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Decreto — n. 21866/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of inactivity by the appellant.

Numero d'incarto Decreto — n. 21866/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The appellant's inaction led the court to deem the appeal as withdrawn under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on a proposed early judgment within 40 days, the appeal is deemed abandoned and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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abandonment of appeal early judgment proposal 40-day inactivity period extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs deemed withdrawal istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

!Numero registro generale 2304/2026Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 21866/2026Data pubblicazione 26/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 2304/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano