Cassation court dismisses appeal regarding tacit demanialization, ruling mere tolerance is insufficient for abandonment of public domain rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonietta Stucchi's appeal against the lower courts' dismissal of her usucapion claim for a portion of the water domain. Stucchi argued that the administration's long-term inaction and tolerance of her possession since 1938 constituted tacit demanialization. The court held that mere inertia or lack of active opposition does not demonstrate the unequivocal intent required to abandon public domain status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 834 c.c.; Art. 37 l. 37/1994: Tacit demanialization requires unequivocal acts or facts proving the administration's definitive intent to abandon the public domain, not merely passive tolerance or continued use by a third party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
in persona del Direttore pro tempore,patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato- resistente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1777/2024,depositata il 14 giugno 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.Numero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Antonietta Stucchi convenne l’Agenzia del Demanio innanzi alTribunale di Lecco, chiedendo che fosse accertato in suo favorel’acquisto per usucapione di una porzione di area appartenente aldemanio idrico, ricadente nel mappale n. 4522 del foglio 9 delComune di Olginate, posta sul lungolago prospiciente alla suaproprietà e compresa all’interno di un’area che essa aveva recintatonel 2007.L’attrice rilevò che il fondo era stato utilizzato sin dal 1938 daAntonio e poi da Paolo Messina – suoi danti causa – in forza di unaconcessione comunale per la coltivazione di pioppi e che, nonostantela cessazione del rapporto concessorio, il possesso era proseguito inmodo continuativo e uti dominus per oltre vent’anni.Sostenne quindi che il disinteresse dell’amministrazione,protrattosi per lungo tempo, e le trasformazioni intervenute sull’area– compresa la sua inclusione nella recinzione, realizzata a seguito diaccordi con il Comune – avevano determinato una tacitasdemanializzazione del bene e, conseguentemente, ne consentivanol’acquisto per usucapione.Il tribunale rigettò la domanda.2.
Il successivo appello della Stucchi seguì identica sorte.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano,disattese le richieste di approfondimento istruttorio a mezzo c.t.u.avanzate dall’appellante, osservò nel merito che non potevaravvisarsi alcun intento abdicativo nel comportamentodell’amministrazione comunale, avuto riguardo, peraltro, al fatto chel’area in questione apparteneva, in realtà, alla Regione; specificò, sulpunto, che la sdemanializzazione tacita di un bene immobile, nelregime anteriore alla l. n. 37 del 1994, è ravvisabile solo in presenzaNumero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026di atti o fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontàdell’amministrazione di sottrarre il bene alla sua destinazione, nellaspecie insussistenti.3.
La sentenza d’appello è stata impugnata da Antonietta Stucchicon ricorso per cassazione affidato a due motivi.L’amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione perla partecipazione all’eventuale udienza di discussione.Il 28 febbraio 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civileha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso della inammissibilità o manifesta infondatezza delricorso; la ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata cosìfissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità dellaquale la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 24 della Costituzione, perviolazione del diritto di difesa della ricorrente».La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenutoirrilevanti le prove testimoniali dedotte dalla ricorrente e nonammesse dal tribunale, e meramente esplorativa la consulenzatecnica d’ufficio richiesta; si sostiene, in particolare, che la Corteterritoriale avrebbe omesso di procedere a una valutazionecomplessiva delle istanze istruttorie, limitandosi ad escluderneaprioristicamente la rilevanza, mentre le stesse avevano ad oggettocircostanze munite di valore indiziario circa la perdita delladestinazione pubblica dell’area, secondo i principi elaborati dallagiurisprudenza in tema di prova presuntiva.La consulenza tecnica d’ufficio, in particolare, avrebbe dovutoessere ammessa per il suo carattere percipiente, comportandoNumero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026accertamenti richiedenti specifiche cognizioni tecniche non altrimentiacquisibili in ordine alla natura dell’area e alla perdita dellecaratteristiche che ne giustificavano l’appartenenza al demanio idrico.2.
Il secondo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedella normativa contemplata dall’art. 947 c.c. antecedentementeall’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 37 del 1994, in punto disdemanializzazione tacita del demanio idrico, nonché dall’art. 1158 ess. c.c. sui presupposti per l’usucapione».La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui haescluso la configurabilità di una sdemanializzazione tacita dell’area inquestione.La ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe erratonell’applicare i principii elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di perdita della destinazione pubblica dei beni demanialianteriormente alla riforma del 1994; in questo senso, sottolinea cheil protratto disuso dell’area, l’inerzia dell’amministrazione proprietariaper oltre cinquant’anni, l’assenza di iniziative volte al recupero delbene o alla regolamentazione dell’occupazione e le trasformazionifisiche intervenute sul territorio avrebbero integrato un quadrofattuale incompatibile con la volontà di conservare la destinazionepubblica del bene, richiamando, per contro, il fatto che dopo lascadenza della concessione nel 1968 essa e i propri danti causaavevano continuato a esercitare il possesso esclusivo, pacifico econtinuativo dell’area senza opposizione da partedell’amministrazione, e la realizzazione di un terrapieno effettuata dalComune tra il 1989 e il 1990, con la quale il bene avevadefinitivamente perduto le caratteristiche fisiche che ne avevanogiustificato l’originaria natura demaniale del bene, senza che l’Agenziadel Demanio avesse mai manifestato dissenso o intrapreso iniziativeNumero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026volte al ripristino della precedente destinazione pubblica, oltre allasuccessiva inclusione dello stesso all’interno della recinzione dellaproprietà privata e la sua mancata utilizzazione nell’ambito dei piùrecenti interventi pubblici di riqualificazione del lungolago nel qualeesso si trovava.Secondo la ricorrente, tali circostanze integrerebbero unacondotta concludente della pubblica amministrazione, idonea adimostrare la definitiva rinuncia alla funzione pubblica del bene e ilconseguente passaggio dello stesso al patrimonio disponibile, conassoggettamento al regime di diritto privato e, conseguente, allapossibile usucapione.3.
Occorre preliminarmente rilevare che il consigliere delegato cheha formulato la proposta di definizione può far parte del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c.; tale proposta, infatti,non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumerevalore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia, e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass. sez.
U, 10/4/2024, n. 9611).4. Posta tale premessa, i due motivi di ricorso sono inammissibilio manifestamente infondati negli stessi termini già evidenziati dallaproposta di definizione accelerata.4.1. Per quanto concerne il primo motivo, lo stesso non supera ilvaglio di ammissibilità, per difetto di specificità, nella parteconcernente la mancata ammissione delle prove testimoniali.Numero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026La sentenza impugnata, infatti, ha partitamente evidenziato leragioni per le quali ciascuno dei capitoli di prova dedotti dall’odiernaricorrente non poteva essere ammesso, osservando, in particolare,che alcuni capitoli attenevano a circostanze già documentate e altri«non offrivano alcuna informazione a ricostruire la volontà dellapubblica amministrazione in riferimento alla asserita“sdemanializzazione tacita” del bene oggetto di causa».Ora, questa Corte ha precisato che il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova permotivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza inrapporto al tema controverso ed al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazionein ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che nonillustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (Cass. 6/11/2023, n. 30810; si veda ancheCass. 8/1/2015, n. 66).In questo senso, pertanto, il ricorso avrebbe dovuto specificare ilcontenuto dei capitoli di prova non ammessi, onde consentire il rilievodella loro decisività e, in ogni caso, sottoporre ad adeguato vaglio lastatuizione resa sul punto dai giudici d’appello.4.2.
Per la parte attinente alla mancata ammissione dellaconsulenza tecnica, poi, la censura non mostra di confrontarsiadeguatamente con la statuizione resa sul punto dai giudici d’appello,i quali hanno espressamente rilevato che la Stucchi si era «limitata arichiedere una perizia volta “all’espletamento delle opportuneNumero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026verifiche volte ad accertare la perdita, risalente nel tempo, delcarattere demaniale dell’area in parola, nonché all’identificazionecatastale della stessa” e dunque su circostanze che avrebbe potutoagevolmente accertare in via documentale, risultando superflua ogniulteriore indagine in tal senso».La ricorrente, in questa sede, si limita a ribadire la natura“percipiente” della consulenza tecnica richiesta, ma non svolgeconsiderazioni idonee a scalfire la statuizione richiamata.4.3.
Quanto al secondo motivo, dev’essere condiviso il rilievo, giàespresso nella proposta di definizione accelerata, secondo cui la Cortedi Appello ha anzitutto ritenuto decisivo il fatto che la circostanzaallegata dalla ricorrente come motivo della dedottasdemanializzazione tacita – ovvero il fatto che l’ente pubblicoproprietario del suolo si era disinteressato al rinnovo del contratto dilocazione scaduto nel 1968, accordando così all’originarioconcessionario di continuare a utilizzare l’area – è in sé inidoneo asignificare una valida volontà abdicativa al vincolo demaniale; infatti,vertendosi in ipotesi di area ricadente nel demanio idrico, va datacontinuità al principio, richiamato anche dalla Corte territoriale,secondo cui la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla solacircostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo aduso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti cheevidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarreil bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamenteal suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunziaunivoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia otolleranza (sono riportate Cass. sez.
U, 29/5/2014, n. 12062, e Cass.sez. U, 26/7/2002, n. 11101).Numero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026Affermato tale principio, la sentenza impugnata ha escluso, infatto, la sussistenza di circostanze che rivestano la qualità indicata, sìda consentire l’operatività del meccanismo di sdemanializzazionetacita evocato dalla ricorrente.La censura, obiettivamente volta a sovvertire tale valutazione eperciò a sollecitare a questa Corte una rivalutazione di dati fattuali,invoca così un sindacato non consentito in questa sede.5.
Il ricorso va dunque respinto e il giudizio va definito inconformità alla proposta di definizione.Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da partedell’amministrazione intimata.La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, dell’importo indicato in dispositivo, in forza di quantostabilito dall’art. 96, comma quarto, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c.In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partireda Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodella somma in questione assume funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 24410/2024Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 21693/2026Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 4.000,00in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, commaquarto, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci