contrasto insanabile tra leargomentazioni addotte nella sentenza impugnata che nonconsentirebbe la identificazione del procedimento logico-giuridico postoa base della decisione.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato un ulteriorevizio di motivazione che consisterebbe nella mancata ammissione dellaprova testimoniale sul fatto che egli era sopraggiunto con una motomentre era in corso la rimozione del veicolo asseritamenteparcheggiato in divieto, sicché egli, evidentemente, non avrebbepotuto essere alla guida del veicolo; in conseguenza, non risultavadirettamente accertato dal verbalizzante che egli stesso avesseparcheggiato.Ric. 2022 n. 28737 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -4-Numero registro generale 28737/2022Numero sezionale 1308/2025Numero di raccolta generale 22123/2026Data pubblicazione 27/06/20264.

Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ. Fulvio Tuttolomondo ha, infine,sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod.civ., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nellaparte in cui è stata ritenuta necessaria la querela di falso sullevalutazioni dei verbalizzanti.4.1. Il quarto motivo, da esaminarsi in precedenza per logica didecisione, è fondato.Il Tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione rilevandoche la qualità di trasgressore, consacrata nel verbale di accertamento,non sarebbe stata contestata dallo stesso Fulvio Tuttolomondo almomento della notifica del verbale perché egli ha apposto la propriafirma proprio nella qualità di trasgressore, sicché «non pare negatadalla circostanza della rimozione del mezzo, né dal sopraggiungeredello stesso Tuttolomondo»; ha, quindi, proseguito di dover perciò«ritenere» che gli agenti intervenuti per la rimozione del mezzo«abbiano in quella sede verificato che alla guida del mezzo, al momentodell’infrazione, vi era proprio l’appellante» (pag. 2 della motivazione);ha, perciò, escluso l’ammissibilità della prova per testi articolata nelprimo grado del giudizio, in quanto «diretta a confutare circostanzeconsacrate nel verbale di accertamento redatto dai pubblici ufficiali equindi avente l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2699 cod.civ.».La motivazione non è conforme a diritto.Questa Corte ha costantemente ribadito che il verbale diaccertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, conriguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in suapresenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppureda lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallostesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.

Non puòRic. 2022 n. 28737 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -5-Numero registro generale 28737/2022Numero sezionale 1308/2025Numero di raccolta generale 22123/2026Data pubblicazione 27/06/2026essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, néalla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenzadel pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamentipersonali, perché mediati attraverso l'occasionale percezionesensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da nonpotersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Sez. 1, n.17106 del 03/12/2002;

Sez. 2, n. 25842 del 27/10/2008; Sez. U, n.17355 del 24/07/2009; Sez. L, n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 6 - 3,n. 31107 del 21/10/2022; Sez. 2, n. 30129 del 22/11/2024).In tal senso, è evidente dalla stessa lettura della motivazione quipure riportata che, secondo il Tribunale, il verbalizzante non haaccertato direttamente che il ricorrente avesse parcheggiato, ma, alcontrario, lo ha visto sopraggiungere sul posto dell’infrazione dopo ilsuo accertamento; per questa premessa di fatto, la contestazione delcontenuto del verbale concernente l’individuazione del trasgressorenon necessitava di querela di falso; la contestazione e la prova senzaquerela sono, infatti, ammesse per le circostanze di fatto, inerenti allaviolazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento comeavvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'attonon è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibilecontraddittorietà oggettiva.5.

Dall’accoglimento del quarto motivo consegue logicamentel’assorbimento del secondo e del terzo motivo.6. Il ricorso è perciò accolto nel quarto motivo, con assorbimentodel secondo e del terzo e rigetto del primo motivo. La sentenzaimpugnata deve essere perciò cassata, con rinvio al Tribunale diPalermo in persona di diverso magistrato perché provveda al riesamedell’opposizione in applicazione del principio suesposto.Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese dilegittimità.Ric. 2022 n. 28737 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -6-Numero registro generale 28737/2022Numero sezionale 1308/2025Numero di raccolta generale 22123/2026Data pubblicazione 27/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondoe il terzo e rigettato il primo motivo; cassa la sentenza impugnata erinvia al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato ancheper le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2022 n. 28737 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -7-