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Ordinanza — n. 21806/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on appealability grounds, ruling notification to correct authority validly started proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21806/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible after annulling the lower court's dismissal based on procedural nullity. The Ministry argued the first-instance judgment was void due to improper notification to the wrong state authority, but the appellate court found the notification to the correct entity valid and timely. Consequently, the appeal was deemed admissible because the underlying judgment was not null, and the procedural defect did not invalidate the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 354 c.p.c.; Art. 5 bis L. 53/1994: When notification to the competent authority is valid, the appeal is admissible even if sent to a different address, as the procedural defect does not render the judgment null.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity notification validity appeal admissibility state authority procedural defect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 354 cod. proc. civ.
Art. 5 bis della L. 53/94
Art. 327, comma 2, c.p.c.
Invero, la questione della idoneità di talenotificazione a far decorrere il termine breve, agitata con i motivi,suppone pur sempre e in primo luogo «la condizione oggettiva dellanullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.» (Cass.
art. 354 cod. proc. civ
art. 325 cod. proc. civ
art. 291 cod. proc. civ
Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensidell'art. 291 cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualoral'Amministrazione si costituisca (Sez.
art. 91 cod. proc. civ
n.9593/2018), che nel caso in esame non ricorre per tutte le ragionisopra chiarite.5.Va dichiarato assorbito il quinto motivo, con il quale si denuncia laviolazione dell’art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9593/2018
Cass. n. 1778/2016
Non si fa luogo a raddoppio del contributo, trattandosi diAmministrazione dello Stato (Cass. n. 1778/2016).

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Testo completo

re, rappresentati e difesi dall'avvocatoGianpaolo Buono-ricorrente-controRagioneria Territoriale Dello Stato Di Napoli in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanzein persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati edifesi dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 111/2024depositata il 12/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.1.Giovangiuseppe Mennella, in proprio e nella qualità diamministratore e legale rappresentante pro-tempore della NosteoNumero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/2026S.r.l., propose opposizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezionedistaccata di Ischia, avverso il decreto n. 149029/2015, emesso dalDirettore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con cuiera stato ingiunto ai medesimi, in solido tra loro, di pagare la sommadi € 3.020,00, di cui € 20,00 per le spese e € 3.000,00 a titolo disanzione amministrativa pecuniaria, per aver trasferito la somma di €7.500,00 a mezzo di assegno bancario, privo della clausola ditrasferibilità, in violazione dell’art. 58, primo comma del D.

Lgs. n.231/2007, come modificato dall’art. 20, secondo comma, lett.

b) delD.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generaledello Stato e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli rimaserocontumaci.Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione, e, per l’effetto, annullò ildecreto impugnato.Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello il Ministerodell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e laRagioneria territoriale dello Stato di Napoli, deducendo la nullità dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel qualeerano stati dichiarati contumaci, perché notificato pressol'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli all'indirizzo pecnapoli@mailcert.avvocaturastato.it anziché all'indirizzoads.na@mailcert.avvocaturastato.it dedicato alle notificazioni degliNel contraddittorio con Giovangiuseppe Mennella, in proprio e nellaqualità di amministratore e legale rappresentante p.t. della NosteoS.r.l., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il12.1.2024, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per nullitàdella notifica dell’atto introduttivo e dispose la rimessione degli atti alNumero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/2026primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., con condanna degliappellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi digiudizio.Per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale, rilevò chel’atto di opposizione era stato erroneamente notificato pressol'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli all'indirizzo pecnapoli@mailcert.avvocaturastato.it, anziché all'indirizzoads.na@mailcert.avvocaturastato.it dedicato alle notificazioni ecensito nel registro Reginde - ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 44/2011 -e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012,entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L.179/2012.Pertanto, era nulla la notifica telematica del ricorso introduttivoeffettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec pertinentealla corrispondenza istituzionale ma diverso da quello previsto per lanotifica degli atti giudiziari.2.Giovangiuseppe Mennella ha proposto ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Ragioneria Territorialedello Stato di Napoli hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLE DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia:

“in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 132 e342 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost; nonchéerror in procedendo e violazione degli artt. 6 d.lgs n. 150/2011 e 11R.D. n. 1611/1933”.Il ricorrente sostiene che la corte territoriale abbia omesso dipronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva delMinistero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Generale delloNumero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/2026Stato ad interporre gravame, essendo legittimata la RagioneriaTerritoriale dello Stato, che aveva emesso il provvedimentoimpugnato.Tanto sarebbe stabilito dall’art. 6 D.

Lgs. n. 150/2011, il qualeprevede che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delleparti deve essere notificato all’autorità che ha emesso ilprovvedimento impugnato, che le parti possano stare in giudiziopersonalmente, e che l’Autorità possa avvalersi anche di funzionariappositamente delegati.Pertanto, il contraddittorio sarebbe stato regolarmente instaurato conla notifica dell’atto introduttivo alla Ragioneria Territoriale dello Stato,unico ente da evocare in giudizio e legittimato a proporre l’appello2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto storicodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la Corted’appello non avrebbe considerato che il ricorso introduttivo ed ildecreto di fissazione dell’udienza di comparizione erano statinotificati alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli all’indirizzopec rts-na.pec.mef.gov.it, ai sensi dell’art.5 bis della L. 53/94, inqualità di Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato chesarebbe legittimata a ricevere la notifica dell’atto di opposizione.Pertanto, anche ove fosse errata la notifica all’indirizzodell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto eseguita adabundantiam, il contraddittorio, in primo grado, sarebbe statocorrettamente instaurato con la notifica, a mezzo pec, alla RagioneriaTerritoriale dello Stato.L’omesso esame della notifica del ricorso e del decreto all’Autorità cheha messo il provvedimento rilevava anche sotto il profilodell’ammissibilità dell’appello, notificato dal Ministero in dataNumero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/202610/05/2018, oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dallapubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data26/04/2017.3.

Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 132 e 342cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost, nonché laviolazione degli artt. 325 e 292 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilitàdell’appello.Il motivo reitera la doglianza di inammissibilità dell’appello perchéproposto con atto notificato in data 18/05/2018, sebbene la sentenzadi primo grado, in forma esecutiva, fosse stata notificata allaRagioneria Territoriale dello Stato di Napoli in data 20/03/2018, e,pertanto, oltre il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.In ogni caso, l’appello sarebbe tardivo anche considerando il terminelungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.4.

Con il quarto motivo, si denuncia, ai fini dell’inammissibilitàdell’appello per tardività, l’omesso esame di un fatto storico decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 cod. proc. civ., costituito dalla notifica dellasentenza di primo grado alla Ragioneria Generale dello Stato.4.1. I primi due motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono fondati.4.2. Si riconosce che la notificazione dell'atto introduttivo di ungiudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e nonpresso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non vi èderoga alla regola di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non puòritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quantoespressamente previsto da tale disposizione, da nullità, ma non ancheNumero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/2026da inesistenza.

Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensidell'art. 291 cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualoral'Amministrazione si costituisca (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21574 del2017, non massimata).Un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di difesa - ed allaconseguente domiciliazione ex lege - delle amministrazioni stataliriservata all'Avvocatura dello Stato è rinvenibile nel giudizio diopposizione a ordinanza-ingiunzione a sanzione amministrativa giàregolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 ss., e oraregolamentato dalla D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7.In particolare, il D.lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 8 e 9, stabilisceche il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle partideve essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorsointroduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanzaimpugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente,potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamentedelegati allorquando detta autorità sia un'amministrazione delloStato.

Ciò comporta, quindi, una deroga al R.D. n. 1611 del 1933,art. 11, comma 1, sull'obbligatorietà della notificazione all'Avvocaturadello Stato degli atti introduttivi di un giudizio contro leamministrazioni erariali (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv.529423; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25080 del 07/11/2013, Rv.628694; Sez. 2, Sentenza n. 14279 del 19/06/2007, Rv. 597909).4.3. Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del viziodedotto, avente carattere processuale, risulta che il ricorsointroduttivo ed il decreto di fissazione dell’udienza innanzi al giudicedi pace venne correttamente notificato, da parte di GiovangiuseppeMennella, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, qualeNumero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/2026autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato all’indirizzopec rts-na.pec.mef.gov.it, ai sensi dell’art.5 bis della L. 53/94.La ritualità della notifica all’Autorità che ha emesso il provvedimento,da un lato, rendeva ultronea la notifica all’Avvocatura Distrettualedello Stato, effettivamente fatta all'indirizzo pec dedicato allacorrispondenza istituzionale e non a quello previsto per le notifichedegli atti giudiziari, dall’altro, essendo, appunto la notifica valida,essa ha comportato la regolare instaurazione del giudizio, con laconseguenza che il termine di impugnazione della sentenza che l’haconcluso decorreva dalla pubblicazione.Ne consegue l’inammissibilità dell’appello perché notificatodall’Amministrazione in data 10/05/2018, oltre il termine lungo di seimesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata,avvenuta in data 26/04/2017, restando quindi assorbite le questioniproposte con il terzo e il quarto motivo riguardanti la regolarità dellanotificazione della sentenza intervenuta dopo la scadenza del terminelungo (il 20 marzo 2018).

Invero, la questione della idoneità di talenotificazione a far decorrere il termine breve, agitata con i motivi,suppone pur sempre e in primo luogo «la condizione oggettiva dellanullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.» (Cass. n.9593/2018), che nel caso in esame non ricorre per tutte le ragionisopra chiarite.5.Va dichiarato assorbito il quinto motivo, con il quale si denuncia laviolazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello,nonostante la parte appellante non avesse partecipato al giudizio diprimo grado, avrebbe condannato gli appellati, in solido tra loro, alpagamento delle spese del doppio grado.Numero registro generale 11469/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 21806/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, la sentenza impugnata vacassata senza rinvio perché l’appello doveva essere dichiaratoinammissibile.6.Le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità seguonola soccombenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dellaRagioneria Territoriale dello Stato di Napoli e si liquidano indispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.7.

Non si fa luogo a raddoppio del contributo, trattandosi diAmministrazione dello Stato (Cass. n. 1778/2016). P.Q.MAccoglie i due motivi di ricorso, dichiara assorbiti restanti motivi;cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, per l’effetto dichiarainammissibile l’appello.Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la RagioneriaTerritoriale dello Stato di Napoli al pagamento delle spese del giudiziod’appello, che liquida in € 970,00 ed alle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 1300,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge; ordina la distrazione delle spese in favore dell’avv.Gianpaolo Buono.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco