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Ordinanza — n. 21842/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses condominium assembly appeal regarding pipe placement and quorum defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21842/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the condominium's appeal against lower court rulings annulling assembly decisions. The appellant argued for invalidity based on missing quorum proofs and unauthorized architectural changes, while the condominium maintained the decisions were valid. The court upheld the lower courts' findings that quorum burdens lie with the challenger and that architectural discretion is not subject to appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 1136 c.c.; Art. 1120 c.c.: The burden of proving quorum defects rests on the challenging party, and the judge's assessment of architectural impact remains immune from cassation review.

Parole chiave

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condominium assembly quorum validity architectural alteration cassation appeal discretionary review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n.5 c.p.c.
380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360 n.5 c.p.c. e/o la nullità ex art.
Art. 360 n.4 c.p.c.
e/o la nullità ex art. 360 n.4 c.p.c. per nonavere la Corte d’appello di Bari apprezzato la sentenza n.
Art. 1136 c.c.
Art. 1118 c.c.
in relazione all’art. 1118, comma 1, c.c.
Art. 1120 c.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna allespese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13 co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11588/2026
Cass. n. 11588/2026; Cass.
Cass. n. 28262/2023
Cass. n. 2406/2024
Cass. n. 2406/2024, Cass.
Cass. n. 33104/2021
Cass. n. 15675/2020
Sez. U, n. 21493/2010
Sez. U, n. 21493/2010) e non alla ricorribilità per cassazione exart.

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Testo completo

dall’Avv. Carlo Francesco Glinni,giusta procura in atti-ricorrente-Condominio di via Salvo d’Acquisto n. 5 in Modugno, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. AttilioConverso, giusta procura in atti-controricorrente-Angela Partipilo, Giovanni Partipilo-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari depositata il 16/3/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal consigliere Francesca Pastore;Leonardo Partipilo, Angela e Giovanni Partipilo, hanno impugnato ledelibere assembleari del condominio di via Salvo d’Acquisto n. 5 inNumero registro generale 25765/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 21842/2026Data pubblicazione 26/06/2026Modugno del 27/6/2001, del 6/3/2002, del 12/7/2002 e del 29/4/2002.

Igiudizi derivanti sono stati riuniti.Il Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Modugno - ha accoltoparzialmente l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera del12/7/2002.Gli attori hanno proposto appello al fine di vedere annullate anche lealtre delibere e accolte tutte le doglianze avverso le stesse; la Corted’appello di Bari lo ha rigettato, con condanna alle spese di lite.Il solo Leonardo Partipilo propone ricorso per cassazione sulla base ditre motivi. Il ricorso è stato notificato anche agli altri impugnanti delledelibere assembleari, Angela e Giovanni Partipilo, che sono rimastiintimati.Il condominio resiste con controricorso.Gli altri soggetti che hanno impugnato le delibere sono rimastiintimati.Il controricorrente ha depositato memorie.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360 n.5 c.p.c. e/o la nullità ex art. 360 n.4 c.p.c. per nonavere la Corte d’appello di Bari apprezzato la sentenza n. 133/2025emessa dal Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Modugno - nonché lasentenza n. 1053/2017 del medesimo Tribunale, rese nei giudizi diimpugnazione di altre delibere assembleari, che avrebbero inciso sulledelibere quivi impugnate.

Inoltre, il ricorrente lamenta che non siano staticonsiderati gli effetti di un’ordinanza del 19/9/2014, resa in altro giudiziodinanzi al Tribunale di Bari tra le stesse parti, che avrebbe comportatol’immediata operatività di nuove tabelle millesimali.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 25765/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 21842/2026Data pubblicazione 26/06/2026Quanto al rilievo dell’ordinanza del 19/9/2014, con la quale in altrogiudizio il giudice avrebbe fatto un invito alle parti a considerare che, nellemore del contenzioso in atto, erano state predisposte delle nuove tabellemillesimali a mezzo di c.t.u., deve osservarsi che nessuna incidenza sulgiudizio in oggetto può mai essere derivata da una mera interlocuzione delgiudicante con le parti in altra controversia, anche a fini conciliativi.Il ricorrente afferma poi che con la sentenza n. 133/2005 sarebbestata annullata la delibera condominiale che aveva approvato il capitolatodei lavori edili di rifacimento delle colonne fecali condominiali, mentre, nelgiudizio conclusosi con la sentenza n. 1053/2017, sarebbero statepredisposte a mezzo c.t.u. nuove tabelle millesimali.Quindi, il ricorrente espone che queste sentenze avrebbero un riflessosul giudizio in oggetto, perché incidente l’una su parte dei lavori deliberati,il cui costo è stato ripartito con le delibere quivi impugnate, e l’altra sulletabelle millesimali utili al riparto.Va però osservato, in primo luogo, che non vengono riportati conprecisione i contenuti e, soprattutto, il decisum delle due pronunce, al finedi chiarire l’esatta portata di queste rispetto al presente giudizio.In ogni caso, il ricorrente non ha affermato di avere fatto valeredinanzi al giudice di merito un giudicato esterno che sia poi rimastotrascurato in quella sede; d’altra parte, l’omesso rilievo d’ufficio delgiudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnatadarebbe luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c.(cfr.

Cass. Sez. U, n. 21493/2010) e non alla ricorribilità per cassazione exart. 360 c.p.c.Inoltre, ove anche la doglianza sia interpretabile come volta adenunciare una violazione del giudicato, il ricorrente avrebbe avuto l’oneredi indicare quale affermazione contenuta nella decisione da cassare siponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, nonpotendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamenteNumero registro generale 25765/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 21842/2026Data pubblicazione 26/06/2026ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizionecontenuta nella seconda.

L’assimilazione del giudicato agli "elementinormativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione dilegge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente percassazione dall’osservanza di quei canoni di specificità del motivo che siesigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazionedella legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di dirittopositivo applicabili al caso specifico (cfr. Cass. n. 3043/2023).In ogni caso, l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato diannullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, inquanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestionedell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi,In ultimo, anche ove la censura fosse interpretata come diretta a farvalere l’omissione di un fatto decisivo individuato nel venir meno dei lavorideliberati e nella predisposizione di nuove tabelle per il riparto, essa siscontra con la regola ex art. 348 ter, comma 4, c.p.c. applicabile rationetemporis (cd. doppia conforme).2.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360 n.5 c.p.c. e/o la nullità ex art. 360 n.4 c.p.c. per nonavere la corte di merito ritenuto motivo di annullamento della delibera del27/6/2001 l’omessa convocazione di altro condomino, per avereerroneamente escluso la qualità di condomino del soggetto non convocatoe per non avere considerato che mancavano le tabelle millesimali delcondominio, per le quali era in corso altro giudizio, poi conclusosi consentenza.Il motivo ha in realtà natura plurima, sollevando profili di violazionediversi.La prima censura è infondata.Numero registro generale 25765/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 21842/2026Data pubblicazione 26/06/2026Posto che nella presente controversia non è applicabile rationetemporis l’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nella formulazione successivaalla riforma ex l. n. 220 del 2012, deve comunque ribadirsi l’orientamentoper cui la mancata convocazione di un condomino costituisce motivo diannullabilità della delibera condominiale che può essere fatta valere solodal pretermesso, dando peraltro la prova degli elementi dai quali trarre lamancata convocazione (cfr.

Cass. n. 6735/2020).Pertanto, la statuizione della corte di merito, in piena adesione aquesto orientamento, è corretta.L’accoglimento di questo profilo della censura assorbe il secondo,inerente alla qualità di condomino del soggetto affermato pretermesso.Infine, la censura sul tema delle tabelle millesimali si compendianell’invocare un vizio delle delibere impugnate in virtù dell’affermatamancanza delle stesse tabelle.Al riguardo si osserva però che il condomino che impugni unadeliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolarecostituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quellaprescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art.1136 c.c. (cfr.

Cass. n. 11588/2026; Cass. n. 28262/2023) e chel'eventuale mancanza di apposita tabella non costituisce ragione diautomatica invalidità delle deliberazioni adottate, in quanto le tabellehanno la funzione di agevolare lo svolgimento dell’assemblea e, ingenerale, la gestione del condominio, ma non le condizionanoirrimediabilmente (cfr. Cass. n. 2406/2024, Cass. n. 28262/2023).3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione exart. 360 n.3 c.p.c. in relazione all’art. 1118, comma 1, c.c. e all’art. 1120,ultimo comma, c.c.: il ricorrente, che invoca a più riprese la mancanza dei“disegni esecutivi” dell’impianto deliberato, si duole che la corte di meritonon abbia ritenuto esservi vizio delle delibere che hanno approvato ilNumero registro generale 25765/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 21842/2026Data pubblicazione 26/06/2026posizionamento di tubazioni idrico-fognarie sulle pareti dello stabile, cheincidono sul decoro architettonico.Il motivo è infondato.La censura si limita ad affermare la lesione del decoro dell’edificio,senza considerare che rientra nella piena valutazione discrezionale delgiudice di merito la verifica in concreto se l’opera deliberata incida o menosul decoro architettonico e possa quindi ritenersi innovazione vietata aisensi dell’art. 1120, ultimo comma, c.c. Difatti, l'apprezzamento delgiudice, da condurre in base alle caratteristiche stilistiche dell'immobile alfine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile,sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato (cfr.

Cass. n.33104/2021, Cass. n. 15675/2020).Nella specie, è adeguatamente motivata la sentenza impugnata che havalorizzato la minima incidenza del passaggio della tubazione in questioneal di sopra delle serrande dei garage per il ricovero delle auto,evidentemente in considerazione anche dell’area dell’edificio interessatadai lavori.4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna allespese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi, oltre spesegenerali al 15%, iva e cpa, come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrenteNumero registro generale 25765/2021Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 21842/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso nella camera di consiglio del 20/5/2026Il PresidenteAntonio Scarpa