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Ordinanza — n. 21615/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of defense fee claim, ruling a failed seizure attempt suffices for recovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21615/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Renato Lamberti's appeal against the Salerno Court of Appeal's dismissal of his request for defense fees. Lamberti argued that issuing an injunction title and attempting two seizures constituted a valid recovery effort, even though the official found the debtor's door locked. The court held that the lower court erred by requiring proof of physical entry or a negative report, establishing that any serious but unsuccessful recovery attempt satisfies the legal requirement.

Regesto Legislator

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Art. 116 D.P.R. n. 115/2002; In proceedings for defense fees against the State, a public defender need not prove the impossibility of accessing the debtor's residence, but must demonstrate a serious and non-pretextual attempt at recovery that ultimately failed.

Parole chiave

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defense fees State treasury recovery attempt seizure negative public defender legal aid judicial seizure

Disposizioni normative citate

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Art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
115 del 2002, in relazioneall’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020
Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025
Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, Rv.

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Testo completo

LLA GIUSTIZIA– intimato –avverso la sentenza n. 577/2024 della CORTE DI APPELLO diSALERNO, depositata in data 20/06/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 27227/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21615/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno harigettato l’opposizione proposta da Renato Lamberti, ai sensi dell’art.170 del D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di rigettodell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficionominato in un procedimento penale, ritenendo insufficienti i tentatividi recupero del credito posti in essere dall’odierno ricorrente.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RenatoLamberti, affidandosi ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo del ricorso, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente ritenuto insufficiente il tentativo di recupero delcredito posto in essere dal ricorrente, il quale aveva chiesto ed ottenutodecreto ingiuntivo per le proprie spettanze, notificato il titolounitamente al precetto e curato due successivi tentativi dipignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice.La censura è fondata.La Corte di Appello ha ritenuto insufficiente l’attività di recuperoposta in essere dal ricorrente, perché i due tentativi di pignoramentomobiliare non avevano avuto buon esito in quanto l’ufficiale giudiziarioaveva trovato la porta chiusa.

Di conseguenza, non poteva ritenersiconfigurato, secondo il giudice dell’opposizione, un pignoramentoNumero registro generale 27227/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21615/2026Data pubblicazione 24/06/2026negativo e quindi non poteva ritenersi ammissibile la richesta dipagamento rivolta dal Lamberti all’Erario.La statuizione della Corte di Appello è errata, dovendosi ribadire ilprincipio, affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di patrocinioa spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazionedell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato unvano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraversol'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto edil verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto aprovare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in unonere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv. 657594; conf.

Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, Rv. 676478). Non èquindi necessario che sia provata l’effettiva impossidenza del debitore,mediante l’accesso alla sua residenza o domicilio e la compilazione diun verbale dal quale risulti l’assenza di beni utilmente pignorabili –come nella specie ha ritenuto il giudice del merito– ma è sufficiente cheil creditore abbia condotto un serio tentativo di recupero, non andato abuon fine. In tal senso, con l’espressione “pignoramento negativo” lagiurisprudenza di questa Corte non intende che sia necessario (comeha erroneamente ritenuto la Corte salernitana) un “verbale negativo”,bensì che il tentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso, perqualsiasi motivo non dipendente dal fatto attivo o omissivo delcreditore.Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazionedella sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appellodi Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 27227/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 21615/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci