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Decreto — n. 21887/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 21887/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The procedural outcome was a formal declaration of abandonment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If a party remains silent for 40 days after the court proposes an early conclusion of the proceedings, the appeal is deemed withdrawn and the litigation is extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal silence period extinguishment of proceedings early conclusion proposal Code of Civil Procedure inosservanza del termine perentorio perenzione dell'istanza di revisione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

!Numero registro generale 3573/2026Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 21887/2026Data pubblicazione 26/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3573/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano