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Ordinanza — n. 21762/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against defense fee liquidation, rejecting expense compensation due to lack of proper reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21762/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by a defense attorney against a lower court's decision regarding office defense fees and litigation expenses. The attorney argued that the original judgment failed to properly apply the principle of default and omitted necessary reasoning for compensating litigation costs. The court ruled that the lower court's vague reference to the 'nature of the trial' was insufficient to justify expense compensation when the opposing party was entirely victorious, thereby overturning the decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: In cases where one party is entirely victorious, the principle of default applies unless specific statutory exceptions are met; compensation of litigation expenses requires congruous and logical reasoning, and mere contumacy or the nature of the proceeding cannot justify a deviation from the default rule.

Parole chiave

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defense attorney fees litigation expense compensation principle of default procedural reasoning court of cassation remand for retrial contumacy justification spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
91 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.
Art. 92 c.p.c.
6782 del 20/03/2026).E’ stato anche precisato, che, in tema di compensazione delle speseprocessuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile"ratione temporis", modificata dall'art.
Art. 2 comma 1 lett. a della l. n. 263 del 2005
(nella formulazione, applicabile"ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
Art. 132 comma 4 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
91 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.
art. 91 c.p
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
art. 92 c.p
6782 del 20/03/2026).E’ stato anche precisato, che, in tema di compensazione delle speseprocessuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12969 del 06/05/2026
Sez. 5, n. 6782 del 20/03/2026
Sez. 5, n. 6782 del 20/03/2026).E’ stato anche precisato, che, in tema di compensazione delle speseprocessuali, ai sensi dell'art.
Sez. 6-5, n. 25594 del 12/10/2018
Sez. 2, n. 33825 del 23/12/2025
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Testo completo

troricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1196/2023 depositata il18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere Arturo Pizzella.1. L’Avv. Giovanni Donazzolo ha proposto impugnazione, ex art. 170 delDPR 115/2002, innanzi al Tribunale di Udine avverso il decreto diliquidazione delle competenze per l’attività di difensore d’ufficio svoltadallo stesso, emesso in suo favore dal giudice penale del medesimoNumero registro generale 2322/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 21762/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tribunale nell’ambito del procedimento RGNR 3340/2020 – RG DIB523/2021.Ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore delle competenze diuna fase del processo (in specie quella introduttiva), l’errataquantificazione del compenso spettante per il tentativo di recupero delcredito operato in sede civile una volta terminato l’incarico, nonchél’omissione della liquidazione di alcune anticipazioni sostenute in tale sede.Il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio nel procedimento cosìinstaurato.2.

Il Tribunale di Udine ha accolto totalmente le censure sollevate dalricorrente con riferimento alla liquidazione operata dal giudice penale e,per l’effetto, ha provveduto ad una diversa e maggiore liquidazione infavore difensore d’ufficio per l’opera prestata. Non ha riconosciuto,tuttavia, le spese della fase dell’opposizione, “considerata la natura delgiudizio e la mancata costituzione da parte del Ministero”.3. Avverso la predetta pronuncia l’avv. Donazzolo propone ricorso percassazione sulla base di due motivi.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3c.p.c., per effetto della mancata applicazione del principio dellasoccombenza con riferimento al procedimento de quo, senz’altro di naturacontenziosa.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91,112 e 132, comma 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per effetto dell’omessa motivazione in ordine alla statuizione sullespese di lite.Numero registro generale 2322/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 21762/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il ricorso risulta ammissibile in quanto redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva.

Esso pone in luce le questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, ordinandoleper motivi distinti in base alle tipologie di vizio disciplinate dall'art. 360c.p.c., consentendo dunque alla Corte di comprendere agevolmente i punticriticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano lecensure (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 12969 del 06/05/2026).I motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa l’evidenteconnessione logica tra gli stessi.Essi risultano fondati.La S.C. ha rimarcato anche di recente come le gravi ed eccezionali ragioniche possono giustificare la compensazione totale o parziale delle spesegiudiziali debbano essere esplicitamente motivate e riferite a specifichecircostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale dellaparte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili dallaparte, tali da rendere, nel caso concreto, l'applicazione del criteriogenerale della soccombenza contraria al principio di proporzionalità,precisando che tali ragioni non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile insede di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 6782 del 20/03/2026).E’ stato anche precisato, che, in tema di compensazione delle speseprocessuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile"ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenzareciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa, che non possonoessere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valoredella controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche omeramente apparenti (Sez. 6-5, n. 25594 del 12/10/2018).In ogni caso, in presenza di una parte totalmente vittoriosa, l’eventualepronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione delNumero registro generale 2322/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 21762/2026Data pubblicazione 25/06/2026principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazionee adottata nei casi normativamente previsti, in quanto la contumacia delsoccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento(Sez. 2, n. 33825 del 23/12/2025).Alla luce dei suddetti principi, lo scarno ed enigmatico riferimentocontenuto in motivazione alla “natura del giudizio” non giustifica lacompensazione delle spese, in presenza dell’accoglimento delle richiestedel ricorrente.Contrariamente a quanto prospettato dal Ministero nella propria difesa, deltutto irrilevante risulta la circostanza che la liquidazione contestatadall’avv.

Donazzolo inerisca a procedimento il cui carico economico giàgrava sull’erario, essendo stata comunque accolta l’opposizione deldifensore e non potendo gravare sulla parte che ha avuto ragione il pesoeconomico relativo al procedimento instaurato proprio al fine di ottenere ilriconoscimento della fondatezza della propria tesi.Del pari, in presenza del richiamato accoglimento della domanda dellaparte opponente, la compensazione non può comunque essere giustificatasulla base dalla mancata costituzione del Ministero, risultando comunquenecessario verificare a tal fine la sussistenza dei presupposti previstidall’art. 92 c.p.c.In conclusione il ricorso è accolto e la pronuncia impugnata, cassata, conrinvio al Presidente del Tribunale di Udine, o a magistrato da costuidelegato, purché diverso da quello che si è pronunciato.

Il Giudice delrinvio deciderà facendo applicazione dei principi richiamati e, inoltre,regolerà le spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causaal Presidente del Tribunale di Udine, o a magistrato da costui delegato,Numero registro generale 2322/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 21762/2026Data pubblicazione 25/06/2026purché diverso da quello che si è pronunciato, anche per la statuizionesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso