Supreme Court dismisses appeal as appellant formally renounces the lawsuit, extinguishing the proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the appellant's formal renunciation of the appeal. The appellant, represented by Giovanni Rosati, withdrew the request to overturn the lower court's judgment, while the respondents accepted the withdrawal in accordance with procedural requirements. Consequently, the court issued a decree stating there is no need to address litigation costs, effectively terminating the case without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the judicial proceedings, and no provision is required regarding litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 3152/2022Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 21530/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 3152/2022DECRETOsul ricorso proposto da:GAGLIARDI EVELINA, rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOVANNI ROSATI;- ricorrente -controCAVASINNI DIVINA, DI BERNARDO SABATINO, inproprio e quali tutori di DI BERNARDO DOMENICO,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI20, presso lo studio dell’avvocato ANNA MANDORLO, che lirappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIOMARINI;- controricorrenti –nonché controGAGLIARDI NAZZARENO;- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diL’Aquila n.1664/2021 pubblicata in data 9 novembre 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da GAGLIARDI EVELINA,accettata dai controricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 3152/2022Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 21530/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 24/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia